REGOLAMENTO
PER L’APPLICAZIONE DEL
CONTRIBUTO DI CONCESSIONE

(Tariffe)

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica per la determinazione e la riscossione del contributo di concessione previsto dall’art. 106 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e s.m. relativamente al rilascio delle concessioni edilizie nel comune di Storo, per la realizzazione di nuove opere e costruzioni, l’ampliamento di quelle esistenti, nonché per il cambio di destinazione d’uso degli immobili, salvi i casi di esenzione totale o parziale di cui ai successivi articoli.

2. La disciplina di cui al presente regolamento si applica, altresì, a quegli interventi soggetti ad autorizzazione o denuncia di inizio attività comportanti un aumento del carico urbanistico.

Art. 2
Contributo di concessione

1. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla corresponsione da parte del concessionario di un contributo determinato dal comune e commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione primaria, alle spese di urbanizzazione secondaria ed al costo di costruzione.

2. Le spese di urbanizzazione ed il costo di costruzione incidono nella misura di un terzo ciascuno rispetto al complessivo contributo di concessione.

3. Con la stessa deliberazione del Consiglio comunale che approva questo regolamento è fissata la misura percentuale del contributo di concessione, contenuta tra il 5 ed il 15 per cento del costo medio di costruzione stabilito con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell’art. 108 della legge.

4. Il contributo di concessione è fissato per ciascuna categoria nelle percentuali di seguito indicate:

a) EDILIZIA RESIDENZIALE

b) COMPLESSI RICETTIVI TURISTICI ALL’APERTO

c) EDILIZIA PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PER IL SETTORE TERZIARIO

Art. 3
Opere di urbanizzazione primaria e opere di urbanizzazione secondaria

1. Ai sensi dell’art. 4 della legge 29 settembre 1964 n. 847, integrato dall’art. 44 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, sono opere di urbanizzazione primaria:

2. Sono opere di urbanizzazione secondaria:

Art. 4
Urbanizzazione delle aree

1. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla presenza di idonee opere di urbanizzazione primaria o dell’impegno formale alla realizzazione delle stesse da parte del richiedente la concessione, ovvero dell’impegno da parte dell’Amministrazione comunale alla realizzazione delle medesime entro i successivi tre anni.

2. Ove le opere di urbanizzazione primaria debbano essere realizzate dal richiedente la concessione edilizia, questi dovrà presentare al comune, per l’approvazione, il relativo progetto ed attuarlo contestualmente alla costruzione oggetto della concessione edilizia. In tal caso il contributo di concessione è ridotto della parte relativa all’incidenza delle spese di urbanizzazione primaria (un terzo) o del minor costo delle opere realizzate.

3. Allo scopo di assicurare il rispetto dell’obbligo assunto, l’interessato deve stipulare apposita convenzione e costituire, prima del rilascio della concessione edilizia, una cauzione fidejussoria presso un istituto di credito, pari al costo dei lavori.

4. Le opere di urbanizzazione primaria ritenute di interesse comunale passeranno in proprietà del comune, a collaudo effettuato da parte dell’Amministrazione comunale.

5. Qualora la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria avvenga a cura del concessionario, e le opere possano essere utilizzate, in tutto o in parte, per successivi interventi edilizi anche da parte di terzi, prima del rilascio della concessione edilizia può essere stipulata apposita convenzione con il comune per consentire un tale utilizzo e conseguentemente determinare in misura anche maggiore ad un terzo la riduzione del contributo per le spese di urbanizzazione.

6. Nel caso in cui la zona interessata alla concessione edilizia sia priva delle necessarie ed idonee opere di urbanizzazione primaria e l’Amministrazione comunale intenda eseguirle direttamente, dovrà essere promossa la deliberazione di impegno ad effettuare le opere da parte del comune entro i successivi tre anni.

7. Quest’ultimo provvedimento dovrà stabilire l’importo di Lire per metro cubo o per metro quadrato di costruzione, determinato come rapporto fra il costo complessivo delle opere e degli edifici che fruiranno delle opere medesime, sia esistenti che realizzabili ai sensi degli strumenti urbanistici.

8. Il richiedente la concessione edilizia dovrà versare una somma pari al costo delle opere, così come determinato della deliberazione con la quale il comune ha approvato l’opera e se ne è assunta l’esecuzione.

9. Quando l’opera assunta dal comune riguardi più richiedenti concessioni edilizie, il costo dovrà essere integralmente ripartito tra gli stessi, secondo gli accordi che si dovranno previamente raggiungere e documentare al comune. In tal caso il contributo di concessione è ridotto della parte relativa all’incidenza delle spese di urbanizzazione primaria (un terzo).

10. L’urbanizzazione delle aree nei Comuni dotati di programma pluriennale di attuazione è definita nel programma medesimo.

Art. 5
Calcolo dei volumi e delle superfici

1. Al fine della determinazione del contributo di concessione, il volume delle costruzioni residenziali è computato a metro cubo vuoto per pieno, comprensivo quindi di tutto il volume che si prevede di edificare, entro e fuori terra, misurato dal piano di calpestio più basso all’estradosso dell’ultimo solaio o del tetto, escluso il manto di copertura, nel caso che il sottotetto sia usufruibile.

2. Il contributo di concessione è commisurato esclusivamente all’incidenza delle spese di urbanizzazione primaria, per i seguenti interventi:

3. Il contributo di cui al comma 2 viene calcolato a metro quadrato di superficie utile di calpestio ed è pertanto esclusa la superficie di tutti gli elementi verticali (murature interne e perimetrali, vano ascensore, centrali tecnologiche, scale interne, scale esterne a servizio dei piani oltre al primo), delle soffitte non usufruibili, dei porticati e dei locali destinati a parcheggio di pertinenza.

4. Il contributo di concessione è commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e al costo di costruzione per attività direzionali, commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi, nonché per le attività dirette alla prestazione di servizi ed è calcolato a metro quadrato di superficie utile di calpestio, con le esclusioni di superficie di cui al comma 2.

5. Il contributo di concessione per i complessi ricettivi turistici all’aperto è commisurato alle sole spese di urbanizzazione primaria e secondaria ed è calcolato a metro quadrato di area occupata.

6. Per le strutture edilizie ricettive permanenti il contributo è commisurato anche al costo di costruzione, ed è calcolato a metro cubo vuoto per pieno, con le modalità di cui al comma 1.

Art. 6
Cambio di destinazione d’uso

1. Il cambio di destinazione d’uso comporta la corresponsione dell’eventuale differenza, calcolata in base alle tariffe in vigore al momento del rilascio del nuovo titolo autorizzativo, fra il contributo per la categoria precedente e l’attuale.

2. Non è ripetibile l’eventuale maggior contributo pagato a suo tempo in sede di rilascio della concessione per l’uso precedente.

Art. 7
Piano di lottizzazione

1. L’incidenza del contributo di concessione per le costruzioni previste da un piano di lottizzazione di iniziativa privata, ove la convenzione preveda l’assunzione da parte del proprietario dell’onere di realizzare delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e dell’eventuale cessione delle aree necessarie, è ridotto delle quote commisurate alle spese di urbanizzazione.

2. Il Consiglio comunale con la deliberazione di autorizzazione del piano di lottizzazione di iniziativa privata può determinare un aumento, fino ad un massimo del 30 per cento, dell’incidenza del contributo di concessione, in relazione alla natura dell’insediamento, alle caratteristiche geografiche della zona, nonché allo stato delle opere di urbanizzazione.

3. Ai sensi dell’art. 54, comma 2, della legge, qualora il comune intenda realizzare in tutto o in parte le opere di urbanizzazione primaria, gli oneri relativi possono essere sostituiti, in sede di convenzione, dal contributo per le opere di urbanizzazione, eventualmente aumentato fino ad un massimo del 30 per cento. In tal caso il contributo corrispondente è versato al comune prima del rilascio della concessione edilizia, con le modalità stabilite dalla convenzione.

4. L’eventuale edificazione delle aree escluse dal piano di lottizzazione d’ufficio è subordinata alla redazione di un piano di lottizzazione integrativo ed al pagamento del contributo per oneri di urbanizzazione in misura doppia rispetto alle tariffe in vigore al momento del rilascio delle relative concessioni edilizie.

Art. 8
Esenzione totale

1. Ai sensi dell’art. 111 della legge, il contributo di concessione non è dovuto:

2. Al fine del riconoscimento dell’esenzione totale di cui agli interventi indicati al comma 1, lett. a) e lett. b), devono sussistere i seguenti requisiti:

3. L’esenzione per la prima abitazione è subordinata alla stipulazione con il comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l’immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per un periodo di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di cessione dell’immobile intervenuta nel corso del predetto periodo, l’interessato decade dai benefici concessi ed il comune determina l’ammontare del contributo di concessione dovuto in base alle tariffe in vigore all’atto della cessione. Il comune provvede alla vigilanza sul rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario dell’esenzione, anche mediante controlli a campione.

4. Per le opere realizzate su immobili di proprietà dello Stato da chiunque abbia titolo al godimento del bene in base a provvedimento dei competenti organi dell’amministrazione, il contributo di concessione è commisurato all’incidenza delle sole spese di urbanizzazione primaria e secondaria.

Art. 9
Esenzione parziale

1. Ai sensi dell’art. 111 della legge, sono parzialmente esenti dal contributo di concessione:

2. Il costo medio di costruzione al quale rapportare l’incidenza del contributo sarà quello della categoria di appartenenza della costruzione medesima.

Art. 10
Destinazione dei proventi delle concessioni

1. I proventi delle concessioni, ai sensi dell’art. 112 della legge, sono introitati nel bilancio del comune e sono destinati alla realizzazione ed alla manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici nonché all’acquisizione di aree ed immobili per l’edilizia abitativa.

Art. 11

Rimborso delle somme pagate

1. Qualora non vengano realizzate, in tutto o in parte, le costruzioni per le quali sia stato versato il contributo di concessione, il comune è tenuto al rimborso delle relative somme, con l’esclusione degli interessi. Si applicano le seguenti modalità:

2. Deve, altresì, ammettersi la restituzione del contributo nelle ipotesi di:

3. Nei casi predetti il comune è tenuto al rimborso delle relative somme ad esclusione degli interessi.

4. Non sono rimborsabili i costi delle opere realizzate dal concessionario e la parte di spesa addebitata al concessionario qualora la realizzazione delle opere sia stata assunta dal comune. Restano salve diverse previsioni contenute nella convenzione stipulata col comune. In caso di lottizzazione, l’eventuale rimborso delle somme pagate è determinato nella convenzione.

5. Non si dà luogo al rimborso per somme inferiori a Euro 10.

Art. 12
Demolizione e ricostruzione

1. Qualora la concessione ad edificare sia rilasciata per la demolizione di volumi esistenti e contestuale realizzazione di una nuova costruzione sul medesimo lotto, il contributo di concessione è ridotto della somma corrispondente al contributo relativo al volume esistente da demolire, calcolato secondo le disposizioni del regolamento stesso per la relativa categoria tipologico-funzionale purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

2. In tal caso, prima del rilascio della concessione, dovrà essere accertata da parte del comune la cubatura esistente e la categoria di appartenenza.

3. Non è ripetibile l’eventuale maggior contributo pagato a suo tempo per l’edificazione della volumetria prevista in demolizione.

4. Non è prevista alcuna decurtazione del contributo se la ricostruzione non è immediatamente conseguente alla demolizione in modo tale da poter considerare entrambi gli interventi come parte di un intervento unitario.

Art. 13
Entrata in vigore

1. La nuova formulazione dell’art. 2 entra in vigore il primo luglio 2002. Fino al 30 giugno 2002 restano in vigore le categorie e le percentuali previste all’art. 2 del vigente regolamento.

INDICE

Art.1 Ambito di applicazione pag. 1
Art. 2 Contributo di concessione pag. 1
Art. 3 Opere di urbanizzazione primaria e opere di urbanizzazione secondaria pag. 1
Art. 4 Urbanizzazione delle aree pag. 2
Art. 5 Calcolo dei volumi e delle superfici pag. 3
Art. 6 Cambio di destinazione d’uso pag. 3
Art. 7 Piano di lottizzazione pag. 3
Art. 8 Esenzione totale pag. 4
Art. 9 Esenzione parziale pag. 5
Art. 10 Destinazione dei proventi delle concessioni pag. 5
Art. 11 Rimborso delle somme pagate pag. 6
Art. 12 Demolizione e ricostruzione pag. 6
Art. 13 Entrata in vigore pag. 6

Il presente regolamento per l’applicazione del contributo di concessione composto da 13 articoli su 7 pagine è stato approvato dal Consiglio comunale di Storo nella seduta del 27.11.2001 con deliberazione n. 44.

IL PRESIDENTE
(Sebastiano Calderone)

IL SEGRETARIO
 (dr. Giovanni Berti)

Pubblicato all'albo pretorio per dieci giorni dal 29.11.2001.


TARIFFE

Aggiornate alla delibera della Giunta provinciale n. 2276 del 19 ottobre 2007 n vigore dal 31 ottobre 2007

Categoria A: edilizia residenziale

A. 1 edilizia residenziale standard €./mc. 12,47 
A. 2 edilizia residenziale alloggi per il tempo libero €./mc. 14,97
A. 3 di lusso €./mc. 16,21
A. 4 alberghiera €/mc. 12,47

Categoria B.

a) complessi turistici all'aperto  €./mq.  1,42 
b) strutture ricettive permanenti  €./mc. 12,47

Categoria C: attività produttive e del settore terziario

C. 1. attività agricole, artigianali e industriali  €./mq. 4,54
C. 1. esercizi agrituristici  €./mq. 13,63
C. 2. attività commerciali, direzionali e servizi €./mq. 25,70

da pagare alla tesoreria comunale Cassa rurale Giudicarie Valsabbia e Paganella tramite la Cassa centrale delle casse rurali di Trento
IBAN IT32K359918OO000000129120