Delibera n. 6 del 15.02.2010.

OGGETTO: sdemanializzazione della neo p.fond. 798/2 in C.C. Darzo e alienazione ai frontisti richiedenti.

L’assessore alla frazione di Darzo riferisce

In data 27.02.2007 prot. 1832 e in data 18.04.2007 prot. 3458 le ditte 2P di Pelizzari M & Papaleoni O. e Palestra Body House di Bugatti Massimo presentavano rispettivamente domanda di acquisto dell’area adiacente al capannone p.ed. 368 e confinante con la sede stradale in C.C. Darzo al fine di effettuare un accorpamento utile per le loro attività. Si tratta nello specifico di una porzione di area della p.fond. 798 e della p.fond. 790/9 che seppur allibrata formalmente fra i beni demaniali, costituisce una pertinenza ormai inservibile della strada, senza alcun oggettiva utilità pubblica che ne possa compromettere la sdemanializzazione e la successiva alienazione ai richiedenti. Gli stessi oltretutto utilizzando di fatto da alcuni anni parzialmente l’area quale accesso e parcheggio pertinenziale al capannone ne hanno progressivamente modificato la conformazione divenendo ora impossibile distinguerla dalla proprietà privata. Da ciò ne deriva l’evidente inutilizzo da parte pubblica dell’area, identificata mediante tipo di frazionamento nella neo p.fond. 798/2 di mq. 355 con conseguente assoluta inopportunità di mantenerla in capo al demanio comunale, non avendo del resto mai l’ente pubblico adottato provvedimenti atti a ripristinare la situazione quo ante.

In data 6.08.2007 con prot. 6767 l’amministrazione ha corrisposto la preventiva e istruttoria fattibilità dell’operazione, nella riunione del 18.02.2008 ne venivano definite le modalità e con lettera dd 25.03.2009 prot. 2926 veniva richiesta la documentazione necessaria all’istruttoria.

Ai sensi dell’art. 9 della LP 10 settembre 1973 n. 42 competente alla declassificazione stradale è l’organo consigliare, che a titolo ricognitivo adegua la situazione di diritto a quella di fatto, autorizzando anche la successiva alienazione a trattativa privata diretta ai frontisti confinanti richiedenti i quali pur non vantando un vero e proprio diritto di prelazione all’acquisto avrebbero un interesse a ricorrere qualora vedessero lesi i propri interessi particolari e specifici di continuare l’utilizzo del bene già demaniale in epoca successiva alla sua sdemanializzazione di fatto, maturando così un interesse concreto e giuridicamente valutabile a ricorrere qualora la vendita del suolo venisse fatta a terzi, come sostenuto anche da varie sentenze giurisprudenziali.

Il consiglio comunale

SENTITA la relazione sopra esposta e uditi gli interventi dei consiglieri che hanno preso parte al dibattito;

RITENUTO che nessun pregiudizio derivi dall’alienazione dell’area demaniale priva di qualsiasi pubblica utilità e di fatto accorpata al cortile di pertinenza del capannone artigianale nonché già parzialmente utilizzata quale accesso e parcheggio privato;

RITENUTO pertanto di declassificare a titolo ricognitivo ai sensi dell’art. 9 della LP 42/73 dalle strade comunali la neo p.fond. 798/2 di mq. 355 che di fatto non costituisce una strada, considerando rimovibile la condizione giuridica di demanio, ai sensi dell’articolo 829 del codice civile;

DATO ATTO comunque che pur classificata come bene pubblico l’area oggetto della presente deliberazione non presenta le caratteristiche per poter essere utilizzata come strada, intendendosi tale quell’area usata direttamente da tutta la collettività ed aperta alla circolazione di pedoni, animali e veicoli e che pertanto, come sostenuto anche da varie sentenze giurisprudenziali, la sdemanializzazione di un bene pubblico può derivare oltreché dall’emanazione di un formale provvedimento di cessazione della demanialità da altri atti univoci della p.a. proprietaria, pur se meramente comportamentali purché concludenti ed incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene stesso all’uso pubblico, da circostanze tali da rendere non configurabile un’ipotesi diversa dalla definitiva rinuncia al ripristino della funzione pubblica del bene;

RITENUTO di procedere alla vendita mediante trattativa privata ai frontisti 2P snc e Palestra Body House che rispettivamente con lettere prot. 1832 dd 27.02.2007 e prot. 3458 dd 18.04.2007 ne hanno richiesto l’acquisto, nell’intesa che pur non vantando alcun diritto di prelazione vanterebbero invece un interesse concreto a ricorrere qualora vedessero lesi i propri interessi particolari e specifici di continuare l’utilizzo del bene già demaniale in epoca successiva alla sua sdemanializzazione di fatto;

RILEVATO che la parte di capannone p.ed. 368 pertinenziale all’area comunale è quella delle pp.mm. 1, 4 e 5 intavolate la prima a nome di 2P snc di Pelizzari Mauro e Papaleoni Osvaldo e le altre due a nome di Body House di Bugatti Massimo & C. snc i quali concordemente hanno manifestato con lettera qui pervenuta il 27.10.2009 al prot. 10047 la volontà all’acquisto congiunto di ½ indiviso cadauno;

ESAMINATA la seguente documentazione agli atti:

tipo di frazionamento redatto dall’ing. Salvatore Moneghini e approvato dall’ufficio del Catasto di Tione di Trento in data 28.07.2009 al n. 452/2009;

perizia di stima sempre a cura dell’ing. Moneghini presentata al protocollo comunale in data 19.10.2009 al prot. 9801 e relativa relazione di stima redatta dall’ufficio tecnico comunale in data 13.01.2010;

perizia integrativa sempre a cura dell’ing. Moneghini, presentata al protocollo comunale in data 8.02.2010 al n. 1056 e vistata lo stesso giorno dall’ufficio tecnico comunale;

estratto tavolare e catastale delle originarie pp.ff. 798 e 790/9 e della p.ed. 368 pp.mm. 1, 4 e 5;

RILEVATA la presenza a carico di una fascia di 4 metri del cortile delle pp.mm. 1, 4 e 5 della p.ed. 368 di un diritto di passo e ripasso a piedi e con mezzi meccanici a favore delle pp.mm. 2 e 3 sub G.N. 1615/1997 che comporterebbe la sua necessaria prosecuzione sull’area comunale ceduta, ma dato atto che i proprietari intavolati della servitù hanno stipulato in data 19.01.2010 al rep. 122.598 racc. 25.084 in corso di registrazione una convenzione a titolo transattivo mediante la quale hanno dichiarato estinte le servitù di cui al citato G.N. 1615/97 a favore e a carico delle pp.mm. da 1 a 5 della p.ed. 368 in C.C. Darzo, come da certificazione del notaio Luigi Maria d’Argenio qui fatta pervenire dai richiedenti il 26.01.2010 al prot. 711;

PRESO ATTO dell’esistenza nel sottosuolo della particella comunale di cavidotti a bassa e media tensione, come segnalato dal direttore del Cedis con nota qui pervenuta l’8.08.2007 al prot. 6849 e ritenuto che della circostanza ne verrà preso atto in sede contrattuale;

RILEVATA inoltre la presenza nell’area ceduta di un cavo in tubo 125 della Telecom Italia spa che prosegue poi nell’area privata, come segnalato dalla società medesima con nota qui pervenuta l’11.09.2007 al prot. 7725, della cui circostanza ne verrà preso atto in sede contrattuale;

VISTA la L.P. 10.09.1973 n. 42 recante "Disposizioni per la classificazione delle strade di uso pubblico di interesse provinciale" e la circolare del Servizio Enti locali della Provincia dd. 22.06.1994 n. 1854/3-D nella quale viene confermata la competenza consiliare per la classificazione e declassificazione di strade comunali e la necessità di chiedere la definitiva determinazione della Giunta provinciale solo in caso di presentazione di opposizioni;

DATO ATTO che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione speciale all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi e che gli interessati possono presentare opposizioni entro i 15 giorni successivi alla scadenza di detto termine;

DATO ATTO che tutte le spese contrattuali sono a carico del contraente privato ai sensi dell’art. 9 della LP 23/90;

VISTI gli artt. 822, 823 e 824 del Codice civile i quali dettano la disciplina dei beni soggetti a regime demaniale;

VISTA la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m. "Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg;

ACQUISITI i pareri positivi di regolarità tecnica amministrativa espresso dal responsabile dell’istruttoria e di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, come prescritto dall’art. 81 del T.U.L.R.O.C., approvato con DPReg.1 febbraio 2005 n. 3/L;

VISTO il TULLRROCC approvato con DPReg 1° febbraio 2005, n. 3/L;

VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.7.1994 e s.m.;

AD UNANIMITÀ di voti palesemente espressi per alzata di mano da tutti i componenti del consiglio comunale, presenti e votanti;

delibera

1.- Di declassificare dalle strade comunali la neo p.fond. 798/2 di mq. 355 in C.C. Darzo località zona artigianale, pronunciando la sdemanializzazione e il passaggio della stessa al patrimonio comunale;

2.- Di disporre la pubblicazione speciale della presente per 15 giorni consecutivi, invitando eventuali interessati a presentare opposizioni entro i 15 giorni successivi alla scadenza di detto termine, ai sensi degli articolo 6 e 9 della L.P. 10.09.1973 n. 42;

3.- Di cedere e vendere la neo p.fond. 798/2 di mq. 355 in C.C. Darzo per la quota di 2/4 rispettivamente al proprietario pro tempore della p.m. 1 della p.ed. 368 società «2P di Pellizzari Mauro e Papaleoni Osvaldo s.n.c.» con sede a Storo fraz. Darzo zona artigianale n. 1, partita iva «01532970223», al prezzo stimato e contrattuale di € 10.590,00.=, per la quota di ¼ indiviso al proprietario pro tempore della p.m. 4 e per ¼ indiviso al proprietario pro tempo della p.m. 5 della p.ed. 368 entrambe a nome della società «Body House di Bugatti Massimo & C. snc» con sede a Storo fraz. Darzo in zona artigianale n. 1 partita iva «01623940226», al prezzo stimato e contrattuale complessivo di € 10.590,00.= come risulta dalla perizia di stima citata in premessa;

4.- Di introitare la somma complessiva di € 21.180,00.= alla risorsa 4011705, capitolo 1930, accertamento 2 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario che presenta idoneo stanziamento;

5.- Di dare atto che tutte le spese inerenti e conseguenti l’atto sono a carico delle parti private, così come l’imposta di registro, ipotecaria e le spese contrattuali;

6.- Di autorizzare il funzionario responsabile del servizio segreteria alla sottoscrizione del rogito segretarile di compravendita ai sensi dell’art. 28 comma 3 del regolamento comunale di contabilità approvato con delibera consigliare n. 2 del 23.01.2001 e il segretario comunale alla presentazione dell’istanza tavolare presso l’ufficio de