REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(approvato con delibera consiliare n. 5 del 21 gennaio 1999)

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

Art. 2

Ambito e scopo del regolamento

1. Il regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definite nell’articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell’atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il presente regolamento.

2. Il regolamento disciplina altresì la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d’importanza delle strade, aree e spazi pubblici.

3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

Titolo II - OCCUPAZIONI

Art. 3

Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, comportanti o meno la costruzione di manufatti, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

2. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree, comprese le aree a verde, i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati.

3. Le norme in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche disposte dai regolamenti comunali per il servizio pubblico per autoveicoli da piazza (taxi) e da noleggio con conducente, di polizia urbana ed edilizio sono abrogati dal presente regolamento.

4. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni secondo il tipo di occupazione.

Art. 4

Natura delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti o temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione che comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, sia pari o superiore all’anno e, comunque, non superiore a 29 anni.

3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall’atto di autorizzazione, è inferiore all'anno, eccetto quelle effettuate per attività edilizia che indipendentemente dalla durata sono sempre considerate temporanee.

4. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno anche se concesse con atto avente validità pluriennale.

5. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito, sono considerate sempre temporanee.

Art. 5

Occupazioni abusive

1. Si considerano abusive le occupazioni effettuate senza il previsto atto di concessione, o quando questo sia scaduto e non rinnovato, o non prorogato, o revocato ai sensi degli artt. 15 e 19 del presente regolamento.

2. Si considerano altresì abusive le occupazioni esercitate in contrasto con le modalità o gli obblighi previsti nell’atto di concessione.

3. In caso di occupazione abusiva:

4. Alle occupazioni abusive risultanti da apposito verbale redatto dal competente pubblico ufficiale, si applica un’indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno precedente la data del verbale di accertamento stesso. Si applicano inoltre le sanzioni previste all’art. 31.

5. Resta comunque a carico dell’occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.

Art. 6

Occupazioni d’urgenza

1. Sono ammesse le occupazioni prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto in circostanze di somma urgenza nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l’immediata esecuzione dei lavori. In tale caso l’interessato deve dare immediata comunicazione dell’avvenuta occupazione all'Ufficio comunale competente, il quale provvederà ad accertare o meno la sussistenza delle condizioni di somma urgenza e quindi a rilasciare la concessione in sanatoria.

2. La mancata comunicazione o l’inesistenza delle condizioni che hanno determinato l’occupazione d’urgenza danno luogo all’applicazione della sanzione prevista dall’art. 32 del presente regolamento per le occupazioni abusive con l’obbligo dell’immediato sgombero dell’area illegittimamente occupata.

Titolo III - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELL’ATTO DI CONCESSIONE

Art. 7

Disposizioni generali in materia di procedimento

1. Ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento si applica quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo approvato dal consiglio comunale con delibera n. 19 del 25 giugno 1998.

Art. 8

Richiesta di occupazione

1. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all’art. 3 è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall’Ufficio competente su domanda dell’interessato salvo quanto disposto dall’art. 6 ed all’art. 22.

2. Coloro che intendono occupare, anche temporaneamente, i suoli e gli spazi pubblici definiti dall’art. 1 lett. f), devono inoltrare domanda in carta bollata o in carta resa legale al Comune.

3. La domanda deve contenere:

4. La domanda, ove occorra, deve essere corredata dai documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell’esame della domanda. La concessione è rilasciata facendo salvo l’effettivo possesso di ogni altra autorizzazione o licenza di competenza esterna prevista dalle leggi vigenti.

5. In caso di più domande riguardanti l’occupazione della medesima area costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

6. Per ragioni di semplificazione organizzativa, il Comune predispone un modulo contenente sia l’istanza che il provvedimento concessorio e trattandosi in tal caso di atti redatti in un unico contesto, è previsto il pagamento di una sola imposta di bollo ai sensi dell’art. 13 comma 3.15 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

Art. 9

Ufficio comunale competente

1. La richiesta di occupazione si intende sempre valida quando perviene al Comune di Storo e l’istruttoria verrà affidata al funzionario responsabile del procedimento come previsto dall’apposito regolamento citato all’articolo 7.

Art. 10

Istruttoria

1. Nell’istruttoria della domanda sarà tenuto particolarmente conto della circolazione, dell’igiene, della sicurezza pubblica e dell’estetica (specie per quanto attiene alle richieste di occupazione di marciapiedi, piazze, zone limitrofe a strade prive di marciapiede, aree e spazi antistanti gli esercizi commerciali), con l’osservanza delle specifiche disposizioni di legge ed in particolare in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali e di quant’altro previsto nei regolamenti, piani, programmi comunali. Quindi, per ragioni estetiche o di altra natura nella concessione possono essere previste delle prescrizioni per l’adozione e l’uso di apposite ed idonee attrezzature - tipo (come chioschi, tende, ombrelloni, ecc.) od imporre l’adozione di speciali dispositivi per la sicurezza della circolazione (come recinzioni, transenne, strutture - tipo o altro).

2. Ogni domanda è sottoposta, ove occorra, ai pareri dei servizi interessati.

3. Sono rigettate le domande di occupazione di aree e spazi pubblici non conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi.

Art. 11

Rilascio della concessione

1. In caso di esito sfavorevole, il responsabile del procedimento comunica al richiedente i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, nel rispetto e secondo la procedura prevista dall’art. 13 comma 4 della Legge 31 luglio 1993 n.13.

2. In caso di esito favorevole dell’istruttoria il Sindaco o il funzionario responsabile del procedimento dallo stesso delegato rilascia la concessione.

3. La concessione è rilasciata previo versamento cumulativo da parte del richiedente dei seguenti oneri:

4. Nel caso di concessioni permanenti l'Amministrazione regola i rapporti discendenti dalla concessione mediante apposito disciplinare approvato con deliberazione della Giunta comunale.

5. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l’occupazione materiale, salvo quanto disposto dall’art. 6.

6. La concessione è rilasciata a titolo strettamente soggettivo, per cui non è consentita la subconcessione.

Art. 12

Cauzione

1. La cauzione per le occupazioni di carattere temporaneo è prevista nel caso di scavi, cantieri edili ed in ogni altro caso nel quale l'Ufficio competente al rilascio della concessione lo ritenga necessario con particolare riferimento al potenziale danneggiamento del suolo pubblico. Non sono in ogni caso soggette a cauzione le occupazioni temporanee derivanti da mercati e fiere.

2. Per le occupazioni di carattere temporaneo i criteri di determinazione della cauzione sono stabiliti con deliberazione della Giunta comunale.

3. La cauzione è costituita e svincolata con le modalità previste dal regolamento comunale di contabilità. La cauzione resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dalla concessione.

Art. 13

Contenuto del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

Art. 14

Obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l’occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l’assetto dell’area a proprie spese, nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull’area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

3. Il concessionario è inoltre tenuto ad utilizzare in modo corretto l’area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l’esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi ovvero ai beni ed alle strutture presenti.

4. Il concessionario è obbligato ad esibire a richiesta del personale incaricato dall’Amministrazione l’atto comprovante la legittimità dell’occupazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del predetto atto il concessionario deve darne immediata comunicazione all’Amministrazione.

5. Il titolare della concessione nonché l’occupante di fatto, anche abusivo, sono tenuti al pagamento del canone, relativo all’occupazione del suolo e delle aree pubbliche, determinato secondo le tariffe del presente regolamento. L’emissione dell’atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione fornita dal soggetto interessato, di avere già corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.

6. Per l’occupazione abusiva il pagamento del canone e della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta del Comune.

Art. 15

Revoca, sospensione e modifica della concessione

1. L’amministrazione può revocare, sospendere o modificare con atto motivato, in qualsiasi momento il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l’occupazione.

2. La revoca, la sospensione e la modificazione danno diritto alla sola restituzione senza interessi della quota proporzionale del canone pagato anticipatamente, o all’esonero della quota di canone connesso all’atto, qualora non fosse ancora stato versato.

Art. 16

Rinuncia della concessione

1. La rinuncia all'occupazione regolarmente concessa, prima della sua effettuazione, deve essere comunicata dal titolare della concessione, o nel caso di impossibilità sopravvenuta da persone dallo stesso delegate o legittimate ad agire per esse, prima dell'inizio dell'occupazione.

2. Tale rinuncia libera il Comune da qualunque vincolo di indisponibilità dell'area per la quale era stata rilasciata la concessione mentre contestualmente lo obbliga alla restituzione di quanto riscosso anticipatamente a titolo di canone.

3. In assenza della comunicazione di cui al comma 1 nei termini previsti, il canone è dovuto per tutto il periodo per il quale è stata richiesta e rilasciata la concessione.

4. È consentita la cessazione anticipata del rapporto concessorio e degli obblighi di pagamenti rateali per le occupazioni permanenti con effetto dalla prima scadenza annuale successiva di almeno 30 giorni alla data di arrivo al protocollo della comunicazione.

Art. 17

Decadenza ed estinzione della concessione

1. La decadenza della concessione si verifica nei seguenti casi:

2. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera dal pagamento di quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. La decadenza è dichiarata dal Sindaco con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

4. I provvedimenti di decadenza ed estinzione delle concessioni rilasciate per il commercio su area pubblica hanno effetto esclusivamente sulla concessione di occupazione suolo, non incidendo sull’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale.

5. La concessione si estingue:

Art. 18

Subentro nella concessione

1. Chi intende subentrare, a qualunque titolo, al concessionario deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, autorizzerà il subentro nell’atto, lasciando invariati gli altri elementi costitutivi dello stesso.

2. Nella domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione.

3. La mancata presentazione della richiesta di subentro ha come conseguenza il carattere abusivo dell’occupazione, l’obbligazione in solido per il pagamento del canone e non dà diritto ad alcun rimborso.

Art. 19

Rinnovo e proroga della concessione

1. Il titolare della concessione può chiedere il rinnovo o la proroga dell’atto indicando la durata e giustificandone i motivi.

2. La domanda di rinnovo o proroga deve essere rivolta all’Amministrazione, con le stesse modalità previste dall’art. 8 del presente regolamento almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, se trattasi di occupazioni permanenti, ed entro fine occupazione, se trattasi di occupazioni temporanee, salvo diversi termini indicati nell’atto di concessione.

3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare e/o prorogare.

4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso "iter" previsto in via generale dall’articolo 10 del presente regolamento.

Art. 20

Anagrafe delle concessioni

1. Gli Uffici competenti provvedono a registrare in ordine di presentazione le richieste di concessione e i provvedimenti di concessione seguendo l’ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Titolo IV - ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 21

Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate su suolo pubblico e spazio pubblico come definiti all’articolo 1 lettera f).

2. Il canone di concessione disciplinato con il presente regolamento ha natura giuridica di entrata patrimoniale di diritto pubblico del Comune.

Art. 22

Casi di non applicabilità del canone

1. Il canone non è applicabile per le occupazioni per le quali è riscontrato uno spiccato interesse pubblico o irrilevanza del sacrificio imposto alla collettività o mancanza di beneficio economico ritraibile dalla stessa come indicate ai commi seguenti.

2. Per le seguenti occupazioni è necessario dare, almeno 10 giorni prima, salvo casi d’urgenza, comunicazione al Comune, che può negare il consenso, se il suolo o spazio pubblico non è disponibile o per gli altri motivi ostativi indicati all’art.10:

3. Le seguenti occupazioni possono avvenire senza comunicazione alcuna, con riferimento al presente regolamento, poiché esse sono soggette ad altre specifiche normative:

4. Nell’esercizio degli antichi diritti di uso civico sono autorizzate le occupazioni occasionali con le cataste di legna comunemente denominate "quadre" o "squadre" o "parti" poste sul suolo pubblico in modo tale da non impedire la libera circolazione stradale per il tempo strettamente necessario per il taglio ed il riordino sul suolo privato e comunque per un periodo non superiore a giorni dieci.

5. Non è dovuto il canone qualora nei disciplinari di concessione per occupazioni permanenti con impianti adibiti a servizi pubblici sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, previa modifica dell’atto, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa.

Art. 23

Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone, in relazione all’entità dell’area o dello spazio pubblico occupato, il titolare dell’atto di concessione o, in mancanza, l’occupante di fatto, anche abusivo, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

2. In presenza di più contitolari del provvedimento, o nel caso di pluralità di occupanti di fatto, il canone di concessione è dovuto con vincolo di solidarietà tra gli stessi.

Art. 24

Criteri di determinazione del canone

1. Le tariffe vengono determinate e sono applicate sulla base dei seguenti elementi:

2. Le tariffe di cui sopra potranno essere aggiornate dalla Giunta Comunale in base all’indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente con arrotondamento alla decina.

Art. 25

Classificazione delle strade

1. Ai fini dell’applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate nelle DUE seguenti categorie, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare:

b) CATEGORIA 2°: il resto del territorio non compreso nella categoria precedente.

2. Nel caso in cui l’occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. Nel caso in cui l’occupazione ricada su area verde, ai fini dell’applicazione del canone si fa riferimento alla categoria delle strade circostanti. In presenza di categorie diverse si fa riferimento alla categoria più elevata.

Art. 26

Determinazione delle misure di tariffa base

1. Per OCCUPAZIONI PERMANENTI di suolo e di spazi pubblici, la misura di tariffa annua per metro quadrato o metro lineare è di: Iª categoria lire 13.000; IIª categoria lire 11.500.

2. Per OCCUPAZIONI TEMPORANEE di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è la seguente: Iª categoria Lire 150; IIª categoria lire 100;

Art. 27

Coefficiente di valutazione economica dell’occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell’occupazione è il valore attribuito all’attività connessa all’occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all’art. 26 del presente regolamento.

2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella di cui a seguito per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 1 e superiore a 10.

OCCUPAZIONI PERMANENTI

Tipologia di occupazione

Coefficiente

Ogni tipo di occupazione non sottoelencata

1

Occupazioni effettuate nell’ambito di attività economiche

3

Impianti pubblicitari

5

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Tipologia di occupazione

coefficiente

Ogni tipo di occupazione diversa da quelle sottoelencate

1

Cantieri – scavi

4

Occupazioni effettuate nell’ambito di attività commerciali

5

Mercati settimanali

6

Impianti pubblicitari

8

Fiere

9

Art. 28

Tariffe

1. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione derivanti dall’applicazione di quanto previsto agli articoli 25, 26 e 27 sono indicate nell’apposito allegato A al presente regolamento.

2. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, compresi pozzetti, camerette di manutenzione e cabine, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell’esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, la misura di tariffa è determinata sulla base di quella minima prevista per le occupazioni permanenti per ubicazione, tipologia ed importanza dell’occupazione ridotta del 97 per cento calcolata in base alla lunghezza a metro lineare indipendentemente dalla natura del manufatto.

3. In deroga a quanto stabilito comma precedente del presente regolamento, in fase di prima applicazione, il canone di concessione dovuto per le occupazioni permanenti con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell’esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi è commisurato al numero complessivo delle relative utenze, con riferimento al 1 gennaio dell'anno di riferimento, per la misura unitaria di tariffa pari a lire 1.250 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di lire 1.000.000. E’ facoltà del Comune richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi in ordine alle utenze e di effettuare controlli nel territorio comunale.

4. Il canone per le occupazioni temporanee, escluse quelle effettuate per attività edilizia, non può superare nell’anno l’ammontare del canone annuo per le corrispondenti occupazioni permanenti.

Art . 29

Commisurazione dell’area occupata e modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all’occupazione risultante dall’atto di concessione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato o lineare superiore ed è determinato nel modo seguente:

occupazioni permanenti: T x mq o ml

dove T è la tariffa annua prevista per la tipologia specifica a metro quadrato o metro lineare;

occupazioni temporanee: T x mq o ml x gg.

dove T è la tariffa giornaliera prevista per la tipologia specifica a metro quadrato o metro lineare; e gg. sono i giorni previsti in concessione ovvero quelli di fatto occupati.

2. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze non è assoggettabile al canone. In caso di occupazioni con gazebo o tendoni la superficie assoggettabile è quella risultante dalla proiezione al suolo degli stessi.

3. Per le occupazioni con impianti di distribuzione di carburante, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all’intera area di esercizio dell’attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

4. Le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico realizzate con cavi sono calcolate in base alla lunghezza in metri lineari. Le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico realizzate con condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, sono calcolate in base alla superficie. Per le occupazioni a sviluppo progressivo, intendendosi per tali le occupazioni che vengono effettuate a tratti successivi nell’ambito della lunghezza complessiva prevista, il canone è determinato sulla base della tariffa giornaliera con la presunzione che ogni tratto occupato abbia la larghezza di un metro.

5. Per le occupazioni temporanee, la superficie eccedente i 400 metri quadrati è calcolata in ragione del 20 per cento.

6. Le occupazioni permanenti iniziano di norma il primo di gennaio e scadono il 31 dicembre e sono assoggettate al canone calcolato ad anno solare nella misura prevista per le singole tipologie secondo la tariffa di cui all’art. 28. Nel caso di concessioni rilasciate per la prima annualità in corso d’anno, la scadenza annuale rimane quella del 31 dicembre, ed il canone è ridotto proporzionalmente, su base giornaliera, in ragione del periodo di effettiva occupazione.

7. Dalla misura complessiva del canone è detratto l’importo di altri eventuali canoni previsti da altre disposizioni legislative riscossi dal Comune per la medesima concessione ed annualità ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 30

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento della prima annualità, ridotta come previsto all’art. 29 comma 6, va effettuato prima del rilascio dell’atto di concessione. Per le successive annualità il versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il mese di marzo. Per le occupazioni di cui all’art. 28 comma 2 il versamento è commisurato alla consistenza delle occupazioni esistenti al 31 dicembre dell’anno precedente.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato in un’unica soluzione prima del rilascio dell’atto di concessione. In caso di concessioni pluriennali di cui all’art. 4 comma 4 il pagamento va effettuato in unica rata annuale entro il 31 marzo.

3. Gli operatori la cui occupazione è individuata attraverso l’operazione di spunta di cui all'art. 1 comma 3 devono effettuare il pagamento posticipato entro e non oltre il 31 luglio dell’anno in corso per il primo semestre ed entro il 31 gennaio dell’anno successivo in riferimento alle presenze effettuate nel secondo semestre dell’anno precedente.

4. Il versamento del canone va effettuato presso la tesoreria del Comune oppure su conto corrente postale n. 14079388, intestato al Tesoriere indicando la causale del versamento, con arrotondamento per difetto alle cento lire.

5. Il canone non è dovuto qualora sia di ammontare inferiore o uguale a lire 20.000.

Art. 31

Sanzioni

1. Per le occupazioni abusive si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all’ammontare della somma prevista all'art. 5, comma 4 del presente regolamento.

2. Restano salve le sanzioni stabilite dall’art. 20, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

3. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi l’abuso nella occupazione deve risultare da verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale. Qualora dal verbale del pubblico ufficiale o da altra documentazione in possesso dell’Amministrazione non risulti la decorrenza dell’occupazione abusiva, la stessa è quella del rilievo, salvo quanto previsto, per le occupazioni temporanee, all’art. 5, comma 4 del presente regolamento.

4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell’attività prevista dalle vigenti disposizioni.

5. In tutti gli altri casi e quindi per omesso, parziale o tardivo pagamento del canone o di sue rate, si applicano gli interessi moratori decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza, ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1219 n. 3) del codice civile e cioè intendendosi che le predette prestazioni rientrano nelle categoria dei debiti "portabili".

Art. 32

Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 5 della legge n. 1034 del 1971.

2. Le controversie concernenti l’applicazione del canone di concessione restano riservate all’Autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 33

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva del canone è effettuata ai sensi dell’art. 52, comma 6, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 secondo le modalità previste dal regolamento comunale di contabilità.

Art. 34

Rimborsi

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall’occupante a titolo di canone di concessione o nei casi previsti dall’art. 15 comma 2 provvede il responsabile dell'Ufficio competente.

2. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile in materia.

Art. 35

Discipline transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

2. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche a carattere permanente, rilasciate entro il 31 dicembre 1998, con validità temporale successiva, se non contrastanti con le norme del presente regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall’applicazione della nuova tariffa. Il pagamento del canone per l’annualità 1999, determinato ai sensi dell’art. 29 comma 1, dovrà essere effettuato entro e non oltre il 30/03/1999, previa comunicazione da parte dell'Ufficio competente, costituendo tale pagamento implicita conferma del precedente provvedimento.

3. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche a carattere temporaneo, rilasciate entro il 31 dicembre 1998, con validità temporale successiva, sono assoggettate alla disciplina della TOSAP fino al 31 dicembre1998, mentre a decorrere dal 1 gennaio 1999 sono assoggettate in ordine alla commisurazione del canone alla disciplina del presente regolamento. Il pagamento del canone per l’annualità 1999 dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31 marzo 1999 previa comunicazione da parte dell'Ufficio competente.

4. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso del 1998 relative alle occupazioni permanenti con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell’esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi il versamento, a titolo di conguaglio TOSAP deve essere effettuato entro il 30 giugno 1999.

5. Per le concessioni di spazi ed aree pubbliche permanenti, escluse quelle previste all’art. 28 comma 3, in essere alla data del primo gennaio 1999 per la sola annualità 1999 l’ammontare del canone, così come determinato sulla base del presente regolamento, da corrispondersi per ogni tipologia di occupazione, non potrà essere superiore del 50 per cento della somma complessivamente dovuta per l’annualità 1998 a titolo di TOSAP e Canoni.

Allegato A)

 

OCCUPAZIONI PERMANENTI

Tipologia di occupazione

coefficiente

Tariffa

1° cat.

Tariffa

2° cat.

Ogni tipo di occupazione diversa da quelle sottoelencate

1

13.000

11.500

Occupazioni effettuate nell’ambito di attività economiche

3

39.000

34.500

Impianti pubblicitari

5

65.000

57.500

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

tipologia di occupazione

coefficiente

Tariffa

1° cat.

Tariffa

2° cat.

Ogni tipo di occupazione diversa da quelle sottoelencate

1

150

100

Cantieri - scavi

4

600

400

Occupazioni effettuate nell’ambito di attività commerciali

5

750

500

Mercati settimanali

6

900

600

Impianti pubblicitari

8

1.200

800

Fiere

9

1.350

900

 

INDICE

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Definizioni pag. 1

Art. 2 Ambito e scopo del regolamento pag. 1

Titolo II OCCUPAZIONI

Art. 3 Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche pag. 2

Art. 4 Natura delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche pag. 2

Art. 5 Occupazioni abusive pag. 2

Art. 6 Occupazioni d’urgenza pag. 3

Titolo III PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA
DELL’ATTO DI CONCESSIONE

Art. 7 Disposizioni generali in materia di procedimento pag. 3

Art. 8 Richiesta di occupazione pag. 3

Art. 9 Ufficio Comunale competente pag. 4

Art. 10 Istruttoria pag. 4

Art. 11 Rilascio della concessione pag. 4

Art. 12 Cauzione pag. 5

Art. 13 Contenuto del provvedimento di concessione pag. 5

Art. 14 Obblighi del concessionario pag. 5

Art. 15 Revoca, sospensione e modifica della concessione pag. 6

Art. 16 Rinuncia della concessione pag. 6

Art. 17 Decadenza ed estinzione della concessione pag. 6

Art. 18 Subentro nella concessione pag. 7

Art. 19 Rinnovo e proroga della concessione pag. 7

Art. 20 Anagrafe delle concessioni pag. 7

Titolo IV - ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 21 Oggetto del canone pag. 8

Art. 22 Casi di non applicabilità del canone pag. 8

Art. 23 Soggetti tenuti al pagamento del canone pag. 9

Art. 24 Criteri di determinazione del canone pag. 9

Art. 25 Classificazione delle strade pag. 9

Art. 26 Determinazione delle misure di tariffa base pag. 10

Art. 27 Coefficiente di valutazione economico dell’occupazione pag. 10

Art. 28 Tariffe pag. 11

Art. 29 Commisurazione dell’area occupata e modalità di applicazione del canone pag. 11

Art. 30 Modalità e termini per il pagamento del canone pag. 12

Art. 31 Sanzioni pag. 13

Art. 32 Contenzioso pag. 13

Art. 33 Riscossione coattiva pag. 13

Art. 34 Rimborsi pag. 13

Art. 35 Discipline transitorie e finali pag. 14

Allegato A: tabelle occupazioni temporanee e permanenti.