REGOLAMENTO DEL BOLLETTINO DEL COMUNE DI STORO
Articolo 1
Istituzione e funzionamento
1. Il Consiglio comunale dà vita ad un periodico di informazione comunale dal titolo "Bollettino del Comune di Storo".
2. Il comitato di redazione è formato dal Sindaco (o suo delegato) e da sei componenti nominati con delibera della Giunta comunale su proposta dei capigruppo. La composizione seguirà il seguente criterio: saranno rappresentati i tre gruppi della maggioranza e i tre della minoranza che avranno ottenuto come liste il maggior numero di voti alle elezioni comunali. Qualora in maggioranza o minoranza ci siano meno di tre gruppi, il gruppo che avrà ottenuto il maggior numero di voti avrà diritto a due rappresentanti (tre nel caso di un solo gruppo). I capigruppo hanno ad ogni modo facoltà di revoca e sostituzione dei loro rappresentante. Nel caso di indisponibilità di un componente a partecipare ad una seduta del comitato di redazione, questi ha facoltà di farsi sostituire da persona incaricata dal rispettivo capogruppo.
3. L'attività del comitato di redazione è coordinata da un direttore tecnico. Questi è nominato, insieme al direttore responsabile, dall'organo a ciò deputato secondo le norme ed i regolamenti vigenti.
4. Il comitato di redazione, il direttore responsabile ed il direttore tecnico devono essere nominati entro tre mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio comunale. Durano poi in carica sino al rinnovo del Consiglio comunale.
5. Al comitato di redazione spetta il compito di predisporre la stesura del periodico, con il coordinamento del direttore tecnico.
6. In casi controversi il comitato di redazione decide a maggioranza di voti. In caso di parità prvale il voto del sindaco o del suo delegato.
7. Ai componenti del comitato di redazione spetterà il gettone di presenza previsto per le altre commissioni comunali.
8. Con il direttore responsabile ed il direttore tecnico sarà stipulata apposita convenzione in cui sarà incluso il compenso (orario o a numero) per il tempo dedicato alla preparazione del periodico.
Articolo 2
Frequenza delle pubblicazioni
1. La pubblicazione avviene di norma ogni quattro mesi: dietro richiesta del Consiglio comunale o del comitato di redazione sono previste pubblicazioni di numeri straordinari. 2. Nei quattro mesi immediatamente precedenti le elezioni comunali la pubblicazione del Bollettino comunale è sospesa.
Articolo 3
Contenuti
Ogni numero sarà formato come di seguito:
1. Notizie sull'attività istituzionale:
a) la sintesi delle delibere, delle decisioni e dei punti trattati all'ordine del giorno del Consiglio comunale;
b) la sintesi delle delibere e delle notizie sull'attività della Giunta;
c) la sintesi delle determine dei responsabili dei servizi.
2. Notizie dal Sindaco e dai qruppi consiliari:
a) Ogni gruppo consiliare costituito ad inizio legislatura e rappresentato dalla corrispondente lista elettorale avrà a disposizione uno spazio pari ad un massimo di 4500 battute (una facciata formato A4) In tale spazio, su indicazione del rispettivo capogruppo si potranno pubblicare commenti, opinioni, suggerimenti, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, disegni di progetti, grafici, fotografie e altri testi che si riterranno utili.
b) La stessa facoltà è riconosciuta al Sindaco.
c) Qualora un gruppo consiliare intendesse rinunciare al proprio spazio per uno o più numeri potrà consentire che tale spazio sia utilizzato da un altro gruppo. La dichiarazione di rinuncia in favore di altro gruppo deve avvenire in forma scritta, con una comunicazione inviata dal capogruppo al direttore tecnico.
3. Spazi di replica e contro-intervento.
a) Per replicare o commentare gli interventi di cui al punto precedente, sono riconosciuti i seguenti spazi:
- fino ad un massimo di 2250 battute (mezza facciata formato A4) al Sindaco, ad ogni singolo Assessore e Consigliere comunale, se delegato dal Sindaco di specifiche funzioni, al Presidente del Consiglio comunale e ad ogni gruppo consiliare.
b) Tali spazi potranno essere utilizzati dal sindaco e dai gruppi consiliari per replicare o intervenire sui temi trattati negli interventi di cui al precedente punto 2) mentre le altre figure istituzionali potranno replicare solo per argomenti di loro competenza o se chiamati in causa. Non è ammesso introdurre nuovi temi.
c) Tali spazi di replica o commento, se non usufruiti, non sono cedibili.
d) Per consentire repliche, commenti e contro-interventi in tempi adeguati, il comitato di redazione nelle sue riunioni fissa i diversi termini entro cui far pervenire i contributi. Il direttore tecnico ne cura l'applicazione.
Negli spazi assegnati e negli spazi di replica potranno essere pubblicati soltanto articoli firmati esplicitamente. Non sono ad ogni modo ammessi contributi ed articoli di cittadini non eletti, ad eccezione degli assessori esterni.
4. Altri contenuti.
a) A discrezione del comitato di redazione si pubblicheranno inoltre: notizie sull'attività dell'Amministrazione comunale, delle commissioni consiliari, di enti e associazioni; articoli e rubriche di carattere culturale e sociale; interventi della popolazione e dei gruppi consiliari su problematiche di carattere generale;
b) troveranno posto anche le ordinanze e gli avvisi del Sindaco e le segnalazioni di leggi che interessano la popolazione.
5.- Sono fatte salve le competenze del direttore responsabile in ordine ai contenute delle pubblicazioni
Articolo 4
Disposizioni transitorie
1. Sono fatte salve le nomine, le delibere e le determine riguardanti la Composizione del comitato di redazione, il direttore tecnico ed il direttore responsabile effettuate all'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il presente testo sostituisce, contestualmente alla sua entrata in vigore, tutte le precedenti versioni.