DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DI FUNGHI
IL SINDACO INFORMA
Le principali norme che regolano la raccolta dei funghi (L.P. n. 16 del 6 agosto 1991), sono le seguenti:
Nel territorio della provincia la raccolta dei funghi spontanei, sia commestibili che non, é ammessa in quantità non superiore ai due chilogrammi al giorno per persona di età superiore ai dieci anni, previo rilascio dell'apposito permesso di raccolta da parte del Comune o del Consorzio di Comuni competente.
I minori di anni dieci (non residenti nella provincia) possono esercitare la raccolta se accompagnati da un familiare in possesso della denuncia di raccolta, fermo restando il limite massimo ammesso.
Il limite massimo ammesso non si applica qualora il singolo esemplare, non in aggiunta ad altri, ecceda da solo il predetto limite.
È fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli solo a mezzo di contenitori forati e rigidi.
È vietato danneggiare o distruggere i funghi sul terreno e usare nella raccolta rastrelli, uncini ed altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno.
È vietato altresì effettuare la raccolta dei funghi dalle 19.00 alle ore 7.00.
7. La raccolta dei funghi per i non residenti nella provincia di Trento é subordinata ad apposita denuncia ed al pagamento della relativa tariffa.
Il permesso é personale, ha validità fino al massimo di un mese ed abilita alla raccolta nell'ambito del territorio del Comune o del Consorzio che lo ha rilasciato con l'osservanza dei limiti quantitativi e di tutte le altre prescrizioni stabilite dalla legge.
In esecuzione a quanto sopra la Giunta provinciale con deliberazione del 26 luglio 2002 n. 1806 ha provveduto a fissare le seguenti tariffe a partire dal 2003
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periodo di raccolta |
importo in euro |
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1 giorno |
10,00 |
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3 giorni |
18,00 |
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1 settimana |
24,00 |
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2 settimane |
40,00 |
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1 mese |
60,00 |
Storo 27 settembre 2005
PS: Non verranno rilasciate autorizzazioni al transito su strade forestali di tipo B per la raccolta di funghi o per turismo, in quanto la maggior parte delle località è raggiungibile da strade di libera circolazione. Vedi disposizioni per il rilascio dei permessi di circolazione sulle strade forestali (18 giugno 2008)