CRITERI GENERALI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI E ATTRIBUZIONI DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

PARTE PRIMA
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Principi generali.

  1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione da parte dell'amministrazione comunale dei criteri e delle modalità, cui l'amministrazione stessa deve attenersi.
  2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.
  3. Non rientrano tra i criteri previsti dal presente regolamento la partecipazione o compartecipazione alle spese per l’acquisto di beni o servizi ivi compresi anche vitto, alloggio e rappresentanza per iniziative, manifestazioni, opere o attività di cui al successivo articolo 2 comma 1 lettera b), ammesse a contributo e promosse dai soggetti di cui all’articolo 4 o in loro collaborazione; dette spese sono legittime secondo le modalità previste agli articoli 36 e 37 del regolamento comunale di contabilità, approvato dal consiglio comunale il 28 settembre 1995 con deliberazione n. 40 ed eventuali successive modifiche nel tempo.
  4. Le associazioni locali culturali, religiose, sportive, ricreative, e del tempo libero che hanno quale fine senza scopo di lucro la crescita civile e culturale delle persone a cui le iniziative sono rivolte, possono ottenere gratuitamente dal comune, nel rispetto delle vigenti norme, indirizzi di cittadini ed altre elaborazioni del sistema informatico comunale possono avere fotocopie e possono utilizzare le attrezzature d’ufficio. Per lo stesso motivo gli impiegati comunali fuori orario d’ufficio possono utilizzare le macchine ed attrezzature d’ufficio per lavori richiesti dalle associazioni stesse.
  5. Nel presente regolamento viene integralmente ricompreso con modifiche ed integrazioni il regolamento per la concessione di finanziamenti per lo sviluppo e la promozione dell’attività sportiva previsto dall’art. 15 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 a approvato con deliberazione consiliare n. 85 del 25 settembre 1991, confermato con successiva deliberazione n. 20 del 27 marzo 1992.
  6. Oltre al presente regolamento è prevista la possibilità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati:
    1. nel regolamento comunale per la concessione di premi incentivanti approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 2 in data odierna;
    2. nel regolamento, quando verrà adottato, previsto all’art. 37 per opere di recupero e miglioria dei centri storici;
    3. nel regolamento, quando sarà adottato, per la concessione in uso alle associazioni ed enti di locali presso gli edifici comunali.

Art. 2.

Tipologie di intervento.

  1. Fatte salve le singole specificità per le tipologie di interventi individuate nei titoli seguenti, gli interventi contributivi del Comune sono finalizzati:
    1. a concorrere alle spese correnti di funzionamento e organizzazione di enti e associazioni che perseguono finalità riconosciute di pubblico interesse locale;
    2. a contribuire alle spese necessarie per la realizzazione di opere o di iniziative, per manifestazioni e attività circoscritte nel tempo, per l'erogazione di servizi o per il raggiungimento di obiettivi specifici, riconosciuti di pubblico interesse locale.
  2. In casi del tutto eccezionali la Giunta comunale può prendere in considerazione un intervento straordinario «una tantum» a ripiano di situazione debitorie pregresse, per consentire la sopravvivenza economica di Enti e organismi comunali, che abbiano ben meritato nel passato, e la cui attività sia ritenuta preziosa nel tessuto sociale della comunità locale. In tal caso dovrà venir presentata una particolare domanda, anche in deroga ai criteri specifici sottoriportati, a firma del Presidente in carica. Alla domanda devono essere allegati almeno per estratto i bilanci dell'ultimo quinquennio, e una relazione finanziaria che illustra le cause del dissesto e indica il piano di risanamento e di riequilibrio della gestione. La Giunta comunale non può contribuire finanziariamente se ritiene vi siano responsabilità personali di cattiva gestione.

Art. 3.

Proprietà delle opere e degli impianti finanziati. Responsabilità.

  1. Le opere e gli impianti finanziati dal Comune devono essere di norma di proprietà comunale, ad esclusione degli edifici di culto.
  2. In caso di beni delle frazioni soggetti ad uso civico, appartenenti alle categorie A o B dell'art. 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è preventivamente necessario che il Comitato di Amministrazione separata dei Beni di Uso Civico e il Consiglio comunale ognuno per quanto di propria competenza deliberino la rimozione del vincolo stesso, o la sua sospensiva per un periodo non inferiore ad anni quindici. Tale obbligo non vale per opere di viabilità e infrastrutture a servizio della montagna.
  3. Per poter contribuire alla realizzazione di opere di viabilità o di servizi a rete che interessino anche parzialmente la proprietà privata, è necessario che i proprietari sottoscrivano una dichiarazione di assenso all'esecuzione dei lavori e al pubblico transito, salvo che le opere già esistano e siano soggette di fatto all’uso pubblico ultrannale
  4. Il Comune può contribuire alle spese per interventi su beni di proprietà di Enti non economici, privi di finalità di lucro, che siano destinati per loro natura ad attività riconosciute di pubblico interesse. Al fine di garantire l'esclusivo pubblico interesse generale perseguito con la concessione del contributo, la Giunta comunale può subordinare l'erogazione dello stesso alla sottoscrizione di una convenzione, nella quale vengano garantiti gli usi pubblici previsti, e venga riconosciuta all'autorità comunale un potere di intervento in caso di contrasto fra associazioni richiedenti e proprietà.
  5. Ogni e qualsiasi responsabilità ivi compresa quella riguardante la sicurezza e la prevenzione infortuni e il rispetto della normativa antimafia, per la realizzazione delle iniziative e opere finanziate ricade solo ed esclusivamente sui responsabili delle associazioni ed enti beneficiari. Anche se il contributo copre l’intera spesa e l’opera finanziata è di esclusiva proprietà del comune il rapporto intercorrente fra comune e soggetto beneficiario non è quello della committenza, con riferimento ai contratti d’appalto o d’opera, ma quello della contribuzione pubblica a soggetto terzo che si assume la responsabilità totale della realizzazione.

Art. 4.

Soggetti ammessi ai benefici.

  1. Potranno essere ammessi ai benefici le persone fisiche ed enti pubblici e privati, con o senza personalità giuridica, in possesso dei requisiti previsti per le singole fattispecie di intervento, che abbiano presentato la domanda con la documentazione prescritta.
  2. Gli Enti pubblici e privati che operano in ambito solamente locale devono preventivamente depositare presso la segreteria comunale copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dando altresì comunicazione in ordine alle variazioni eventualmente intervenute.

Art. 5.

Limiti di spesa

  1. L'importo massimo di contributo può corrispondere alla totale spesa riconosciuta ammissibile per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1 lettera b) o al totale delle risultanze deficitarie di bilanci correnti qualora ciò risulti da documentazione, per i contributi di cui alla lettera a). In caso di cumulo di sovvenzioni con quelle erogate da altri Enti pubblici e privati, l’ammontare del contributo comunale deve rimanere entro i limiti di cumulabilità da essi fissati
  2. Di contro il limite è ridotto all'80% ivi compreso il cumulo con altri contributi, quando la proprietà degli immobili interessati è di terzi, come stabilito all’art. 3 comma 4 e non viene stipulata una convenzione per l'uso a favore della generalità dei cittadini, secondo clausole che la Giunta comunale ritiene sufficienti per assicurare il perseguimento dell'esclusivo interesse pubblico.
  3. Nei criteri della parte seconda possono essere previsti casi in cui la contribuzione copra l'intera spesa anche nell’ipotesi di cui al comma 2. In ogni caso non deve esserci un indebito arricchimento privato.
  4. Il contributo liquidato dal Comune, sommato ad altri contributi pubblici e ad entrate a ciò vincolate non può mai superare la spesa sostenuta come risulterà dalla contabilità o rendicontazione finale.

Art. 6.

Impegno della spesa.

  1. Il Comune di Storo è obbligato verso i terzi a corrispondere provvidenze di natura economica solo dopo che sia divenuta esecutiva la specifica deliberazione della Giunta comunale, che accoglie le domande, e il ragioniere abbia provveduto a registrare l'impegno contabile.
  2. Gli eventuali stanziamenti di bilancio, anche se a specifica ed inequivocabile destinazione, pur se ufficialmente comunicati ai terzi, non costituiscono impegno per il Comune di Storo e non autorizzano ad attivare le iniziative previste.

Art. 7.

Domanda.

  1. Qualsiasi provvidenza di natura economica deve essere preceduta da apposita domanda in regola con l'imposta di bollo, nella quale siano contenute le seguenti indicazioni:
    1. se trattasi di persona fisica: generalità complete del richiedente, con indicazione del codice fiscale, e modalità di pagamento;
    2. se trattasi di ente: denominazione completa dell'Ente, con indicazione del codice fiscale e le complete modalità di pagamento con il numero del conto corrente postale o bancario sul quale accreditare le somme o con indicazione delle complete generalità di chi è autorizzato a quietanzare il mandato; generalità, qualifica e carica di chi sottoscrive la domanda con dichiarazione di essere a ciò autorizzato;
    3. oggetto della richiesta;
    4. elenco della documentazione allegata, nel rispetto delle norme specifiche in base alle sottoindicate tipologie.
    5. rispetto della normativa antimafia.
    6. Rispetto della normativa per l’eliminazione delle barriere architettoniche come previsto dall’art. 1 comma 7 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.
    7. eventuale dichiarazione che l'attività svolta non si configura in esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e che pertanto sul contributo che sarà liquidato non va applicata la ritenuta d'acconto del 4% prevista dall'art. 27 , terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
  2. La Giunta comunale, nel rispetto delle norme del presente regolamento, può partecipare di iniziativa propria a pubbliche sottoscrizioni, lanciate da organismi locali o sovraccomunali, siano esse di carattere ricorrente oppure siano volte a iniziative specifiche. In tal caso può venir acquisita agli atti copia di lettere circolari pubblicamente distribuite, o può essere trattenuta copia delle stesse personalizzate con l'indirizzo, anche se in carta semplice, non trattandosi in tal caso di «istanza rivolta a pubblica amministrazione».

Art. 8.

Documentazione allegata alla domanda.

  1. Per ottenere i contributi di cui all'art. 2 comma 1, lett. a) i richiedenti dovranno presentare in allegato alla domanda una relazione sull'attività che si prevede di svolgere nell'anno corrente corredata dal bilancio preventivo e dal bilancio consuntivo dell’esercizio pregresso con indicate le risultanze finali applicate al bilancio corrente.
  2. Per il finanziamento di iniziative o manifestazioni deve essere presentata una relazione illustrativa con il piano di finanziamento indicante le spese e le entrate previste.
  3. Per ottenere il finanziamento in concorso delle spese per la realizzazione di opere di pubblica utilità, alla domanda deve essere allegato il progetto completo della parte cartografica, contabile e, se necessaria, normativa e il piano di finanziamento della spesa, indicante altri contributi pubblici, altre entrate vincolate e le entrate proprie del richiedente a ciò destinate. Il progetto deve essere munito di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni e nulla osta previste dalle vigenti leggi. Al progetto deve essere allegata anche una relazione tecnica che illustri la necessità ed indispensabilità dell'intervento proposto.
  4. Alla pratica deve essere allegata anche copia della domanda di contributo sulle leggi di settore e la determinazione definitiva dell'Ufficio o autorità preposta. In sostituzione deve essere allegata una dichiarazione a responsabilità del richiedente da cui risulti che le opere, per la loro natura o importo non sono ammesse a finanziamento pubblico.
  5. Se nella pratica non risultano pareri espressi da uffici tecnici di altri Enti pubblici, sul progetto deve essere acquisito il parere di regolarità e congruità tecnica dall'Ufficio tecnico comunale.
  6. Qualora i lavori debbano venir realizzati su beni o sul territorio di proprietà del Comune di Storo, il sindaco, al solo fine dell'istruttoria della pratica può autorizzare il proponente a richiedere in nome e per conto del comune i permessi di legge. Ciò non comporta l'obbligo da parte del Comune a contribuire alla realizzazione dell'opera.

Art. 9.

Data di presentazione delle domande; tempi per la realizzazione delle iniziative e per l'erogazione dei contributi.

  1. Le domande per l'ottenimento di contributi di cui all'art. 2 comma 1, lett. a) devono venir presentate in ogni momento o entro la data indicata dall’assessore competente per materia, a meno che non siano necessari tempi diversi per presentare la documentazione prescritta, o non sia diversamente prevista nella parte seconda.
  2. Le domande di contribuzione ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 possono essere presentate in ogni momento, ma almeno 60 giorni prima o comunque in tempo sufficientemente utile per consentire alla Giunta di assumere la relativa deliberazione prima dell'attivazione delle iniziative finanziate.
  3. Nessuna iniziativa potrà essere finanziata in modo specifico, se essa risulterà attivata prima della presentazione della relativa domanda.
  4. Le iniziative e manifestazioni in calendario e le attività che per loro natura debbono essere eseguite nel rispetto di date prefissate possono essere finanziate dalla Giunta comunale anche dopo la loro conclusione, purché sia stata preventivamente presentata la domanda completa della documentazione specifica richiesta, e sia stata fatta presente tale circostanza, motivando le cause del mancato rispetto dei tempi normali previsti al comma n. 2.
  5. Nessuna pretesa economica può essere avanzata nei confronti del Comune sui tempi impiegati per l'erogazione del contributo o nel caso la Giunta deliberi negativamente o per importi inferiori alle aspettative. Ogni responsabilità verso i terzi fornitori ricade comunque in ogni caso su chi ha disposto materialmente le singole forniture o prestazioni, rimanendo confermato che il comune rimane impegnato verso i terzi solo con i tempi e le modalità previste all’art. 6
  6. I termini di carattere ordinatorio fissati per la presentazione delle domande servono per consentire alla Giunta comunale la programmazione degli interventi. Possono venir prese in considerazione anche domande pervenute fuori termine, ma in tempo utile per l'istruttoria delle relative deliberazioni.
  7. In caso di non accoglimento della domanda la circostanza deve essere comunicata al richiedente con l'indicazione dei motivi che hanno portato all'esclusione. Non è dovuta alcuna spiegazione a chi ha presentato domanda fuori termine.

Art. 10.

Erogazioni.

  1. Le provvidenze di natura economica finalizzate a contribuire alle spese correnti di funzionamento e organizzazione degli Enti vengono erogate dopo che la deliberazione della Giunta comunale sia divenuta esecutiva.
  2. I contributi per attività specifiche e manifestazioni vengono di norma impegnati con la deliberazione di concessione e successivamente alla loro conclusione vengono liquidati con le procedure previste dal regolamento comunale di contabilità su presentazione di una relazione illustrativa sulla realizzazione e di un bilancio consuntivo. Il contributo liquidato sommato alle entrate destinate alla realizzazione dell’opera o iniziativa finanziata non può essere superiore alle spese a consuntivo, non può superare lo stanziamento impegnato e, se stabilito nella deliberazione di concessione, viene eventualmente ridotto su base percentuale in conformità alle risultanze di consuntivo.
  3. I contributi per realizzazione di opere vengono liquidati in acconti su presentazione di stati d'avanzamento, vistati dall'Ufficio tecnico comunale, fino a raggiungere l'80 % della spesa impegnata. Il saldo viene liquidato dalla Giunta comunale su presentazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori, vistati dall'Ufficio Tecnico. Nel caso di esecuzione dei lavori in economia in regia diretta degli Enti e comitati richiedenti, con prestazione di manodopera volontaria e acquisto di provviste e piccoli cottimi fiduciari, la contabilità sarà costituita dalle singole quantità di lavori e opere con applicazione dei prezzi unitari di progetto o nuovi prezzi.
  4. Eventuali lavori aggiuntivi o suppletivi che si rendessero necessari in corso d'opera sono considerati a tutti gli effetti come una nuova iniziativa, per la quale va presentata regolare preventiva domanda completa di documentazione.

Art. 11.

Istruttoria.

  1. Il responsabile del servizio competente a formulare il parere di regolarità tecnica, è tenuto a verificare la regolarità della domanda e la completezza e veridicità e coerenza interna della documentazione, come richiesto dal presente regolamento. Per l'assolvimento dell'imposta di bollo il sunnominato, in qualità di responsabile dell'ufficio che ha ricevuto la domanda, è tenuto agli obblighi e responsabilità di cui all'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
  2. Il responsabile predispone la proposta di deliberazione e sottoscrive il parere di regolarità tecnica previsto dall'art.. 102 del testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/Leg

Art. 12.

Partecipazioni ad iniziative con altri Enti pubblici.

  1. Non rientra fra i criteri qui stabiliti la realizzazione di iniziative con altri Enti Pubblici, anche se formalmente ciò comporta per il Comune il solo trasferimento finanziario.,

Art. 13.

Istituzione dell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica..

  1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 è istituito l'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica. Poiché è previsto che per ciascun soggetto che figura nell'albo venga indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni, verrà citata, in mancanza di specifiche disposizioni, l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e lo specifico articolo del presente regolamento, come risulta dai singoli provvedimenti ai sensi del secondo comma dell'articolo uno del presente.

PARTE SECONDA
NORMATIVA SPECIFICA

TITOLO I°
CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE DI EDIFICI ATTINENTI AL CULTO

Art. 14.

Oneri del Comune in materia di culto.

  1. Ai sensi dell'art. 92 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni, rimasto in vigore a seguito della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, fatti salvi gli obblighi per titoli particolari, in caso di comprovata insufficienza di mezzi a ciò destinati, il Comune è tenuto ad assumere le spese per la manutenzione e conservazione degli edifici parrocchiali e curaziali attinenti al culto pubblico, ivi compresa la retribuzione del personale addettovi.
  2. Al fine di comprovare l'insufficienza di mezzi a ciò destinati, si rinvia al documento contabile e alla dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà a firma del parroco, secondo la modulistica concordata fra la Provincia autonoma di Trento e la Curia Arcivescovile, e trasmessa ai comuni dal Dirigente del Servizio Enti Locali con nota prot. n. 3500/632-R del 28 gennaio 1992. Copia del documento e della formula dichiarativa e allegata al presente.
  3. Fatta salva la documentazione di cui ai commi precedenti, la Giunta contribuisce per l'intero importo che risulta mancante, purché esso sia destinato alla manutenzione prevista dal comma 1.

Art. 15.

Manutenzione del tetto della Chiesa di S.Andrea.

  1. Ai sensi del contratto n. 9 atti privati del 7 settembre 1982, registrato a Tione di Trento il 9 settembre 1982 al n. 1398, serie I, e approvato dalla Curia arcivescovile il 17 settembre 1982, di locazione al comune di Storo della cappella mortuaria situata a piano terreno sul lato sud dell'edificio «Chiesa di S. Andrea», eretta all'interno del cimitero di Storo, il Comune di Storo a titolo di corrispettivo è tenuto a provvedere alla manutenzione del tetto di detto edificio.
  2. Le spese di cui al presente articolo non vanno inserite nell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, trattandosi di acquisto di beni e servizi in adempimento di obblighi contrattuali.

Art. 16.

Interventi di manutenzione straordinaria.

  1. Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere programmati in tempo utile per consentire al Comune di reperire e stanziare a bilancio i necessari finanziamenti. Questi possono essere concessi solo come integrazione di provvidenze pubbliche previste da apposite leggi a carico della Provincia e di altri Enti.
  2. Il contributo può coprire l'intera spesa sostenuta, risultante da documentazione certa, nei limiti consentiti dalla cumulabilità con altri contributi assentiti.

Art. 17.

Acquisto arredi e attrezzature attinenti al culto.

  1. La Giunta comunale può erogare contributi anche per l'acquisto di arredi e attrezzature attinenti al culto. Qualora questi possano venire usati fuori dagli edifici a ciò destinati, anche per altri usi, la Giunta può proporre la sottoscrizione di una convenzione, che consenta l'uso degli stessi anche da parte di terzi, per scopi analoghi.
  2. In sostituzione dell'erogazione di contributi la Giunta può acquistare in proprio detti beni, e concederli alle organizzazioni religiose in comodato, in base a convenzione nella quale venga garantito l'uso pubblico dei beni e la finalità di pubblico interessi cui gli stessi sono destinati.
  3. Per gli scopi di cui al precedente comma il responsabile presenta domanda, illustrando le caratteristiche e l'utilità dei beni e nel caso di cui al comma primo allega il preventivo della ditta proposta come fornitrice.

Art. 18.

Organizzazioni religiose di fede diversa da quella cattolica.

  1. La Giunta comunale può erogare contributi anche a organismi religiosi di fede diversa da quella cattolica per interventi sugli immobili, per l'acquisto di beni e attrezzature, per attività di ispirazione religiosa e per il funzionamento e l'organizzazione.
  2. I contributi devono essere giustificati dal significato che viene riconosciuto alla presenza di tali organizzazioni nella realtà comunale e dal numero degli aderenti che risiedono o lavorano nel comune, o comunque partecipano alla vita locale.

TITOLO II°
CONTRIBUTI AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 19.

Contributo ordinario a pareggio di bilancio e contributi straordinari.

  1. In applicazione del Regolamento per l'esecuzione della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 e s.m. in materia di servizi antincendi, approvato con D.P.G.P. 17 febbraio 1992, n. 1 -54/Leg. il Consiglio comunale può determinare in sede di approvazione del bilancio del Comune, l'entità del contributo ordinario posto a carico del bilancio medesimo, da erogare al Corpo vigili del fuoco volontari a pareggio del bilancio del Corpo. Il contributo ordinario è liquidato dal sindaco con emissione del mandato di pagamento dopo che siano divenute esecutive le deliberazioni di approvazione del bilancio comunale e di approvazione del bilancio di previsione del Corpo.
  2. Eventuali contributi straordinari per il finanziamento dell'acquisto di attrezzature, arredamenti, equipaggiamenti ecc. sono determinati dal Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio del Comune e sono iscritti nel bilancio del Corpo in relazione anche alle dotazioni standard previste e finanziate dai piani provinciali di settore. I contributi straordinari sono liquidati con deliberazione dalla Giunta comunale su presentazione della documentazione di spesa da parte del comandante. L'ammontare dei contributi straordinari, sommati a quelli della provincia con specifica destinazione non possono superare la spesa sostenuta per l'acquisto dei beni finanziati.

Art. 20.

Giornata della riconoscenza verso i Vigili del Fuoco.

  1. Fra le spese di rappresentanza del Comune trova imputazione il costo per la tradizionale giornata della riconoscenza verso vigili del fuoco per la preziosa opera volontaria dagli stessi prestata a sicurezza e difesa della popolazione. La festa è organizzata per prassi dallo stesso comandante, il quale provvede a ogni incombenza logistica e cura l'elenco degli invitati. La spesa, previamente concordata anche in via approssimativa con il sindaco, è liquidata dalla Giunta comunale con la procedura delle spese a calcolo.

TITOLO III°
CONTRIBUTI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA SCOLASTICA

Art. 21.

Finanziamento di attività integrative scolastiche.

  1. La Giunta comunale può erogare contributi ai bilanci scolastici per finanziare attività integrative, che non trovano sufficiente copertura nelle entrate proprie della scuola.
  2. Il Preside e il Direttore didattico presentano domanda allegando, anche per estratto, copia del bilancio e una relazione da cui risultino le attività proposte, che non potrebbero essere realizzate senza l'intervento finanziario delle famiglie e del Comune.
  3. Il contributo del Comune di Storo deve essere utilizzato prioritariamente per ridurre fino ad azzerare la partecipazione alla spesa da parte delle famiglie. I contributi erogati alla Direzione didattica devono essere obbligatoriamente destinati a favore dei plessi scolastici siti nel comune.
  4. Il contributo è erogato, dopo che la deliberazione giuntale di concessione è divenuta esecutiva.
  5. Nella domanda per l'anno successivo, deve essere presentato il rendiconto di utilizzo del contributo dell'anno precedente. Nel caso che parte del contributo comunale non sia stato utilizzato per mancata realizzazione di qualche iniziativa programmata o per sopravvenuto finanziamento vincolato da parte di altri Enti, tale somma deve venire esposta e contabilizzata in detrazione del contributo per il nuovo anno.

Art. 22.

Trasferimento ai bilanci scolastici delle spese di competenza comunale.

  1. Il comune può delegare la scuola media e le scuole elementari del comune a provvedere direttamente a quanto previsto dall’art.17 ter della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 come introdotto con la legge provinciale 9 settembre 1996 n. 8, nei limiti e con le modalità ivi previste.

Art. 23.

Contributi per manutenzione edifici sede delle scuole equiparate dell'infanzia.

  1. La Giunta comunale può concedere contributi ai proprietari degli edifici sede di scuole equiparate dell'Infanzia o agli Enti gestori, per interventi sugli immobili a ciò destinati.
  2. Detti contributi vengono concessi solo come integrazione di quelli previsti dalle vigenti leggi provinciali di settore, a meno che non sia possibile ottenerli o per interventi di modesta entità.
  3. In caso di dimostrata mancanza di mezzi finanziari, il contributo comunale può coprire l’intera spesa necessaria fatti salvi i limiti di cumulo con altri contributi pubblici.

Art. 24.

Edificio sede della scuola equiparata dell'Infanzia di Storo.

  1. Il Comune di Storo è proprietario dell'edificio p.ed. 839 utilizzato di fatto da sempre dalla Scuola equiparata dell'Infanzia di Storo. La Giunta comunale è autorizzata a sottoscrivere con l'Ente gestore una convenzione ove sia prevista la regolarizzazione della situazione di fatto, mediante concessione in comodato dell'edificio. Nella convenzione dovranno essere previsti gli oneri a carico del Comune e quelli a carico dell'Ente gestore, con riferimento alla vigente legislazione provinciale e in subordine ai principi della locazione immobiliare di cui agli articoli 1576 e 1609 del codice civile e alla legge 27 luglio 1978, n. 392.
  2. La Giunta comunale può concedere contributi all'Ente gestore per l'esecuzione di lavori di competenza del Comune, quando l'Ente gestore possiede finanziamenti parziali a ciò destinati o comunque se tale procedura sia ritenuta più veloce e semplice.

Art. 25.

Contributi per acquisto arredi ed attrezzature.

  1. La Giunta comunale può concedere contributi fino a coprire l’intera spesa ammessa per l'acquisto di arredi e attrezzature e ausili didattici per le scuole equiparate dell'infanzia di Storo e Lodrone, quando ne sia dimostrata la necessità e la mancanza dei necessari mezzi finanziari propri o l’indisponibilità al finanziamento da parte dell’ente pubblico competente per legge.
  2. Per la concessione ed erogazione di contributi di cui ai precedenti commi si seguono i principi della parte prima del presente regolamento.

Art. 26.

Contributi correnti alle scuole equiparate dell'Infanzia.

  1. La Giunta comunale può concedere contributi alle scuole equiparate dell'infanzia per le spese di funzionamento e organizzazione, se risulta dimostrato che i contributi provinciali previsti dalla vigente legislazione non sono sufficienti a garantire il pareggio di bilancio.

TITOLO IV°
CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE

Art. 27.

Piano comunale annuale.

  1. Ogni anno l'assessore alla cultura indica alle associazioni culturali e ricreative le linee di indirizzo e priorità dell'azione di stimolo e promozione culturale che il comune intende perseguire e invita le stesse a presentare, entro la data indicata, apposita domanda di contributo con il programma delle iniziative e manifestazioni che intendono organizzare nell'anno successivo, completo, per ognuna di esse, delle relazioni e dei singoli piani finanziari con entrate autonome e costi previsti.
  2. L’assessore comunale competente esamina le proposte delle associazioni che hanno chiesto di partecipare al piano e in conformità alle eventuali linee di indirizzo e priorità di cui al comma 1 formula dei criteri generali cui attenersi nell'ammettere a finanziamento le proposte pervenute, decidendo parametri diversi di contribuzione in rapporto alla diverse tipologie di intervento. L’assessore propone anche se e in quale misura contribuire alla sola presenza nel tessuto sociale delle associazioni, finanziandone le spese correnti di funzionamento e organizzazione, anche se queste non promuovono alcuna manifestazione e non intraprendono iniziative se non quella di favorire gli incontri fra i propri iscritti, per il raggiungimento degli scopi specifici per i quali l'associazione stessa ha motivo di essere.
  3. In accoglimento delle domande di cui al comma 1, e in applicazione dei criteri di cui al comma 2, l'assessore alla cultura elabora una proposta unitaria di intervento contributivo del comune, a riparto della somma annuale che si propone di stanziare nel bilancio di previsione.
  4. Nel piano possono venire previste anche iniziative che intende realizzare direttamente il Comune.
  5. In deroga ai principi generali della parte prima nel piano possono venire inserite anche iniziative già realizzate nell'anno o che sono in corso di realizzazione.
  6. Il piano annuale di promozione delle attività culturali e ricreative è sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale a'sensi dell'art. 28 comma 3 lett. B) del testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/Leg.

Art. 28.

Realizzazione del piano e rendicontazione. Iniziative estemporanee.

  1. A tutte le associazioni che hanno presentato domanda viene comunicato il piano approvato dal Consiglio comunale e vengono resi noti i criteri di finanziamento e di rendicontazione.
  2. Data la particolare natura dell'associazionismo spontaneo, e la significativa presenza dell'attività di volontariato, nel piano sono indicati i criteri uniformi di rendicontazione, individuando tipologie omogenee di intervento e categorie di spesa, in rapporto alle quali vengono prefissate e comunicate agli interessati le modalità di rendicontazione. Alcune voci di spesa possono essere aprioristicamente determinate in maniera forfetaria, applicando parametri prefissati e noti.
  3. Poiché la realizzazione del piano è affidata alle associazioni che vivono dell'opera in gran parte spontanea e volontaria dei soci, ed è vincolata a molte variabili indipendenti dalla volontà degli organizzatori, in sede di rendicontazione possono venir prese in considerazioni anche manifestazioni e iniziative realizzate in alternativa a quelle programmate.
  4. Nessuna pretesa di finanziamento può essere avanzata da chi ha ritenuto di realizzare iniziative e manifestazioni alternative a quelle previste nel piano annuale, se non autorizzate dalla Giunta comunale.

Art. 29.

Liquidazione di contributi.

  1. Entro la data fissata con lettera dell'assessore, le associazioni presentano il rendiconto delle attività svolte e una previsione aggiornata di quelle in corso di realizzazione di quelle programmate per la restante parte dell'anno. I rendiconti sono composti da relazioni sullo svolgimento dell'attività e dalla documentazione di spesa in base ai criteri stabiliti.
  2. L’assessore esamina la documentazione e le relazioni e con riferimento al piano approvato dal Consiglio comunale e ai criteri generali di contribuzione e di rendicontazione, elabora una proposta complessiva di riparto del fondo comunale disponibile a bilancio, nel quale possono essere considerati anche stanziamenti aggiuntivi, rispetto a quanto impegnato nel piano approvato dal Consiglio comunale e resi disponibili con variazioni di bilancio.
  3. La Giunta comunale approva l'erogazione dei contributi e ne dispone la liquidazione per le attività ultimate, mentre assume formale impegno di spesa per quelle in corso di realizzazione e programmate per la restante parte dell'anno.
  4. Le somme impegnate con la deliberazione di cui al precedente comma e iscritte eventualmente a residui sono liquidate dalla Giunta comunale a richiesta del beneficiario e a presentazione della rendicontazione.
  5. Per iniziative particolari che comportano costi vivi di un certa rilevanza per la cassa delle associazioni organizzatrici, su apposita richiesta con idonea documentazione della spesa sostenuta, la Giunta comunale può disporre la liquidazione parziale del contributo finalizzato stabilito nel piano, in anticipo rispetto ai tempi di cui al comma 1.

Art. 30.

Iniziative e manifestazioni comunali affidate a terzi.

  1. La Giunta comunale può provvedere direttamente alla realizzazione di iniziative di animazione culturale o ricreativa, siano esse previste nel piano, approvato dal consiglio comunale, oppure siano nuove e aggiuntive, purché trovino autonoma imputazione a bilancio. La Giunta può provvedere in regia diretta mediante la procedura di spese a calcolo, o mediante affido dell'incarico totale o della sola organizzazione ad associazioni locali o a ditte di servizi.
  2. Le ditte commerciali emetteranno fatture; le associazioni potranno emettere note spese, specificando che trattasi di attività occasionali, escluse da I.V.A. per mancanza di presupposti soggettivi previsti dagli articoli 1 e 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 31.

Acquisto di attrezzature da assegnare in comodato gratuito

  1. Entro la data fissata con lettera dell'assessore le associazioni culturali inoltrano proposte di acquisto di attrezzature, la cui spesa è ammessa ai benefici dell'art. 17 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12.
  2. Le associazioni proponenti devono allegare i preventivi di spesa delle ditte fornitrici. Nessuna pretesa economica può essere avanzata direttamente al comune dalle sunnominate ditte per quanto sopra.
  3. L’assessore valuta le proposte delle associazioni, predetermina dei criteri generali e quindi elabora la proposta complessiva di richiesta di contributo alla provincia.
  4. Avuta la comunicazione ufficiale da parte della Provincia di ammissione a contributo, l'assessore provvede d'intesa con le associazioni proponenti a richiedere i preventivi aggiornati e definitivi alle ditte di cui sopra intestati al Comune e presenta in Giunta la proposta di deliberazione per gli acquisti.
  5. I beni vengono consegnati in comodato alle associazioni proponenti, mediante sottoscrizione di apposito contratto, ove è prevista la custodia, utilizzo e manutenzione dei beni, con obbligo, ove possibile, di cessione in uso temporaneo ad altre associazioni o singoli, previo eventuale rimborso di spese vive, con potere di decisione da parte dell'assessore in caso di contrasto. Nel contratto deve essere inoltre prevista la revoca del comodato nel caso i beni non vengano usati per gli scopi richiesti.

Art. 32.

Università della terza età e del tempo libero.

  1. La Giunta comunale può stipulare convenzioni, anche pluriennali con organismi che siano ritenuti idonei per l'organizzazione dell'Università della terza età e del tempo libero o altre analoghe iniziative.
  2. Per gli stessi motivi la Giunta comunale può convenzionarsi con idonea associazione locale per la gestione e l'organizzazione della scuola, per le incombenze non previste al comma 1.

Art. 33.

Bollettino del Comune di Storo.

  1. Per la pubblicazione del Bollettino del Comune di Storo si rinvia all'apposito regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 24 marzo 1981 e successive delibere di integrazione, modificazione e organizzazione.

Art. 34.

Pubblicazioni.

  1. La Giunta comunale può pubblicare direttamente o concedere contributi a terzi o partecipare con essi alla pubblicazione di libri o di materiali audio o video di interesse locale.
  2. Con la deliberazione di impegno di spesa per le iniziative di cui al comma 1, la Giunta comunale stabilisce prezzo e modalità di vendita, o altri canali di distribuzione fuori commercio o la cessione in omaggio, dandone idonea motivazione.
  3. Per gli stessi motivi la Giunta comunale può decidere l'acquisto delle pubblicazioni di cui sopra per la distribuzione in omaggio o per rappresentanza.

Art. 35.

Altri interventi nel campo della cultura.

  1. Per quanto non espressamente previsto in questo titolo, si rinvia al titolo IX° relativo ad altri interventi previsti nel campo sociale, ove è consentito alla Giunta comunale di concedere contributi minori anche a gruppi spontanei, che non abbiano statuto e non facciano attività, e non abbiano presentato domanda, o abbiano solo segnalato la loro presenza.

TITOLO V°
CONTRIBUTI A PRIVATI PER OPERE DI RECUPERO E MIGLIORIA DEI CENTRI STORICI.

Art. 36.

Finalità e obiettivi.

  1. Il Comune di Storo intende incentivare, mediante l'erogazione di contributi ai proprietari degli edifici, gli interventi di riqualificazione degli edifici situati nei centri storici del Comune, come individuati nel Piano comprensoriale generale degli insediamenti storici.
  2. Le finalità sono quelle del recupero del patrimonio edilizio esistente, del rinnovamento delle parti strutturali degradate, della valorizzazione dell'immagine estetica, architettonica e funzionale, mediante il rifacimento degli intonaci esterni e della coloritura, o solo della coloritura, ove l'intonaco non necessita di interventi.
  3. Sono escluse le opere finanziate da altre leggi di settore.

Art. 37.

Rinvio.

  1. Per la normativa di dettaglio relativa agli ambiti di intervento, al fondo finanziario, alle domande e documentazione, ai requisiti e a quant'altro necessario, si rinvia all'apposito regolamento che la Giunta intende proporre all'approvazione del Consiglio comunale in separata sede.
  2. Per quanto ivi non espressamente previsto si rinvia, per la materia edilizia al regolamento edilizio comunale e per la materia finanziaria alla parte prima del presente.

TITOLO VI°
CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI.

Art. 38.

Finalità della legge.

  1. La legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 è rivolta all'eliminazione delle barriere architettoniche al fine di assicurare ai portatori di minorazione una migliore vita di relazione.
  2. Il capo V° della legge detta norme in materia di interventi finanziari per l'eliminazione della barriere architettoniche dagli edifici privati esistenti. Detti interventi passano attraverso il bilancio comunale.

Art. 39.

Procedura per l'ottenimento delle agevolazioni.

  1. Per l'ottenimento delle agevolazioni previste dall'art. 16 della citata L.P. 1/91 gli interessati presentano domanda al sindaco con l'indicazione delle opere da realizzare e della spesa prevista, entro i termini stabiliti dalla Giunta provinciale.
  2. Alle domande è allegata la documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale.
  3. L'Ufficio tecnico comunale adempie all'istruttoria delle pratiche e alle formalità previste dall'art. 17 della citata legge provinciale n. 1/91 e dalle circolari e istruzioni impartite dalla Provincia.

Art. 40.

Impegno della spesa ed erogazione dei contributi.

  1. A seguito di comunicazione da parte dell'Assessore provinciale competente la Giunta comunale adotta la deliberazione di introito dell'importo assegnato e di ripartizione del contributo ai beneficiari con imputazione al bilancio comunale.
  2. La liquidazione del contributo è disposta dal sindaco con emissione del mandato di pagamento, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Giunta Provinciale.
  3. L'ammontare del contributo può coprire l'intera spesa risultante da documentazione certa.

TITOLO VII°
CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE ATTIVITÀ SPORTIVA.

Art. 41.

Soggetti beneficiari

  1. Potranno beneficiare degli interventi di cui agli articoli 12 e 14 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 enti, comitati ed associazioni svolgenti attività sportiva a carattere dilettantistico, anche se privi di personalità giuridica e che hanno sede sociale nel comune di Storo. Sono ammessi a contribuzione anche i soggetti organizzati in società per azioni o a responsabilità limitata come previsto dall’art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91 anche se con l’art. 4 del D.L. 20 settembre 1996, n. 485 viene soppresso il secondo comma del citato art. 10 che fa obbligo a dette società di reinvestire interamente gli utili per il perseguimento esclusivo dell’attività sportiva, sempreché la loro attività rimanga nell’ambito dilettantistico o limitatamente a tali attività e alle attività di educazione e insegnamento alle discipline sportive.
  2. I soggetti che intendono beneficiare degli interventi dovranno presentare al comune copia dell’atto costitutivo e dello statuto, dando altresì annualmente comunicazione in ordine alle variazioni eventualmente intervenute.
  3. Sono ammessi finanziamenti a enti, comitati e associazioni a carattere sovraccomunale, purché la loro attività copra anche il territorio comunale, o limitatamente a iniziative, anche occasionali, di carattere sportivo o di attività di educazione e insegnamento alle discipline sportive.

Art. 42.

Domanda per interventi contributivi per spese di funzionamento e organizzazione di manifestazioni sportive di carattere locale.

  1. I soggetti di cui al precedente articolo dovranno presentare domanda di finanziamento entro la data indicata dall’assessore competente. La domanda dovrà contenere una relazione sull’attività svolta nell’esercizio precedente corredata dal consuntivo finanziario e da una relazione sull’attività che si prevede di svolgere nell’anno corrente corredata dal bilancio preventivo.
  2. Ai fini della determinazione della spesa ammissibile e dei finanziamenti si terrà conto dell’attività svolta dai soggetti beneficiari nell’anno precedente e che intendono svolgere nell’anno corrente con riferimento all’attività promozionale, agonistica, organizzativa educativa e di insegnamento alle discipline sportive, nonché degli impegni derivanti dalla eventuale gestione diretta degli impianti per la loro attività sportiva e di eventuali altre fonti di finanziamento.
  3. L’intervento contributivo comunale non dovrà superare il disavanzo del bilancio preventivo, integrato con le risultanze finali del consuntivo dell’esercizio precedente.
  4. Eventuali somme erogate sull’anno di competenza e non utilizzate vengono automaticamente recuperate nell’anno successivo, con riferimento alle risultanze di consuntivo.
  5. La Giunta comunale con successivi e ulteriori interventi può accogliere e finanziare anche domande estemporanee o integrative e suppletive relative ad iniziative non esposte nei tempi e con le procedure di primo comma.

Art. 43.

Interventi contributivi per acquisto, miglioramento e completamento di attrezzature sportive fisse e mobili.

  1. I soggetti aventi diritto potranno presentare domanda in qualsiasi momento sempre comunque in data anteriore all’attivazione delle iniziative. La domanda dovrà essere accompagnata da un preventivo di spesa.
  2. La Giunta comunale provvederà a determinare l’entità dell’intervento contributivo nei limiti previsti nella parte prima del presente regolamento.
  3. L’erogazione del contributo avverrà dietro presentazione da parte del soggetto beneficiario delle fatture relative alle attrezzature acquistate.

Art. 44.

Interventi contributivi per la sistemazione e il miglioramento di strutture sportive comportanti una spesa non superiore a cento milioni.

  1. I soggetti aventi diritto potranno presentare domanda in qualsiasi momento sempre comunque in data anteriore all’attivazione delle iniziative.
  2. Nel caso che il contributo sia concesso a società commerciali lo stesso, essendo considerato corrispettivo rilevante ai fini I.V.A., sarà maggiorato della relativa imposta nella misura di legge.

Art. 45.

Contributi agli Enti sportivi per la gestione degli impianti dati in concessione.

  1. La Giunta comunale può sottoscrivere convenzioni con gruppi e associazioni sportive per la concessione in gestione degli impianti sportivi comunali, nel rispetto della vigente legislazione provinciale in materia.
  2. Nella convenzione può essere prevista l'erogazione di un contributo annuo finalizzato alla manutenzione e al funzionamento degli impianti e a contenere i costi da richiedere a terzi utenti. Rimane salva comunque la facoltà dell’amministrazione di intervenire direttamente nelle spese di manutenzione degli immobili, impianti, attrezzature ed arredi.

Art. 46.

Altri interventi nel campo dello sport.

  1. Per quanto non espressamente previsto in questo titolo, si rinvia al titolo IX° relativo ad altri interventi previsti nel campo sociale, ove è consentito alla Giunta comunale di concedere contributi minori anche a gruppi spontanei, che non abbiano statuto e non facciano attività, e non abbiano presentato domanda, o abbiano solo segnalato la loro presenza.

TITOLO VIII°
CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA E BENEFICENZA

Art. 47.

Contributo al Centro di servizi, cura e soggiorno per anziani di Storo e Bondone.

  1. Il Consiglio comunale può determinare in sede di approvazione del bilancio del Comune, l'entità del contributo ordinario posto a carico del bilancio medesimo, da erogare al Centro di servizi cura e soggiorno per anziani di Storo e Bondone a pareggio del bilancio di quell'Ente.
  2. A tal fine il Presidente inoltra al sindaco in tempo utile una proposta anche sommaria di bilancio di previsione per l'anno successivo completa di una relazione sull'andamento di gestione, sul costo delle rette e sulla qualità dei servizi da erogare.
  3. Il contributo ordinario è liquidato dalla Giunta comunale dopo che siano divenute esecutive le deliberazioni di approvazione del bilancio comunale e di approvazione del bilancio di quell'I.P.A.B.

Art. 48.

Concorso per ammortamento mutuo contratto dal Centro servizi anziani.

  1. Il Comune di Storo è impegnato a concorrere all'ammortamento di mutui contratti dal Centro di servizi, cura e soggiorno per anziani di Storo e Bondone, per pagamento di passività arretrate, come risulta dalle deliberazioni n. 72 e 73 del 19 agosto 1992.

Art. 49.

Oneri a carico del Comune per ricovero in case di Riposo di indigenti e inabili con domicilio di soccorso.

  1. Ai sensi dell'art. 91, lettera H) del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, spetta al comune l'onere di provvedere al mantenimento degli inabili al lavoro e indigenti che qui abbiano il domicilio di soccorso. Nella situazione sociale odierna tale circostanza si verifica solo mediante ricovero di dette persone in casa di riposo con assunzione degli oneri a carico del bilancio comunale.
  2. A tal fine il Consiglio comunale con deliberazione n. 138 del 27 dicembre 1990 approvava il disciplinare per la procedura relativa all'assunzione da parte del Comune degli oneri relativi al ricovero in casa di riposo di persone inabili totalmente o parzialmente e prive di mezzi di sussistenza, aventi domicilio di soccorso nel Comune. Il disciplinare prevede l'assunzione degli oneri a carico del Comune con diritto di rivalsa sui beni e sul reddito dell'assistito e dei parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile, e detta norme di equità dell'ammontare della rivalsa in rapporto al grado di parentela e ai redditi degli stessi.
  3. Con delibera n. 128 del 12 dicembre 1991 il Consiglio comunale approvava una convenzione con il Centro di servizi, cura e soggiorno per anziani di Storo e Bondone, per l'integrazione delle rette degli indigenti e non autosufficienti aventi domicilio di soccorso nel Comune di Storo, ove sono previste delle semplificazioni nelle procedure, delegando al Centro il compito di acquisire la documentazione e la certificazione reddituale e patrimoniale per il diritto di rivalsa, e viene rilasciata garanzia di copertura finale delle rette non pagate dagli aventi domicilio di soccorso.
  4. Per il ricovero presso altre Case di Riposo, in casi di urgenza e nelle more di acquisizione della documentazione e certificazione prevista dal disciplinare di cui al comma 2, la Giunta comunale può assumere deliberazioni di impegno di spesa limitatamente al tempo necessario per l'acquisizione di quanto richiesto. In ogni caso deve essere acquisita agli atti preventiva domanda a firma dell'interessato, se in grado, o a firma di un parente tenuto agli alimenti o comunque partecipante all'eredità se esiste, o a firma di chi comunque si interessa del caso, nel quale venga riconosciuto il diritto di rivalsa del Comune per le somme che andrà a spendere, sui beni mobili e immobili e sui redditi dell'assistendo e dei parenti e terzi aventi causa.
  5. Ai sensi e per gli affetti dell’art. 11 della legge regionale 1 agosto 1996, n. 3 recante nuova disciplina delle I.P.A.B., il comune di Storo non è tenuto ad alcun onere per le spese di soggiorno per tutta la durata dello stesso presso il Centro Servizi anziani di Storo e Bondone con sede in Storo delle persone ivi accolte e provenienti da altri comuni.

Art. 50.

Costituzione del fondo per l'erogazione di contributi e sussidi per l'assistenza e la beneficenza con le rendite vincolate del patrimonio ex E.C.A.

  1. Nel bilancio comunale sono stanziati appositi fondi in entrata e in uscita per la destinazione a favore dei servizi assistenziali e sociali delle rendite provenienti dai beni dell'Ente comunale di assistenza e trasferiti al Comune con decreto tavolare G.N. 734/83 del 21 ottobre 1983. Il vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 2 della Legge regionale 25 febbraio 1982, n. 2, istituito con l'art. 30 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 20 è stato iscritto con decreto tavolare G.N. 2486/88 del 12 gennaio 1989.
  2. Trattandosi di funzioni proprie non si rende obbligatorio l'esercizio delle stesse in forma associata da parte del comprensorio, come previsto per le funzioni delegate ai comuni dalla Provincia dal secondo comma dell'art. 10 della citata L.P. 14/1991.

Art. 51.

Criteri per l'erogazione di contributi e sussidi per l'assistenza e la beneficenza.

  1. Fermo restando il coordinamento dell'attività in materia di assistenza e beneficenza da parte della Provincia autonoma di Trento e del Comprensorio delle Giudicarie, la Giunta comunale può erogare sussidi e contributi a persone in stato anche contingente di particolare bisogno fino alla concorrenza della disponibilità sull'apposito fondo.
  2. A tal fine sono affidate al responsabile dell'Ufficio anagrafe i compiti di coordinamento e collaborazione con gli operatori comprensoriali sul territorio per individuare situazioni di emarginazione e bisogno sociale, nelle quali sia opportuno intervenire anche economicamente.
  3. Data l'esiguità delle disponibilità finanziarie e la marginalità delle competenze non si ritiene opportuno dettare criteri generali per l'erogazione dei sussidi, ritenendo sufficiente l'attenzione alle situazioni, vicende e circostanze di singoli e di famiglie. Il fondo può essere usato anche, ma non prioritariamente, per contribuire all'attività ritenuta particolarmente utile da parte di gruppi e enti locali che operano nel sociale.
  4. Il responsabile dell'Ufficio Anagrafe può rilasciare buoni spesa da presentare a negozi ed esercizi pubblici locali per la somministrazione di generi di prima necessità, a favore di bisognosi, anche non residenti, nei casi particolari da valutare di volta in volta, in cui non sia consentito ogni indugio e non siano consentite le normali procedura di spesa. I buoni non devono superare la somma di lire 100.000 per intervento e la complessiva somma di lire 1.000.000 all'anno. Le fatture dei negozianti, complete dei buoni emessi e vistate dal responsabile dell'Anagrafe sono pagate dalla Giunta comunale con la procedura delle spese a calcolo, se non vi provvede l'economo.
  5. La somma non utilizzata in un esercizio finanziario, al netto di eventuali spese sostenute per la manutenzione del patrimonio, deve essere reinserita nel bilancio di previsione dell'esercizio futuro in aggiunta a quanto previsto per entrate vincolate di competenza. Essa può essere destinata anche per interventi previsti da altri articoli del presente titolo.

Art. 52.

Interventi di manutenzione di edifici destinati all'assistenza e beneficenza.

  1. La Giunta comunale può contribuire alla spesa per interventi edilizi di manutenzione degli edifici di proprietà di terzi, destinati all'assistenza, quali gli oratori parrocchiali e la Casa Alpina "don Vigilio Flabbi" ed altri edifici di proprietà di organizzazioni di ispirazione religiosa o di solidarietà umana.
  2. Per le procedure di concessione, limiti ed erogazione dei contributi si rinvia ai principi generali fissati nella prima parte. Sono inseriti in questo titolo anche interventi per piccoli impianti sportivi di pertinenza e a servizio degli edifici.

Art. 53.

Contributi per acquisto di attrezzature.

  1. La Giunta comunale può concedere contributi alle parrocchie e a Enti e Comitati che operano nel campo dell'assistenza e beneficenza per acquisto di attrezzature e beni a ciò destinati.
  2. Nei limiti del possibile e dell'utile, il richiedente e utilizzatore a titolo principale di beni e attrezzature acquistati con il contributo del comune deve impegnarsi a mantenere gli stessi in stato di efficienza, buon funzionamento ed idonei allo scopo e a metterli a disposizione di terzi, che ne debbano fare uso confacente per finalità analoghe. Potrà essere richiesto il rimborso delle spese che per tale uso debbano essere sostenute.
  3. Per le procedure di concessione ed erogazione dei contributi si rinvia ai principi generali fissati nella prima parte.

Art. 54.

Interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose.

  1. La Giunta comunale può concedere finanziamenti integrativi a quanto previsto dalla legge 19 luglio 1991, n. 216 per iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione di minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose.
  2. Il Comune di Storo può intraprendere direttamente le iniziative volte al sostegno delle famiglie con particolari difficoltà ove vivono minori a rischio, a sostegno dei servizi sociali già in atto sul territorio o per favorire l'accoglienza di minori che vivono in stato di trascuratezza e di pericolo, attingendo per il finanziamento ai fondi messi a disposizione dallo Stato ai sensi della citata legge 216/1991.

TITOLO IX°
ALTRI INTERVENTI NEL SOCIALE

Art. 55.

Contributi correnti a gruppi e organismi locali operanti nel sociale.

  1. La Giunta comunale è autorizzata a contribuire alle spese correnti di funzionamento e organizzazione delle varie associazioni d'ambito locale, di categoria d'arma, di scuola, di lavoro, d'interesse e di esperienza di vita, che nell'interesse collettivo promuovono il senso di appartenenza alla comunità e contribuiscono a migliorare la vita di relazione degli individui.
  2. Per la domanda, la documentazione e l'istruttoria si rinvia ai principi generali della prima parte.

Art. 56.

Contributi minori a gruppi locali e a Enti sovraccomunali.

  1. La Giunta comunale, se ritiene che comunque vengano perseguite finalità pubbliche, può concedere piccoli contributi di importo non superiore alla somma di lire 2.000.000 per esercizio finanziario anche a gruppi e organismi spontanei, non compresi nell'articolo precedente, anche se non hanno presentato domanda o hanno chiesto un contributo in maniera informale, segnalando la loro presenza e le loro necessità finanziarie, con una lettera in carta semplice, priva di documentazione.
  2. La Giunta comunale può concedere contributi anche a Enti e Organismi sovraccomunali, purché risulti che operano anche sul territorio comunale. Per importi non superiore a lire 2.000.000 la Giunta può acquisire agli atti copia di lettere circolari in carta semplice, anche se personalizzate con l'indirizzo, che propongano pubbliche sottoscrizioni a finanziamento delle spese correnti di funzionamento e organizzazione, come previsto al quarto comma dell’art. 3.

Art. 57.

Partecipazione a pubbliche sottoscrizioni per iniziative umanitarie o di pubblica riconoscenza.

  1. Al fine di promuovere il senso di solidarietà per il progresso civile, la crescita umana e lo sviluppo della comunità, la Giunta comunale può partecipare con congrui contributi a pubbliche sottoscrizioni finanziarie per iniziative umanitarie o di pubblica riconoscenza.
  2. Per programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale la spesa non deve essere superiore allo 0,80 per cento della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti come stabilito dal secondo comma dell'art. 19 D.L. 18.1.1993, N. 8, convertito con modificazioni nella legge 19 marzo 1993, n. 68.

Art. 58.

Iniziative per la pace e la collaborazione fra i popoli e per i problemi del mondo giovanile.

  1. La Giunta comunale può concedere contributi per iniziative per la pace e la collaborazione fra i popoli e per i problemi del mondo giovanile, la cui realizzazione venga affidata a una o più associazioni.

Art. 59.

Altri contributi nel campo sociale.

  1. La Giunta comunale può concedere altri contributi non contemplati nei precedenti articoli a sostegno di iniziative ritenute utili nel campo sociale, che spontaneamente vengano proposte da enti, comunità e organismi sociali, sia laici che religiosi, che per loro natura non possano essere previsti in aprioristici criteri generali.
  2. Data la particolarità di tali situazioni, se l'ipotesi non può rientrare negli interventi minori per cifre non superiori alla somma di lire 2.000.000 come previsto all'art. 56, nella deliberazione deve essere data ogni utile e dettagliata motivazione dell'adesione alle iniziative e devono essere illustrate le specifiche finalità di pubblico interesse che si intende perseguire.

Art. 60.

Convenzione con il Ministero della difesa per l'utilizzo di obiettori di coscienza.

  1. Con delibera n. 33 del 29 aprile 1987, il Consiglio comunale autorizzava la sottoscrizione di una convenzione con il Ministero della Difesa per l'assunzione di n. 2 obiettori di coscienza in servizio civile sostitutivo.
  2. Oltre alle spese contrattualmente a carico dell'amministrazione come previsto in convenzione, la Giunta comunale può sostenere anche altre spese necessarie per creare i supporti logistici e per l'organizzazione dell'attività.
  3. Per le stesse ragioni, la Giunta comunale è autorizzata a concedere contributi a Enti e Organismi che a loro volta utilizzino in convenzione con il Ministero della difesa, l'opera di obiettori di coscienza, o ad altri Enti con i quali essi siano in rapporto d'attività.

TITOLO X°
CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA.

Art. 61.

Contributi correnti alle Pro Loco e al loro Consorzio.

  1. La Giunta comunale è autorizzata a contribuire alle spese correnti di funzionamento e organizzazione delle varie associazioni Pro Loco e del loro Consorzio.
  2. La domanda dovrà contenere una relazione sull’attività svolta nell’esercizio precedente corredata dal consuntivo finanziario e da una relazione sull’attività che si prevede di svolgere nell’anno corrente corredata dal bilancio preventivo.
  3. L’intervento contributivo comunale non dovrà superare il disavanzo del bilancio preventivo, integrato con le risultanze finali del consuntivo dell’esercizio precedente, con esclusione dei riferimenti nelle poste dell’entrata e dell’uscita delle iniziative e manifestazioni specificatamente finanziate ai sensi dei successivi articoli.
  4. Eventuali somme erogate sull’anno di competenza e non utilizzate vengono automaticamente recuperate nell’anno successivo, con riferimento alle risultanze di consuntivo.

Art. 62.

Contributi alle Pro Loco o ad altri organismi per iniziative e manifestazioni nel campo della promozione turistica.

La Giunta comunale è autorizzata a concedere contributi alle Pro Loco o ad altri Organismi per finanziare iniziative e manifestazioni di promozione turistica che essi intendono realizzare.

Per le procedure di presentazione della domanda e della documentazione e per le modalità di concessione ed erogazione dei contributi si rinvia ai criteri generali della parte prima.

Art. 63.

Carnevale Storese.

  1. Il Comune di Storo appoggia e finanzia l'iniziativa del Carnevale storese riconoscendo l'alto valore di aggregazione sociale che la festa rappresenta e la fama che si è guadagnato per la cura dell'organizzazione e l'entusiasmo dei partecipanti.
  2. La Giunta comunale è autorizzata a sostenere le spese per mettere a disposizione uno o più premi in palio o rimborsi spese per i partecipanti e per contribuire a contenere i costi a carico degli organizzatori.

Art. 64.

Altre iniziative e manifestazione di attrazione turistica.

  1. La Giunta comunale può concedere contributi per l'organizzazione di altre manifestazioni di attrazione turistica.
  2. I promotori devono presentare domanda con congruo anticipo sulla data fissata, seguendo le procedure generali stabilite nella prima parte.

Art. 65.

Contributi per la realizzazione di opere.

  1. La Giunta comunale può concedere contributi alle Pro Loco o ad altri organismi per la realizzazione di opere e strutture a sostegno del turismo e per attività di tempo libero e di svago, ivi compresi impianti sportivi di quartiere, purché insistenti su suolo comunale libero da vincoli specifici, o su suolo di cui il comune abbia la disponibilità non condizionata.

Art. 66.

Convenzioni.

  1. La Giunta comunale può promuovere direttamente iniziative e manifestazioni turistiche. A tal fine può sottoscrivere con Enti e organismi che ritenga indicati apposita convenzione, ove venga affidato l'incarico dell'organizzazione generale e logistica del tutto, prevedendo il rimborso a piè di lista delle spese sostenute. Alcune spese generali di difficile quantificazione e dimostrazione possono essere definite in via forfetaria.
  2. Se l'ente cui viene affidato l'incarico non opera in regime d'impresa, potrà presentare apposita distinta in bollo con dichiarazione che trattasi di attività occasionale esclusa di I.V.A.

TITOLO XI°
CONTRIBUTI E PROVVIDENZE VARIE NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA DELL'INDUSTRIA, DELL'ARTIGIANATO E DEL COMMERCIO.

Art. 67.

Contributi a enti per favorire l'occupazione di persone con particolari difficoltà.

  1. La Giunta comunale può partecipare finanziariamente alla realizzazione di progetti e iniziative finalizzate a favorire l'occupazione di coloro che si trovano in condizione di debolezza sul mercato del lavoro, a favorire l'integrazione, professionalizzazione e accesso al lavoro dei soggetti portatori di handicap e degli invalidi, a sostenere il lavoro autogestito e le cooperative di lavoro e più in generale a sostenere ogni utile iniziativa idonea a orientare il mercato del lavoro e a favorirne l'accesso.
  2. La Giunta comunale può concedere contributi integrativi, cumulabili con quelli previsti dalla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 fino alla totale copertura della spesa, quando il soggetto che realizza l'iniziativa finanziata dalla provincia è un ente non economico o una cooperativa di solidarietà sociale, senza scopo di lucro e non dispone di mezzi finanziari propri.

Art. 68.

Contributi alle Cooperative sociali.

  1. Il Comune di Storo intende perseguire le finalità previste dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, e dalla legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 sulla valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale.
  2. A tal fine La Giunta comunale può stipulare contratti con le cooperative sociali per la gestione dei servizi sociosanitari ed educativi previsti dalla lettera a) dell'art. 1 della citata legge 381/91.
  3. La Giunta comunale può, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), per la fornitura dei beni e per la prestazione di servizi diversi da quelli sociosanitari, purché finalizzati a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.
  4. Oltre alla pattuizione dei normali corrispettivi di mercato per le prestazioni di servizi previsti al precedente comma 3, la Giunta comunale può prevedere un'integrazione contributiva, esclusa da I.V.A. poiché non si configura come corrispettivo, per consentire alla cooperativa gli equilibri di gestione.

Art. 69,

Contributi a Enti per miglioramento infrastrutture agricole e forestali.

  1. La Giunta comunale può concedere contributi alle Amministrazioni separate dei Beni di Uso Civico e ai Consorzi di miglioramento fondiario e di bonifica per la realizzazione di opere di viabilità, di servizi a rete e di altre infrastrutture agricole e forestali.
  2. La Giunta comunale può contribuire a opere di bonifica e di miglioramento e recupero delle terre coltivate nell'ambito e nei limiti del pubblico generale interesse.

Art. 70.

Contributi per manifestazioni di promozione dell'attività artigianale, industriale ed agricola e commerciale e in genere del lavoro della comunità locale.

  1. La Giunta comunale può concedere contributi per manifestazioni e iniziative volte alla promozione dell'attività artigianale, industriale, agricola e commerciale e in genere del lavoro della comunità locale. Può partecipare finanziariamente, oppure organizzare nel Comune, in regia diretta o mediante convenzione con apposite società di servizi, giornate di studio, convegni, o contribuire alle spese per favorire la presenza di operatori locali o l'esposizione di merci e prodotti del lavoro locale a manifestazioni organizzate altrove.

Art. 71.

Contributi a cooperative e imprese per acquisti di macchinari e attrezzature e per investimenti.

  1. La Giunta comunale può concedere contributi a cooperative agricole, sociali e di lavoro per l'acquisto di macchinari e attrezzature e in genere per investimenti, quando ne sia riconosciuta la pubblica utilità nel più generale interesse e il finanziamento del comune sia indispensabile per consentire il superamento di particolari difficoltà iniziali o in presenza di situazioni congiunturali particolarmente difficili.
  2. La concessione di contributi di cui al primo comma è giustificata solo da situazioni contingenti in presenza di particolari aspetti di pubblico interesse, che devono essere illustrati nella deliberazione di concessione.
  3. Se il contributo destinato a cooperative agricole è finalizzato all'acquisto di macchinari che possono soddisfare più generali interessi da parte di chi lavora la campagna, la Giunta comunale può vincolare il contributo alla sottoscrizione e rispetto di una convenzione che preveda la messa a disposizione dei macchinari stessi a favore di terzi a condizioni e prezzi concordati.
  4. Eccezionalmente possono venire concessi contributi anche a imprese commerciali, in presenza di fatti e circostanze che devono essere dettagliatamente illustrate nella domanda e nella documentazione allegata. La deliberazione di concessione deve illustrare con particolare cura le esclusive ragioni di pubblico interesse che intende proseguire con l'intervento.
  5. I contributi previsti nel presente articolo vengono concessi fino al limite cumulativo dell’80% come integrazione di quelli previsti dalle vigenti leggi provinciali di settore. Nel caso di provata impossibilità di ottenere contributi da altri enti o nel caso di interventi di modesta entità, il comune può intervenire fino al limite del 50% della spesa ammessa.

Art. 72.

Contributi a sostegno delle ragioni dei lavoratori.

  1. La Giunta comunale può concedere contributi o assumere la spesa per la messa a disposizione di beni e servizi a favore di lavoratori, che nell'esercizio dei diritti sindacali, scendono in sciopero o intraprendono altre azioni e manifestazioni a difesa delle proprie ragioni e del posto di lavoro.

TITOLO XII°
CONTRIBUTI A ENTI E COMITATI PER LAVORI DI VIABILITÀ ESTERNA.

Art. 73.

Contributi a enti e comitati per lavori di viabilità esterna.

  1. La Giunta comunale può concedere contributi per la realizzazione o il ripristino e la manutenzione straordinaria di strade esterne previste all’art. 3 comma 3.
  2. I contributi di cui al comma precedente possono essere concessi, oltre che alle Amministrazioni separati di Uso Civico e ai Consorzi di miglioramento fondiario o di bonifica, anche ai comitati spontanei dei cittadini, proprietari di immobili serviti o servibili dalle strade di cui trattasi, i quali, avendo particolare interesse, sono disposti a organizzarsi per eseguire i lavori in economia, prestando manodopera volontaria, o sostenendone i costi per la quota di spettanza. Al fine della richiesta di contributo i comitati devono costituirsi di fatto, richiedendo il codice fiscale e comunicando il nominativo del responsabile che presenta domanda e quietanza i mandati di pagamento.
  3. Possono essere finanziati anche progetti complessi, suddivisi in più stralci esecutivi di importo limitato alle capacità finanziarie di un anno. Poiché il Comune di Storo non redige il bilancio pluriennale e non può assumere impegni a carico di esercizi futuri, il finanziamento di uno stralcio non comporta l'obbligo giuridico di finanziare anche stralci previsti per anni successivi.

Art. 74.

Interventi a favore dell'agricoltura di montagna.

  1. Per mantenere l'efficienza delle infrastrutture e dei manufatti ad utilizzazione collettiva esistenti nelle zone di cui alla legge 7 aprile 1992, n. 14 il comune può concedere ai proprietari stessi, alle amministrazioni separate di uso civico nonché ai consorzi di bonifica o di miglioramento fondiario, ivi compresi quelli irrigui, un contributo fino alla misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
  2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 il Comune provvede a presentare alla Giunta Provinciale un piano annuale di intervento.

PARTE TERZA
ALTRI INTERVENTI E NORME FINALI.

Art. 75.

Altri contributi non previsti nella parte seconda per interventi specifici.

  1. La Giunta comunale può concedere eccezionalmente altri contributi in campi, settori, servizi e attività non previsti nella parte seconda, perché attinenti a circostanze e situazioni e con motivazioni di carattere particolare e non ricorrente.
  2. Nei casi di cui al comma precedente la domanda e la documentazione da parte dei richiedenti e la deliberazione di concessione devono dare ogni utile ragguaglio dei fatti e circostanze, in presenza dei quali in intende perseguire il pubblico interesse.
  3. Qualora si ravvisino situazioni nuove che presentino caratteristiche analoghe a quanto previsto nella parte seconda, dopo aver concesso le prime contribuzioni eccezionali, ai sensi dei precedenti commi, la Giunta è tenuta a proporre al Consiglio comunale le necessarie modifiche ai criteri generali qui stabiliti.

Art. 76.

Erogazioni con modalità diverse.

  1. In presenza di situazioni, fatti e circostanze contingenti e diverse da quelle previste nei precedenti articoli, la Giunta comunale può concedere eccezionalmente contributi anche con modalità diverse da quelle finora fissate, dandone esauriente motivazione delle ragioni e dimostrando il perseguimento del pubblico interesse, e la mancanza della disparità di trattamento.

Art. 77.

Norma transitoria.

  1. In sede di prima applicazione possono essere concessi contributi anche per iniziative in corso o realizzate non prima del 1992, quando venga data idonea dimostrazione dell'urgenza che portò a darvi corso anche prima della deliberazione di impegno da parte della Giunta comunale, anche se non venne preventivamente presentata la domanda con la documentazione e non venne eseguito il sopralluogo da parte del tecnico.
  2. Per gli stessi motivi possono essere finanziati anche lavori aggiuntivi e suppletivi eseguiti oltre quanto previsto nei progetti originari per i quali vennero concessi i finanziamenti principali.
  3. I contributi di cui al commi precedenti possono superare i limiti fissati nella parte prima, nel rispetto di aspettative legittime basate su accordi con gli amministratori, anche se questi non vennero preventivamente formalizzati con apposite deliberazioni di impegno di spesa.
  4. Per gli impianti sportivi su suolo non comunale, nelle more del perfezionamento della pratica tavolare per la rimozione del vincolo di uso civico o sua sospensiva previsto dal 2° comma dell'art. 3, la Giunta comunale può raggiungere intese con le AA.SS.UU.CC. ove venga assunto l'impegno di cui sopra e ne siano previsti i tempi e le modalità e vengano date idonee garanzie di buon funzionamento degli impianti e l'utilizzo da parte di tutte le associazioni sportive operanti nel comune, al fine di giustificare le spese che il comune stesso intende sostenere a favore della generalità degli abitanti.
  5. In sede di prima applicazione delle modifiche apportate al presente regolamento la Giunta comunale può concedere contributi per attività iniziate in data successiva alla presentazione della domanda, senza attendere la comunicazione che era prevista all’art. 9 comma 3 ora modificato. La Giunta comunale può inoltre adottare provvedimenti aggiuntivi per iniziative in corso per la concessione di contributi suppletivi pari alla differenza fra i limiti massimi di spesa ora modificati.

 

INDICE

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI pag.

Art. 1. Principi generali. 1

Art. 2. Tipologie di intervento. 2

Art. 3. Proprietà delle opere e degli impianti finanziati. 2

Art. 4. Soggetti ammessi ai benefici. 3

Art. 5. Limiti di spesa 3

Art. 6. Impegno della spesa. 3

Art. 7. Domanda. 3

Art. 8. Documentazione allegata alla domanda. 4

Art. 9. Data di presentazione delle domande; tempi per la realizzazione

delle iniziative e per l'erogazione dei contributi. 5

Art. 10. Erogazioni. 5

Art. 11. Istruttoria. 6

Art. 12. Partecipazioni ad iniziative con altri Enti pubblici. 6

Art. 13. Istituzione dell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica. 6

PARTE SECONDA NORMATIVA SPECIFICA

TITOLO I° CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE DI EDIFICI ATTINENTI AL CULTO

Art. 14. Oneri del Comune in materia di culto. 7

Art. 15. Manutenzione del tetto della Chiesa di S. Andrea. 7

Art. 16. Interventi di manutenzione straordinaria. 7

Art. 17. Acquisto arredi e attrezzature attinenti al culto. 8

Art. 18. Organizzazioni religiose di fede diversa da quella cattolica. 8

TITOLO II° CONTRIBUTI AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 19. Contributo ordinario a pareggio di bilancio e contributi straordinari. 8

Art. 20. Giornata della riconoscenza verso i Vigili del Fuoco. 9

TITOLO III° CONTRIBUTI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA SCOLASTICA

Art. 21. Finanziamento di attività integrative scolastiche. 9

Art. 22. Trasferimento ai bilanci scolastici delle spese di competenza comunale. 9

Art. 23. Contributi per manutenzione edifici sede delle scuole

equiparate dell'infanzia. 9

Art. 24. Edificio sede della scuola equiparata dell'Infanzia di Storo. 10

Art. 25. Contributi per acquisto arredi ed attrezzature. 10

Art. 26. Contributi correnti alle scuole equiparate dell'Infanzia. 10

TITOLO IV° CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E RICREATIVE

Art. 27. Piano comunale annuale. 10

Art. 28. Realizzazione del piano e rendicontazione. Iniziative estemporanee. 11

Art. 29. Liquidazione di contributi. 11

Art. 30. Iniziative e manifestazioni comunali affidati a terzi. 12

Art. 31. Acquisto di attrezzature da assegnare in comodato gratuito 12

Art. 32. Università della terza età e del tempo libero. 13

Art. 33. Bollettino del Comune di Storo. 13

Art. 34. Pubblicazioni. 13

Art. 35. Altri interventi nel campo della cultura. 13

TITOLO V° CONTRIBUTI A PRIVATI PER OPERE DI RECUPERO E MIGLIORIA
DEI CENTRI STORICI.

Art. 36. Finalità e obiettivi. 13

Art. 37. Rinvio. 14

TITOLO VI° CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI.

Art. 38. Finalità della legge. 14

Art. 39. Procedura per l'ottenimento delle agevolazioni. 14

Art. 40. Impegno della spesa ed erogazione dei contributi. 14

TITOLO VII° CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER LO SVILUPPO E
LA PROMOZIONE ATTIVITÀ SPORTIVA.

Art. 41. Soggetti beneficiari 15

Art. 42. Domanda per interventi contributivi per spese di funzionamento e

organizzazione di manifestazioni sportive e carattere locale. 15

Art. 43 Interventi contributivi per acquisto, miglioramento e completamento

di attrezzature sportive fisse e mobili 16

Art. 44 Interventi contributivi per la sistemazione e il miglioramento di strutture

sportive comportanti una spesa non superiore a cento milioni. 16

Art. 45 Contributi a enti sportivi per la gestione degli impianti dati in concessione 16

Art. 46 Altri interventi nel campo dello sport. 16

TITOLO VIII° CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA E BENEFICENZA

Art. 47. Contributo al Centro di servizi, cura e soggiorno per

anziani di Storo e Bondone. 17

Art. 48. Concorso per ammortamento mutuo contratto dal Centro servizi anziani. 17

Art. 49. Oneri a carico del Comune per ricovero in case di Riposo di indigenti

e inabili con domicilio di soccorso. 17

Art. 50. Costituzione del fondo per l'erogazione di contributi e sussidi per l'assi-

stenza e la beneficenza con le rendite vincolate del patrimonio ex E.C.A. 18

Art. 51. Criteri per l'erogazione di contributi e sussidi per l'assistenza

e la beneficenza. 18

Art. 52. Interventi di manutenzione di edifici destinati all'assistenza e beneficenza. 19

Art. 53. Contributi per acquisto di attrezzature. 19

Art. 54. Interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento

in attività criminose. 19

TITOLO IX° ALTRI INTERVENTI NEL SOCIALE

Art. 55. Contributi correnti a gruppi e organismi locali operanti nel sociale. 20

Art. 56. Contributi minori a gruppi locali e a Enti sovraccomunali. 20

Art. 57. Partecipazione a pubbliche sottoscrizioni per iniziative umanitarie

o di pubblica riconoscenza. 20

Art. 58. Iniziative per la pace e la collaborazione fra i popoli e per i problemi

del mondo giovanile. 20

Art. 59. Altri contributi nel campo sociale. 21

Art. 60. Convenzione con il Ministero della difesa per l'utilizzo di obiettori

di coscienza. 21

TITOLO X° CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA.

Art. 61. Contributi correnti alle Pro Loco e al loro Consorzio. 21

Art. 62. Contributi alle Pro Loco o ad altri organismi per iniziative e manifestazioni

nel campo della promozione turistica. 22

Art. 63. Carnevale Storese. 22

Art. 64. Altre iniziative e manifestazione di attrazione turistica. 22

Art. 65. Contributi per la realizzazione di opere. 22

Art. 66. Convenzioni. 22

TITOLO XI° CONTRIBUTI E PROVVIDENZE VARIE NEL CAMPO
DELL'AGRICOLTURA DELL'INDUSTRIA, DELL'ARTIGIANATO E DEL COMMERCIO.

Art. 67. Contributi a enti per favorire l'occupazione di persone con

particolari difficoltà. 23

Art. 68. Contributi alle Cooperative sociali. 23

Art. 69. Contributi a Enti per miglioramento infrastrutture agricole e forestali. 23

Art. 70. Contributi per manifestazioni di promozione dell'attività artigianale,

industriale ed agricola e commerciale e in genere del lavoro della comunità. 24

Art. 71. Contributi a cooperative e imprese per acquisti di macchinari e

attrezzature e per investimenti. 24

Art. 72. Contributi a sostegno delle ragioni dei lavoratori. 24

TITOLO XII° CONTRIBUTI A ENTI E COMITATI PER LAVORI DI VIABILITÀ ESTERNA.

Art. 73. Contributi a enti e comitati per lavori di viabilità esterna. 25

Art. 74. Interventi a favore dell'agricoltura di montagna. 25

PARTE TERZA ALTRI INTERVENTI E NORME FINALI.

Art. 75. Altri contributi non previsti nella parte seconda per interventi specifici. 25

Art. 76. Erogazioni con modalità diverse. 26

Art. 77. Norma transitoria. 26

 

 

Questo regolamento comunale concernente criteri generali e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati raccolto in fascicolo numerato di 28 pagine è la versione coordinata del testo originale approvato con delibera consiliare n. 50 del 26 luglio 1993, successivamente modificato con delibere n. 58 del 30 ottobre 1995 e n. 23 del 28 maggio 1996, modificato con delibera consiliare n. 4 del 23 gennaio 1997 e da ultimo con delibera n. 43 del 27.11.2000.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

(Calderone Sebastiano) (Giovanni Berti)

Pubblicato all'albo pretorio per dieci giorni dal 29.11.2000.

IL SEGRETARIO

(Giovanni Berti)

La Giunta provinciale ai sensi ora dell’art. 97, 5° comma del Testo unico delle Leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni nella Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995 n. 4/L e s.m. ed int., ha esercitato il controllo di legittimità sulle citate deliberazioni e sul presente regolamento rispettivamente nelle sedute del 24 settembre 1993 sub n 7581/2-R, del 17 novembre 1995 sub. N. 8457/3-R, del 21 giugno 1996 sub. N. 5450/4-R, del 30.01.1997 sub. n. 1867/5-R, e del 19.01.20011 N. 70/01-RS.10.

IL SEGRETARIO

(Giovanni Berti)