REGOLAMENTO PER LAPPLICAZIONE AI TRIBUTI COMUNALI DELLACCERTAMENTO CON ADESIONE
(ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e della Legge 27 dicembre 1997 n. 449)
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1
Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina lapplicazione dellIstituto dellaccertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/97 nellambito della potestà regolamentare prevista dallart. 50 della L. 449/97, dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/97, secondo principi di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti di accertamento e degli adempimenti dei contribuenti, nonché di riduzione del contenzioso.
Art.2
Introduzione dellIstituto dellaccertamento con adesione
Il Comune, nel rispetto dei principi di cui allart. 1, introduce nel proprio ordinamento l'Istituto di accertamento con adesione delle proprie entrate tributarie, quale modalità di definizione in via amministrativa degli accertamenti.
Art.3
Ambito di applicazione dellIstituto dellaccertamento con adesione
L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo da parte dellUfficio, esulando dal campo applicativo dell'Istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
In sede di contraddittorio lUfficio deve tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione.
Art.4
Autotutela
Il Comune o i soggetti di cui allart. 52 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 446/97 possono procedere:
allannullamento totale o parziale dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
alla revoca dufficio di provvedimenti che per ragioni di opportunità o di convenienza richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, risultanti da pronunciamenti giurisprudenziali o da circolari o da risoluzioni, che hanno dato luogo allemanazione del provvedimento medesimo.
In relazione ai propri atti riconosciuti illegittimi o infondati, salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato, lUfficio che ha emanato latto ha il potere di procedere allannullamento, totale o parziale, con provvedimento motivato, comunicato allinteressato tramite notifica o raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dellatto.
In pendenza di giudizio, lannullamento o la revoca del provvedimento sono possibili previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con lammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna: Qualora da tale esame emerga lopportunità di non coltivare la lite il responsabile dellUfficio o suo delegato, dimostrata la sussistenza dellinteresse del Comune ad attivarsi mediante lautotutela, può annullare in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per leventuale desistenza dal contenzioso, da comunicare allorgano giurisdizionale avanti al quale pende la controversia.
Qualora si rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, lUfficio non può procedere allaccertamento con adesione ma ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.
In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, intendendosi per definitivo il provvedimento non più impugnabile, il responsabile dellUfficio o suo delegato può procedere allannullamento medesimo in presenza di palesi illegittimità dellatto, quali, tra le altre:
errori di persona o di soggetto passivo;
evidente errore logico;
errore sul presupposto del tributo;
doppia imposizione soggettiva;
prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
errori di calcolo nella liquidazione del tributo;
sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
Lannullamento di un atto può avvenire sia per iniziativa autonoma dellUfficio che ha emanato latto, al fine di perseguire lo scopo della buona amministrazione e della diminuzione del contenzioso, sia per istanza del contribuente accertato, mediante presentazione di una memoria difensiva che dimostri le carenze del provvedimento. In caso di istanza di annullamento presentata dal contribuente, leventuale atto di annullamento da parte dellUfficio competente non si configura come atto dovuto, rimanendo nella sua discrezionalità valutarne la fondatezza.
La pendenza del contenzioso sullatto di accertamento, oppure la definitività del provvedimento medesimo non costituiscono limite allesercizio dellautotutela ed al potere di annullamento dellUfficio competente.
In presenza di sentenza passata in giudicato non è consentito lannullamento o la revoca dufficio fatta salva lipotesi di ricorso respinto solo per motivi di carattere formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità).
TITOLO II - PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE
Art.5
Competenza
Competente alla definizione con adesione di un accertamento è il Responsabile dellUfficio preposto alla funzione di accertamento in materia che ha emanato latto.
Art.6
Attivazione del procedimento
Il procedimento di definizione con adesione può essere attivato:
a cura dellUfficio che ha emanato latto di accertamento, prima della notifica dellavviso di accertamento;
su istanza del contribuente, dopo lavvenuta notifica dellavviso di accertamento.
Art.7
Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio
L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, nel quale sono indicati:
il tributo ed il periodo dimposta accertato, gli elementi identificativi dell'atto e della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione.
il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
Art.8
Procedimento ad iniziativa del contribuente
Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 7 comma 1, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria di primo grado per la Provincia di Trento, istanza, in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
L'accertamento può essere definito con adesione su istanza anche di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento totale dellobbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
La rinuncia alla richiesta di definizione, ritenuta implicita in caso di presentazione di ricorso, vale per il solo soggetto ricorrente e non preclude agli altri coobbligati la possibilità di definizione con adesione.
La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per tutti i coobbligati, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione dellaccertamento sia quelli del pagamento del tributo.
Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.
Art.9
Effetti dellinvito a comparire
La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in sintetico verbale da parte dellUfficio competente.
Art.10
Atto di accertamento con adesione
A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente o da suo procuratore generale o speciale nominato anche con scirttura privata non autenticata e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.
Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, in particolare quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto dallUfficio e quanto definito in contraddittorio, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.
Art.11
Perfezionamento della definizione
Il contribuente che ha aderito allaccertamento può richiedere con lo stesso atto di accettazione il pagamento rateale con un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo se le somme dovute superano £ 10.000.000, elevabile a 6 rate se le somme dovute superano £ 50.000.000.
Competente all'esame dell'istanza è l'Ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta. Limporto della prima rata è versato entro il termine di cui al comma 3, e sulle somme delle rate successive dovute per tributo si applicherà un interesse moratorio su base mensile ragguagliato al vigente tasso legale. Gli interessi che si applicano sulle rate successive alla prima versata decorrono dalla data di sottoscrizione dellatto di adesione tra le parti, fino alla data di versamento di ogni rata successiva alla prima. In caso di rateizzazione il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui allart. 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633 (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria).
La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso. Se il contribuente non effettua tale versamento, nel succitato termine, laccordo è da considerarsi inesistente.
Entro 10 giorni dal versamento dellintero importo o di quello della prima rata accompagnata dalla documentazione relativa alla prestazione della garanzia, l'Ufficio rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
Relativamente ai tributi per i quali la riscossione avviene tramite ruolo l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione amministrativa ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
Il mancato versamento alla scadenza anche di una sola rata, comporta il venir meno del beneficio relativo alla forma rateale di pagamento, con lescussione immediata della garanzia prestata per un importo pari al debito residuo previo ricalcolo degli interessi dovuti.
Art.12
Effetti della definizione
Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
TITOLO III - SANZIONI A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA IMPUGNAZIONE
Art.13
Riduzione della sanzione
A seguito della definizione con adesione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento già notificato dal Comune, rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 1.
Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene informato il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Art.14
Decorrenza e validità
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999, fatte salve le disposizioni di cui allart. 4 (autotutela) e allart. 13 comma 3 (definizione agevolata) già applicabili senza necessità di apposita regolamentazione. Conseguentemente, lIstituto dellaccertamento con adesione, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o , se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per limpugnazione.
LIstituto suddetto è pure applicabile su iniziativa dellUfficio comunale, con riferimento anche ai periodi pregressi dimposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere allaccertamento.
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.Lgs. 218/97 e successive modificazioni.
E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto del Regolamento pag. 1
Art. 2 Introduzione dellIstituto dellaccertamento con adesione pag. 1
Art. 3 Ambito di applicazione dellIstituto
dellaccertamento con adesione pag. 1
Art. 4 Autotutela pag. 2
TITOLO II - PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE
Art. 5 Competenza pag. 3
Art. 6 Attivazione del procedimento pag. 3
Art. 7 Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio pag. 3
Art. 8 Procedimento ad iniziativa del contribuente pag. 4
Art. 9 Effetti dellinvito a comparire pag. 4
Art. 10 Atto di accertamento con adesione pag. 5
Art. 11 Perfezionamento della definizione pag. 5
Art. 12 Effetti della definizione pag. 6
TITOLO III - SANZIONI A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA IMPUGNAZIONE
Art. 13 Riduzione della sanzione pag. 6
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 14 Decorrenza e validità pag. 6