REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE
(approvato con delibera
consiliare n. 5 del 21 gennaio 1999)
Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) con il termine "canone", utilizzato negli articoli seguenti, si intende il corrispettivo in denaro, che il titolare della concessione o loccupante di fatto deve corrispondere per loccupazione di spazi ed aree pubbliche, individuata dal presente regolamento;
b) per "concessione", latto amministrativo, mediante il quale il Comune autorizza loccupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
c) per i mercati è consentita loccupazione mediante l'operazione di "spunta", ossia di individuazione delloperatore commerciale attraverso apposita graduatoria;
d) per "occupazione" o "occupare", la disponibilità o loccupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, che consente un'utilizzazione particolare dei predetti beni con conseguente sottrazione degli stessi alluso generale della collettività;
e) per "regolamento", il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra, ed il corrispondente canone di concessione;
f) per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio. Sono escluse le aree ed i relativi spazi sovrastanti e sottostanti con vincolo di uso civico, tranne i casi e per la durata di eventuali decreti di sospensione dello stesso per la realizzazione di opere comunali iscritte al patrimonio indisponibile.
Art. 2
Ambito e scopo del regolamento
1. Il regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definite nellarticolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dellatto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il presente regolamento.
2. Il regolamento disciplina altresì la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione dimportanza delle strade, aree e spazi pubblici.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.
Titolo II - OCCUPAZIONI
Art. 3
Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche
1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, comportanti o meno la costruzione di manufatti, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
2. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree, comprese le aree a verde, i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati.
3. Le norme in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche disposte dai regolamenti comunali per il servizio pubblico per autoveicoli da piazza (taxi) e da noleggio con conducente, di polizia urbana ed edilizio sono abrogati dal presente regolamento.
4. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni secondo il tipo di occupazione.
Art. 4
Natura delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche
1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione che comportino o meno lesistenza di manufatti o impianti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, sia pari o superiore allanno e, comunque, non superiore a 29 anni.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dallatto di autorizzazione, è inferiore all'anno, eccetto quelle effettuate per attività edilizia che indipendentemente dalla durata sono sempre considerate temporanee.
4. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore allanno anche se concesse con atto avente validità pluriennale.
5. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito, sono considerate sempre temporanee.
Art. 5
Occupazioni abusive
1. Si considerano abusive le occupazioni effettuate senza il previsto atto di concessione, o quando questo sia scaduto e non rinnovato, o non prorogato, o revocato ai sensi degli artt. 15 e 19 del presente regolamento.
2. Si considerano altresì abusive le occupazioni esercitate in contrasto con le modalità o gli obblighi previsti nellatto di concessione.
3. In caso di occupazione abusiva:
a) ove loccupazione possa essere regolarizzata il Comune procederà ad emettere il provvedimento di concessione con le modalità previste dal Titolo III del presente regolamento salvo quanto previsto ai commi 4 e 5 del presente articolo;
b) ove loccupazione non possa essere regolarizzata il Comune disporrà la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si provvederà dufficio, addebitando agli occupanti abusivi le relative spese.
4. Alle occupazioni abusive risultanti da apposito verbale redatto dal competente pubblico ufficiale, si applica unindennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno precedente la data del verbale di accertamento stesso. Si applicano inoltre le sanzioni previste allart. 31.
5. Resta comunque a carico delloccupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.
Art. 6
Occupazioni durgenza
1. Sono ammesse le occupazioni prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto in circostanze di somma urgenza nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta limmediata esecuzione dei lavori. In tale caso linteressato deve dare immediata comunicazione dellavvenuta occupazione all'Ufficio comunale competente, il quale provvederà ad accertare o meno la sussistenza delle condizioni di somma urgenza e quindi a rilasciare la concessione in sanatoria.
2. La mancata comunicazione o linesistenza delle condizioni che hanno determinato loccupazione durgenza danno luogo allapplicazione della sanzione prevista dallart. 32 del presente regolamento per le occupazioni abusive con lobbligo dellimmediato sgombero dellarea illegittimamente occupata.
Titolo III - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELLATTO DI CONCESSIONE
Art. 7
Disposizioni generali in materia di procedimento
1. Ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento si applica quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo approvato dal consiglio comunale con delibera n. 19 del 25 giugno 1998.
Art. 8
Richiesta di occupazione
1. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui allart. 3 è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dallUfficio competente su domanda dellinteressato salvo quanto disposto dallart. 6 ed allart. 22.
2. Coloro che intendono occupare, anche temporaneamente, i suoli e gli spazi pubblici definiti dallart. 1 lett. f), devono inoltrare domanda in carta bollata o in carta resa legale al Comune.
3. La domanda deve contenere:
a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, lindicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la partita I.V.A., nonché le generalità del legale rappresentante o di chi dichiara comunque sotto la sua responsabilità di essere autorizzato ad agire;
c) lindividuazione specifica dellarea, della strada o degli spazi pubblici soprastanti e sottostanti la cui utilizzazione particolare è oggetto di richiesta;
d) lentità, espressa in metri quadrati o metri lineari, e la durata delloccupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
e) luso particolare al quale si intende assoggettare larea o lo spazio pubblico, il tipo di attività che si intende svolgere ed i mezzi con cui si intende occupare;
f) la descrizione particolareggiata dellopera da eseguire, se loccupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
g) limpegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione;
h) la sottoscrizione.
4. La domanda, ove occorra, deve essere corredata dai documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dellesame della domanda. La concessione è rilasciata facendo salvo leffettivo possesso di ogni altra autorizzazione o licenza di competenza esterna prevista dalle leggi vigenti.
5. In caso di più domande riguardanti loccupazione della medesima area costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.
6. Per ragioni di semplificazione organizzativa, il Comune predispone un modulo contenente sia listanza che il provvedimento concessorio e trattandosi in tal caso di atti redatti in un unico contesto, è previsto il pagamento di una sola imposta di bollo ai sensi dellart. 13 comma 3.15 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.
Art. 9
Ufficio comunale competente
1. La richiesta di occupazione si intende sempre valida quando perviene al Comune di Storo e listruttoria verrà affidata al funzionario responsabile del procedimento come previsto dallapposito regolamento citato allarticolo 7.
Art. 10
Istruttoria
1. Nellistruttoria della domanda sarà tenuto particolarmente conto della circolazione, delligiene, della sicurezza pubblica e dellestetica (specie per quanto attiene alle richieste di occupazione di marciapiedi, piazze, zone limitrofe a strade prive di marciapiede, aree e spazi antistanti gli esercizi commerciali), con losservanza delle specifiche disposizioni di legge ed in particolare in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali e di quantaltro previsto nei regolamenti, piani, programmi comunali. Quindi, per ragioni estetiche o di altra natura nella concessione possono essere previste delle prescrizioni per ladozione e luso di apposite ed idonee attrezzature - tipo (come chioschi, tende, ombrelloni, ecc.) od imporre ladozione di speciali dispositivi per la sicurezza della circolazione (come recinzioni, transenne, strutture - tipo o altro).
2. Ogni domanda è sottoposta, ove occorra, ai pareri dei servizi interessati.
3. Sono rigettate le domande di occupazione di aree e spazi pubblici non conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi.
Art. 11
Rilascio della concessione
1. In caso di esito sfavorevole, il responsabile del procedimento comunica al richiedente i motivi che ostano allaccoglimento della domanda, nel rispetto e secondo la procedura prevista dallart. 13 comma 4 della Legge 31 luglio 1993 n.13.
2. In caso di esito favorevole dellistruttoria il Sindaco o il funzionario responsabile del procedimento dallo stesso delegato rilascia la concessione.
3. La concessione è rilasciata previo versamento cumulativo da parte del richiedente dei seguenti oneri:
a) deposito cauzionale, se richiesto ai sensi dellarticolo 12;
b) spese di registrazione (qualora la concessione comporti la stipulazione di un contratto soggetto a registrazione).
4. Nel caso di concessioni permanenti l'Amministrazione regola i rapporti discendenti dalla concessione mediante apposito disciplinare approvato con deliberazione della Giunta comunale.
5. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere loccupazione materiale, salvo quanto disposto dallart. 6.
6. La concessione è rilasciata a titolo strettamente soggettivo, per cui non è consentita la subconcessione.
Art. 12
Cauzione
1. La cauzione per le occupazioni di carattere temporaneo è prevista nel caso di scavi, cantieri edili ed in ogni altro caso nel quale l'Ufficio competente al rilascio della concessione lo ritenga necessario con particolare riferimento al potenziale danneggiamento del suolo pubblico. Non sono in ogni caso soggette a cauzione le occupazioni temporanee derivanti da mercati e fiere.
2. Per le occupazioni di carattere temporaneo i criteri di determinazione della cauzione sono stabiliti con deliberazione della Giunta comunale.
3. La cauzione è costituita e svincolata con le modalità previste dal regolamento comunale di contabilità. La cauzione resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dalla concessione.
Art. 13
Contenuto del provvedimento di concessione
1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
a) gli elementi identificativi della concessione;
b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
c) la durata della concessione e la frequenza delloccupazione stessa;
d) lammontare del canone di concessione, se dovuto, le modalità e le scadenze di pagamento;
e) lobbligo di osservare quanto stabilito dallart. 14.
Art. 14
Obblighi del concessionario
1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove loccupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino lassetto dellarea a proprie spese, nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sullarea, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
3. Il concessionario è inoltre tenuto ad utilizzare in modo corretto larea o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare lesercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi ovvero ai beni ed alle strutture presenti.
4. Il concessionario è obbligato ad esibire a richiesta del personale incaricato dallAmministrazione latto comprovante la legittimità delloccupazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del predetto atto il concessionario deve darne immediata comunicazione allAmministrazione.
5. Il titolare della concessione nonché loccupante di fatto, anche abusivo, sono tenuti al pagamento del canone, relativo alloccupazione del suolo e delle aree pubbliche, determinato secondo le tariffe del presente regolamento. Lemissione dellatto di concessione avviene a seguito della dimostrazione fornita dal soggetto interessato, di avere già corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.
6. Per loccupazione abusiva il pagamento del canone e della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta del Comune.
Art. 15
Revoca, sospensione e modifica della concessione
1. Lamministrazione può revocare, sospendere o modificare con atto motivato, in qualsiasi momento il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile loccupazione.
2. La revoca, la sospensione e la modificazione danno diritto alla sola restituzione senza interessi della quota proporzionale del canone pagato anticipatamente, o allesonero della quota di canone connesso allatto, qualora non fosse ancora stato versato.
Art. 16
Rinuncia della concessione
1. La rinuncia all'occupazione regolarmente concessa, prima della sua effettuazione, deve essere comunicata dal titolare della concessione, o nel caso di impossibilità sopravvenuta da persone dallo stesso delegate o legittimate ad agire per esse, prima dell'inizio dell'occupazione.
2. Tale rinuncia libera il Comune da qualunque vincolo di indisponibilità dell'area per la quale era stata rilasciata la concessione mentre contestualmente lo obbliga alla restituzione di quanto riscosso anticipatamente a titolo di canone.
3. In assenza della comunicazione di cui al comma 1 nei termini previsti, il canone è dovuto per tutto il periodo per il quale è stata richiesta e rilasciata la concessione.
4. È consentita la cessazione anticipata del rapporto concessorio e degli obblighi di pagamenti rateali per le occupazioni permanenti con effetto dalla prima scadenza annuale successiva di almeno 30 giorni alla data di arrivo al protocollo della comunicazione.
Art. 17
Decadenza ed estinzione della concessione
1. La decadenza della concessione si verifica nei seguenti casi:
a) violazione delle disposizioni concernenti lutilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);
b) violazione degli obblighi previsti dallatto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni, ecc.);
c) danni alle proprietà comunali;
d) violazione del disposto di cui allart. 11, comma 4, relativo al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nelluso del bene concesso;
e) mancato versamento del canone e della sanzione amministrativa nel caso di occupazione abusiva disciplinata allart. 5 comma 3 lettera a).
2. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera dal pagamento di quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. La decadenza è dichiarata dal Sindaco con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.
4. I provvedimenti di decadenza ed estinzione delle concessioni rilasciate per il commercio su area pubblica hanno effetto esclusivamente sulla concessione di occupazione suolo, non incidendo sullautorizzazione allesercizio dellattività commerciale.
5. La concessione si estingue:
a) per scadenza del termine previsto ove non sia rinnovata;
b) per rinuncia del concessionario nei modi stabiliti dallarticolo 16.
Art. 18
Subentro nella concessione
1. Chi intende subentrare, a qualunque titolo, al concessionario deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, autorizzerà il subentro nellatto, lasciando invariati gli altri elementi costitutivi dello stesso.
2. Nella domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione.
3. La mancata presentazione della richiesta di subentro ha come conseguenza il carattere abusivo delloccupazione, lobbligazione in solido per il pagamento del canone e non dà diritto ad alcun rimborso.
Art. 19
Rinnovo e proroga della concessione
1. Il titolare della concessione può chiedere il rinnovo o la proroga dellatto indicando la durata e giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo o proroga deve essere rivolta allAmministrazione, con le stesse modalità previste dallart. 8 del presente regolamento almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, se trattasi di occupazioni permanenti, ed entro fine occupazione, se trattasi di occupazioni temporanee, salvo diversi termini indicati nellatto di concessione.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare e/o prorogare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso "iter" previsto in via generale dallarticolo 10 del presente regolamento.
Art. 20
Anagrafe delle concessioni
1. Gli Uffici competenti provvedono a registrare in ordine di presentazione le richieste di concessione e i provvedimenti di concessione seguendo lordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.
Titolo IV - ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE
Art. 21
Oggetto del canone
1. Sono soggette al canone di concessione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate su suolo pubblico e spazio pubblico come definiti allarticolo 1 lettera f).
2. Il canone di concessione disciplinato con il presente regolamento ha natura giuridica di entrata patrimoniale di diritto pubblico del Comune.
Art. 22
Casi di non applicabilità del canone
1. Il canone non è applicabile per le occupazioni per le quali è riscontrato uno spiccato interesse pubblico o irrilevanza del sacrificio imposto alla collettività o mancanza di beneficio economico ritraibile dalla stessa come indicate ai commi seguenti.
2. Per le seguenti occupazioni è necessario dare, almeno 10 giorni prima, salvo casi durgenza, comunicazione al Comune, che può negare il consenso, se il suolo o spazio pubblico non è disponibile o per gli altri motivi ostativi indicati allart.10:
a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da IPAB, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del T.U.I.R., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica e dalle ONLUS introdotto dagli artt. 10 e seguenti del D.Lgs 4.12.1997 n. 460;
b) occupazioni effettuate dalle associazioni iscritte allAlbo comunale delle associazioni previste dallarticolo 10 del regolamento comunale per la partecipazione e la consultazione dei cittadini;
c) occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche promosse dal Comune, effettuate da soggetti cui viene formalmente conferito lincarico per lorganizzazione operativa e per le quali il Comune sostiene spese;
d) occupazioni da chiunque effettuate per la realizzazione di opere pubbliche;
e) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico;
f) occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
g) occupazioni con manufatti di abbellimento urbano (fioriere, tappeti ecc...)
h) occupazioni che rivestono carattere di utilità pubblica comunale specificatamente riconosciuta con apposito provvedimento;
i) occupazioni di suolo che, in relazione alla superficie o alla lunghezza complessivamente indicata nellatto di concessione, sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
j) quando limporto del canone è pari o inferiore a Lire 20.000.
3. Le seguenti occupazioni possono avvenire senza comunicazione alcuna, con riferimento al presente regolamento, poiché esse sono soggette ad altre specifiche normative:
a) occupazioni con taxi o con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
b) passi carrabili;
c) occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione delle aree pertinenziali esterne;
d) occupazioni poste in essere per i portatori di handicap;
e) occupazioni sovrastanti i suoli e spazi pubblici con balconi, verande, finestre sporgenti, tende e simili fisse o retrattili e insegne pubblicitarie di qualsiasi altro genere;
f) occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture di acqua potabile o di irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
4. Nellesercizio degli antichi diritti di uso civico sono autorizzate le occupazioni occasionali con le cataste di legna comunemente denominate "quadre" o "squadre" o "parti" poste sul suolo pubblico in modo tale da non impedire la libera circolazione stradale per il tempo strettamente necessario per il taglio ed il riordino sul suolo privato e comunque per un periodo non superiore a giorni dieci.
5. Non è dovuto il canone qualora nei disciplinari di concessione per occupazioni permanenti con impianti adibiti a servizi pubblici sia prevista, allatto della concessione o successivamente, previa modifica dellatto, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa.
Art. 23
Soggetti tenuti al pagamento del canone
1. È obbligato al pagamento del canone, in relazione allentità dellarea o dello spazio pubblico occupato, il titolare dellatto di concessione o, in mancanza, loccupante di fatto, anche abusivo, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. In presenza di più contitolari del provvedimento, o nel caso di pluralità di occupanti di fatto, il canone di concessione è dovuto con vincolo di solidarietà tra gli stessi.
Art. 24
Criteri di determinazione del canone
1. Le tariffe vengono determinate e sono applicate sulla base dei seguenti elementi:
a) classificazione delle strade;
b) entità delloccupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
c) durata delloccupazione;
d) valore economico della disponibilità dellarea nonché del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione del suolo pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari di concessione anche in relazione alle modalità di occupazione.
2. Le tariffe di cui sopra potranno essere aggiornate dalla Giunta Comunale in base allindice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dellanno precedente con arrotondamento alla decina.
Art. 25
Classificazione delle strade
1. Ai fini dellapplicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate nelle DUE seguenti categorie, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare:
a) CATEGORIA 1°: Storo: via Roma, tratti di via Trento, via Conciliazione, via Leopardi e via Marconi dallincrocio con via Garibaldi allincrocio con via Roma, via Cesare Battisti, tratto di via Garibaldi dallincrocio con piazza Spenigol allincrocio con via Cesare Battisti; piazze interne: piazza Europa, piazza Unità dItalia, piazza Spenigol e piazza F.Cortella. Darzo e Lodrone: le traverse interne della S.S. 237;
b) CATEGORIA 2°: il resto del territorio non compreso nella categoria precedente.
2. Nel caso in cui loccupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dellapplicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Nel caso in cui loccupazione ricada su area verde, ai fini dellapplicazione del canone si fa riferimento alla categoria delle strade circostanti. In presenza di categorie diverse si fa riferimento alla categoria più elevata.
Art. 26
Determinazione delle misure di tariffa base
1. Per OCCUPAZIONI PERMANENTI di suolo e di spazi pubblici, la misura di tariffa annua per metro quadrato o metro lineare è di: Iª categoria lire 13.000; IIª categoria lire 11.500.
2. Per OCCUPAZIONI TEMPORANEE di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è la seguente: Iª categoria Lire 150; IIª categoria lire 100;
Art. 27
Coefficiente di valutazione economica delloccupazione
1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico delloccupazione è il valore attribuito allattività connessa alloccupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata allart. 26 del presente regolamento.
2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella di cui a seguito per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 1 e superiore a 10.
OCCUPAZIONI PERMANENTI
Tipologia di occupazione |
Coefficiente |
| Ogni tipo di occupazione non sottoelencata | 1 |
| Occupazioni effettuate nellambito di attività economiche | 3 |
| Impianti pubblicitari | 5 |
OCCUPAZIONI TEMPORANEE
Tipologia di occupazione |
coefficiente |
| Ogni tipo di occupazione diversa da quelle sottoelencate | 1 |
| Cantieri scavi | 4 |
| Occupazioni effettuate nellambito di attività commerciali | 5 |
| Mercati settimanali | 6 |
| Impianti pubblicitari | 8 |
| Fiere | 9 |
Art. 28
Tariffe
1. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione derivanti dallapplicazione di quanto previsto agli articoli 25, 26 e 27 sono indicate nellapposito allegato A al presente regolamento.
2. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, compresi pozzetti, camerette di manutenzione e cabine, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nellesercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, la misura di tariffa è determinata sulla base di quella minima prevista per le occupazioni permanenti per ubicazione, tipologia ed importanza delloccupazione ridotta del 97 per cento calcolata in base alla lunghezza a metro lineare indipendentemente dalla natura del manufatto.
3. In deroga a quanto stabilito comma precedente del presente regolamento, in fase di prima applicazione, il canone di concessione dovuto per le occupazioni permanenti con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nellesercizio di attività strumentali ai servizi medesimi è commisurato al numero complessivo delle relative utenze, con riferimento al 1 gennaio dell'anno di riferimento, per la misura unitaria di tariffa pari a lire 1.250 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di lire 1.000.000. E facoltà del Comune richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi in ordine alle utenze e di effettuare controlli nel territorio comunale.
4. Il canone per le occupazioni temporanee, escluse quelle effettuate per attività edilizia, non può superare nellanno lammontare del canone annuo per le corrispondenti occupazioni permanenti.
Art . 29
Commisurazione dellarea occupata e modalità di applicazione del canone
1. Il canone è commisurato alloccupazione risultante dallatto di concessione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato o lineare superiore ed è determinato nel modo seguente:
occupazioni permanenti: T x mq o ml
dove T è la tariffa annua prevista per la tipologia specifica a metro quadrato o metro lineare;
occupazioni temporanee: T x mq o ml x gg.
dove T è la tariffa giornaliera prevista per la tipologia specifica a metro quadrato o metro lineare; e gg. sono i giorni previsti in concessione ovvero quelli di fatto occupati.
2. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze non è assoggettabile al canone. In caso di occupazioni con gazebo o tendoni la superficie assoggettabile è quella risultante dalla proiezione al suolo degli stessi.
3. Per le occupazioni con impianti di distribuzione di carburante, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente allintera area di esercizio dellattività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
4. Le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico realizzate con cavi sono calcolate in base alla lunghezza in metri lineari. Le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico realizzate con condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, sono calcolate in base alla superficie. Per le occupazioni a sviluppo progressivo, intendendosi per tali le occupazioni che vengono effettuate a tratti successivi nellambito della lunghezza complessiva prevista, il canone è determinato sulla base della tariffa giornaliera con la presunzione che ogni tratto occupato abbia la larghezza di un metro.
5. Per le occupazioni temporanee, la superficie eccedente i 400 metri quadrati è calcolata in ragione del 20 per cento.
6. Le occupazioni permanenti iniziano di norma il primo di gennaio e scadono il 31 dicembre e sono assoggettate al canone calcolato ad anno solare nella misura prevista per le singole tipologie secondo la tariffa di cui allart. 28. Nel caso di concessioni rilasciate per la prima annualità in corso danno, la scadenza annuale rimane quella del 31 dicembre, ed il canone è ridotto proporzionalmente, su base giornaliera, in ragione del periodo di effettiva occupazione.
7. Dalla misura complessiva del canone è detratto limporto di altri eventuali canoni previsti da altre disposizioni legislative riscossi dal Comune per la medesima concessione ed annualità ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.
Art. 30
Modalità e termini per il pagamento del canone
1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento della prima annualità, ridotta come previsto allart. 29 comma 6, va effettuato prima del rilascio dellatto di concessione. Per le successive annualità il versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il mese di marzo. Per le occupazioni di cui allart. 28 comma 2 il versamento è commisurato alla consistenza delle occupazioni esistenti al 31 dicembre dellanno precedente.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato in ununica soluzione prima del rilascio dellatto di concessione. In caso di concessioni pluriennali di cui allart. 4 comma 4 il pagamento va effettuato in unica rata annuale entro il 31 marzo.
3. Gli operatori la cui occupazione è individuata attraverso loperazione di spunta di cui all'art. 1 comma 3 devono effettuare il pagamento posticipato entro e non oltre il 31 luglio dellanno in corso per il primo semestre ed entro il 31 gennaio dellanno successivo in riferimento alle presenze effettuate nel secondo semestre dellanno precedente.
4. Il versamento del canone va effettuato presso la tesoreria del Comune oppure su conto corrente postale n. 14079388, intestato al Tesoriere indicando la causale del versamento, con arrotondamento per difetto alle cento lire.
5. Il canone non è dovuto qualora sia di ammontare inferiore o uguale a lire 20.000.
Art. 31
Sanzioni
1. Per le occupazioni abusive si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari allammontare della somma prevista all'art. 5, comma 4 del presente regolamento.
2. Restano salve le sanzioni stabilite dallart. 20, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
3. Ai fini dellapplicazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi labuso nella occupazione deve risultare da verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale. Qualora dal verbale del pubblico ufficiale o da altra documentazione in possesso dellAmministrazione non risulti la decorrenza delloccupazione abusiva, la stessa è quella del rilievo, salvo quanto previsto, per le occupazioni temporanee, allart. 5, comma 4 del presente regolamento.
4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dellattività prevista dalle vigenti disposizioni.
5. In tutti gli altri casi e quindi per omesso, parziale o tardivo pagamento del canone o di sue rate, si applicano gli interessi moratori decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza, ricorrendo le condizioni di cui allarticolo 1219 n. 3) del codice civile e cioè intendendosi che le predette prestazioni rientrano nelle categoria dei debiti "portabili".
Art. 32
Contenzioso
1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dellart. 5 della legge n. 1034 del 1971.
2. Le controversie concernenti lapplicazione del canone di concessione restano riservate allAutorità giudiziaria ordinaria.
Art. 33
Riscossione coattiva
1. La riscossione coattiva del canone è effettuata ai sensi dellart. 52, comma 6, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 secondo le modalità previste dal regolamento comunale di contabilità.
Art. 34
Rimborsi
1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dalloccupante a titolo di canone di concessione o nei casi previsti dallart. 15 comma 2 provvede il responsabile dell'Ufficio competente.
2. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile in materia.
Art. 35
Discipline transitorie e finali
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.
2. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche a carattere permanente, rilasciate entro il 31 dicembre 1998, con validità temporale successiva, se non contrastanti con le norme del presente regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dallapplicazione della nuova tariffa. Il pagamento del canone per lannualità 1999, determinato ai sensi dellart. 29 comma 1, dovrà essere effettuato entro e non oltre il 30/03/1999, previa comunicazione da parte dell'Ufficio competente, costituendo tale pagamento implicita conferma del precedente provvedimento.
3. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche a carattere temporaneo, rilasciate entro il 31 dicembre 1998, con validità temporale successiva, sono assoggettate alla disciplina della TOSAP fino al 31 dicembre1998, mentre a decorrere dal 1 gennaio 1999 sono assoggettate in ordine alla commisurazione del canone alla disciplina del presente regolamento. Il pagamento del canone per lannualità 1999 dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31 marzo 1999 previa comunicazione da parte dell'Ufficio competente.
4. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso del 1998 relative alle occupazioni permanenti con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nellesercizio di attività strumentali ai servizi medesimi il versamento, a titolo di conguaglio TOSAP deve essere effettuato entro il 30 giugno 1999.
5. Per le concessioni di spazi ed aree pubbliche permanenti, escluse quelle previste allart. 28 comma 3, in essere alla data del primo gennaio 1999 per la sola annualità 1999 lammontare del canone, così come determinato sulla base del presente regolamento, da corrispondersi per ogni tipologia di occupazione, non potrà essere superiore del 50 per cento della somma complessivamente dovuta per lannualità 1998 a titolo di TOSAP e Canoni.
Allegato A)
OCCUPAZIONI PERMANENTI
Tipologia di occupazione |
coefficiente |
Tariffa 1° cat. |
Tariffa 2° cat. |
| Ogni tipo di occupazione diversa da quelle sottoelencate | 1 |
13.000 |
11.500 |
| Occupazioni effettuate nellambito di attività economiche | 3 |
39.000 |
34.500 |
| Impianti pubblicitari | 5 |
65.000 |
57.500 |
OCCUPAZIONI TEMPORANEE
tipologia di occupazione |
coefficiente |
Tariffa 1° cat. |
Tariffa 2° cat. |
| Ogni tipo di occupazione diversa da quelle sottoelencate | 1 |
150 |
100 |
| Cantieri - scavi | 4 |
600 |
400 |
| Occupazioni effettuate nellambito di attività commerciali | 5 |
750 |
500 |
| Mercati settimanali | 6 |
900 |
600 |
| Impianti pubblicitari | 8 |
1.200 |
800 |
| Fiere | 9 |
1.350 |
900 |
INDICE
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Definizioni pag. 1
Art. 2 Ambito e scopo del regolamento pag. 1
Titolo II OCCUPAZIONI
Art. 3 Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche pag. 2
Art. 4 Natura delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche pag. 2
Art. 5 Occupazioni abusive pag. 2
Art. 6 Occupazioni durgenza pag. 3
Titolo III PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA
DELLATTO DI CONCESSIONE
Art. 7 Disposizioni generali in materia di procedimento pag. 3
Art. 8 Richiesta di occupazione pag. 3
Art. 9 Ufficio Comunale competente pag. 4
Art. 10 Istruttoria pag. 4
Art. 11 Rilascio della concessione pag. 4
Art. 12 Cauzione pag. 5
Art. 13 Contenuto del provvedimento di concessione pag. 5
Art. 14 Obblighi del concessionario pag. 5
Art. 15 Revoca, sospensione e modifica della concessione pag. 6
Art. 16 Rinuncia della concessione pag. 6
Art. 17 Decadenza ed estinzione della concessione pag. 6
Art. 18 Subentro nella concessione pag. 7
Art. 19 Rinnovo e proroga della concessione pag. 7
Art. 20 Anagrafe delle concessioni pag. 7
Titolo IV - ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE
Art. 21 Oggetto del canone pag. 8
Art. 22 Casi di non applicabilità del canone pag. 8
Art. 23 Soggetti tenuti al pagamento del canone pag. 9
Art. 24 Criteri di determinazione del canone pag. 9
Art. 25 Classificazione delle strade pag. 9
Art. 26 Determinazione delle misure di tariffa base pag. 10
Art. 27 Coefficiente di valutazione economico delloccupazione pag. 10
Art. 28 Tariffe pag. 11
Art. 29 Commisurazione dellarea occupata e modalità di applicazione del canone pag. 11
Art. 30 Modalità e termini per il pagamento del canone pag. 12
Art. 31 Sanzioni pag. 13
Art. 32 Contenzioso pag. 13
Art. 33 Riscossione coattiva pag. 13
Art. 34 Rimborsi pag. 13
Art. 35 Discipline transitorie e finali pag. 14
Allegato A: tabelle occupazioni temporanee e permanenti.