DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DI FUNGHI

IL SINDACO INFORMA

Le principali norme che regolano la raccolta dei funghi (L.P. n. 16 del 6 agosto 1991), sono le seguenti:

  1. Nel territorio della provincia la raccolta dei funghi spontanei, sia commestibili che non, é ammessa in quantità non superiore ai due chilogrammi al giorno per persona di età superiore ai dieci anni, previo rilascio dell'apposito permesso di raccolta da parte del Comune o del Consorzio di Comuni competente.

  2. I minori di anni dieci (non residenti nella provincia) possono esercitare la raccolta se accompagnati da un familiare in possesso della denuncia di raccolta, fermo restando il limite massimo ammesso.

  3. Il limite massimo ammesso non si applica qualora il singolo esemplare, non in aggiunta ad altri, ecceda da solo il predetto limite.

  4. È fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli solo a mezzo di contenitori forati e rigidi.

  5. È vietato danneggiare o distruggere i funghi sul terreno e usare nella raccolta rastrelli, uncini ed altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno.

  6. È vietato altresì effettuare la raccolta dei funghi dalle 19.00 alle ore 7.00.

  7. 7. La raccolta dei funghi per i non residenti nella provincia di Trento é subordinata ad apposita denuncia ed al pagamento della relativa tariffa. Il pagamento della tassa per la raccolta dei funghi va effettuato o al competente funzionario del Comune (o dei Comuni tra loro consorziati) nel cui territorio amministrativo avverrà la ricerca dei funghi nel presentare la denuncia di inizio attività della raccolta., completa delle generalità e del periodo di raccolta, o con bollettino di conto corrente postale intestato al Comune o Consorzio. È possibile anche pagare tramite conto corrente postale Nr. 14079388 o sul conto di tesoreria presso la Cassa rurale Giudicarie Valsabbia Paganella: conto di tesoreria  presso la Cassa Centrale delle Casse rurali di Trento IBAN: IT32K03599 01800 000000129120 direttamente o tramite home banking indicando nella causale la dicitura "tassa per la raccolta funghi", le generalità dell'interessato ed il periodo di raccolta. In questo secondo caso la ricevuta del pagamento sostituisce la denuncia di inizio dell'attività di raccolta e costituisce titolo sufficiente per la stessa.

  8. Il permesso é personale, ha validità fino al massimo di un mese ed abilita alla raccolta nell'ambito del territorio del Comune o del Consorzio che lo ha rilasciato con l'osservanza dei limiti quantitativi e di tutte le altre prescrizioni stabilite dalla legge.

In esecuzione a quanto sopra la Giunta provinciale con deliberazione del 26 luglio 2002 n. 1806 ha provveduto a fissare le seguenti tariffe a partire dal 2003

periodo di raccolta

importo in euro

1 giorno

10,00

3 giorni

18,00

1 settimana

24,00

2 settimane

40,00

1 mese

60,00

Storo 27 settembre 2005

PS:  Non verranno rilasciate autorizzazioni al transito su strade forestali di tipo B per la raccolta di funghi o per turismo, in quanto la maggior parte delle località è raggiungibile da strade di libera circolazione. Vedi disposizioni per il rilascio dei permessi di circolazione sulle strade forestali (18 giugno 2008)