Delibera n. 7 del 15.02.2010.
OGGETTO: sdemanializzazione della neo p.fond. 790/12 in C.C. Darzo e alienazione al frontista richiedente.
L’assessore alla frazione di Darzo riferisce
In data 3.06.2009 perveniva al protocollo comunale n. 5306 una richiesta da parte della ditta S.i.c. sas con sede a Darzo in zona artigianale tendente ad ottenere l’acquisizione di una porzione di suolo pubblico in C.C. Darzo adiacente al piazzale di pertinenza dello stabile di proprietà al fine di effettuare un accorpamento utile per l’attività ma soprattutto di adeguare la situazione di fatto con quella di diritto. L’area richiesta è una porzione della p.fond. 790/9, ora neo p.fond. 790/12, di proprietà del Comune di Storo – beni demaniali, già di fatto separata dalla strada pubblica e utilizzata da alcuni anni esclusivamente quale parcheggio dalla società richiedente, senza che ciò abbia mai compromesso o intralciato la viabilità. In data 14.08.2009 è stata manifestata la preventiva sommaria fattibilità all’operazione previa istruttoria per la quale è stato richiesto l’invio di apposita documentazione. Dall’iter è emerso che il piazzale p.ed. 254 adiacente l’area comunale in oggetto è di proprietà comune delle pp.mm. 1 e 2 intavolate rispettivamente a Banca Agrileasing spa con sede a Roma e Sic di Scalmazzi Michele & C. sas, i quali in qualità di frontisti avrebbero entrambi un diritto all’acquisto della porzione di area sdemanializzata. La Banca Agrileasing però, titolare di un contratto di locazione finanziaria con la Misca srl trasferito recentemente alla Sic di Scalmazzi Michele, ha manifestato il proprio disinteresse all’acquisto della confinante neo p.fond. 790/12 nulla ostando a che ciò avvenga solo a favore del proprietario della p.m. 2, di fatto unico utilizzatore.
A seguito di tali considerazioni appare evidente l’assoluta inopportunità di mantenere in capo al demanio un’area comunale inservibile allo scopo pubblico e di fatto utilizzata unicamente per scopi privati.
Ai sensi dell’art. 9 della LP 10 settembre 1973 n. 42 competente alla declassificazione stradale è l’organo consigliare che ne autorizza anche la successiva alienazione a trattativa privata diretta al frontista confinante richiedente il quale pur non vantando un vero e proprio diritto di prelazione all’acquisto avrebbe un interesse a ricorrere qualora vedesse lesi i propri interessi particolari e specifici di continuare l’utilizzo del bene già demaniale in epoca successiva alla sua sdemanializzazione di fatto, maturando così un interesse concreto e giuridicamente valutabile a ricorrere qualora la vendita del suolo venisse fatta a terzi, come sostenuto anche da varie sentenze giurisprudenziali.
Il consiglio comunale
SENTITA la relazione sopra esposta e uditi gli interventi dei consiglieri che hanno preso parte al dibattito;
DATO ATTO che benché allibrata fra i beni demaniali del Comune di Storo, l’area oggetto della presente deliberazione non presenta le caratteristiche per poter essere utilizzata come strada, intendendosi tale quell’area usata direttamente da tutta la collettività ed aperta alla circolazione di pedoni, animali e veicoli e che pertanto, come sostenuto anche da varie sentenze giurisprudenziali, la sdemanializzazione di un bene pubblico può derivare oltreché dall’emanazione di un formale provvedimento di cessazione della demanialità da altri atti univoci della p.a. proprietaria, pur se meramente comportamentali purché concludenti ed incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene stesso all’uso pubblico, da circostanze tali da rendere non configurabile un’ipotesi diversa dalla definitiva rinuncia al ripristino della funzione pubblica del bene;
RITENUTO che nessun pregiudizio derivi dall’alienazione dell’area demaniale priva di qualsiasi pubblica utilità e di fatto da alcuni anni accorpata al cortile di pertinenza della p.ed. 254 nonché utilizzata a parcheggio dalla società richiedente sulla quale esiste per tutta la lunghezza nella parte verso est un canale di scolo non intavolato delle acque provenienti dalla centralina della Maffei e dai canali di scolo dei campi limitrofi;
PRESO ATTO a conferma di quanto sopra che nel PRG vigente l’area in questione ricade in Aree artigianali, industriali di livello provinciale esistenti e in minima parte in Aree a verde pubblico attrezzato e parcheggi;
RITENUTO pertanto di declassificare a titolo ricognitivo ai sensi dell’art. 9 della LP 42/73 dalle strade comunali la neo p.fond. 790/12 di mq. 259 considerando rimovibile la condizione giuridica di demanio, ai sensi dell’articolo 829 del codice civile;
RITENUTO di procedere alla vendita mediante trattativa privata al frontista richiedente l’acquisto nell’intesa che pur non vantando alcun diritto di prelazione vanterebbe invece un interesse concreto a ricorrere qualora vedesse lesi i propri interessi particolari e specifici di continuare l’utilizzo del bene già demaniale in epoca successiva alla sua sdemanializzazione di fatto;
RITENUTO di poter accogliere e dar corso alla richiesta di acquisto della società Sic di Scalmazzi Michele & C. s.a.s., in qualità di proprietaria della pm. 2 della p.ed. 254 frontista della neo p.fond. 790/12, pervenuta il 3.06.2009 al prot. 5306 in considerazione del fatto che l’altra società frontista proprietaria della pm. 1 della p.ed. 254 Banca Agrileasing, intestataria del contratto di locazione finanziaria a favore della società Sic di Scalmazzi Michele, ha manifestato il proprio disinteresse all’acquisto con dichiarazione qui pervenuta il 1° febbraio 2010 al prot. 851, nulla ostando che lo stesso avvenga esclusivamente a favore del proprietario pro tempore della p.m. 2;
ESAMINATA la seguente documentazione agli atti:
tipo di frazionamento redatto dal geom. Giulio Zanetti, approvato dall’ufficio del Catasto di Tione di Trento in data 30.07.2009 al n. 455/2009;
perizia di stima sempre a cura del geom. Giulio Zanetti presentata al protocollo in data 6.11.2009 al prot. 10359 e relativa relazione di stima redatta dall’ufficio tecnico comunale in data 13.01.2010;
estratto tavolare e catastale della p.fond. 790/9 e p.ed. 254;
PRESO ATTO che sull’area oggetto di cessione è presente la rete di distribuzione BT per l’alimentazione delle utenze Commercialisti Associati e la rete trasmissione dati in fibra ottica per la fornitura del servizio alle utenze della zona, come comunicato dal Cedis con nota qui pervenuta il 27.08.2009 al prot. 8111, e un cavo interrato per le infrastrutture telefoniche di proprietà di Telecom Italia spa, come comunicato dalla società medesima con nota dd. 10.09.2009 al prot. 8616 e che delle circostanze ne verrà dato atto nell’atto di vendita;
VISTA la L.P. 10.09.1973 n. 42 recante "Disposizioni per la classificazione delle strade di uso pubblico di interesse provinciale" e la circolare del Servizio Enti locali della Provincia dd. 22.06.1994 n. 1854/3-D nella quale viene confermata la competenza consiliare per la classificazione e declassificazione di strade comunali e la necessità di chiedere la definitiva determinazione della Giunta provinciale solo in caso di presentazione di opposizioni;
DATO ATTO che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione speciale all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi e che gli interessati possono presentare opposizioni entro i 15 giorni successivi alla scadenza di detto termine;
DATO ATTO che tutte le spese contrattuali sono a carico del contraente privato ai sensi dell’art. 9 della LP 23/90;
VISTI gli artt. 822, 823 e 824 del Codice civile i quali dettano la disciplina dei beni soggetti a regime demaniale;
VISTA la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m. "Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg;
ACQUISITI i pareri positivi di regolarità tecnica amministrativa espresso dal responsabile dell’istruttoria e di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, come prescritto dall’art. 81 del T.U.L.R.O.C., approvato con DPReg.1 febbraio 2005 n. 3/L;
VISTO il TULLRROCC approvato con DPReg 1° febbraio 2005, n. 3/L;
VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.7.1994 e s.m.;
AD UNANIMITÀ di voti palesemente espressi per alzata di mano da tutti i componenti del consiglio comunale, presenti e votanti;
delibera
1.- Di declassificare dalle strade comunali la neo p.fond. 790/12 di mq. 259 in C.C. Darzo località zona artigianale, pronunciando la sdemanializzazione e il passaggio della stessa al patrimonio comunale;
2.- Di disporre la pubblicazione speciale della presente per 15 giorni consecutivi, invitando eventuali interessati a presentare opposizioni entro i 15 giorni successivi alla scadenza di detto termine, ai sensi degli articoli 6 e 9 della L.P. 10.09.1973 n. 42;
3.- Di cedere e vendere la neo p.fond. 790/12 di mq. 259 in C.C. Darzo al proprietario pro tempore della p.m. 2 della p.ed. 254 società «S.I.C. di Scalmazzi Michele & C. sas» con sede a Darzo zona industriale artigianale n. 1/b, cod. fiscale e partita iva «00685330227», al prezzo stimato e contrattuale di € 18.856,00.= come risulta dagli atti di perizia citati in premessa;
4.- Di introitare la somma di € 18.856,00.= alla risorsa 4011705, capitolo 1930, accertamento 1 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario che presenta idoneo stanziamento;
5.- Di dare atto che tutte le spese inerenti e conseguenti l’atto sono a carico della parte privata, così come l’imposta di registro, ipotecaria e le spese contrattuali ai sensi dell’art. 9 della LP 23/90;
6.- Di autorizzare il funzionario responsabile del servizio segreteria alla sottoscrizione del rogito segretarile di compravendita ai sensi dell’art. 28 comma 3 del regolamento comunale di contabilità approvato con delibera consigliare n. 2 del 23.01.2001 e il segretario comunale alla presentazione dell’istanza tavolare presso l’ufficio del Libro Fondiario di Tione ai sensi dell’art. 28 del vigente statuto comunale.