REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA
CAPO I - ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Articolo 1
Dotazioni.

  1. Il Comune di Storo è dotato del cimitero comunale principale posto nel capoluogo e di due cimiteri frazionali posti nelle frazioni di Darzo e Lodrone.

Articolo 2
Planimetrie.

  1. Gli Uffici Comunali devono essere dotati di una planimetria in scala almeno 1:500 dei cimiteri esistenti nel Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale e del piano di utilizzo dell'area cimiteriale.
  2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano stati apportate modifiche ed ampliamenti.

Articolo 3
Caratteristiche delle planimetrie.

  1. Le planimetrie devono indicare per ogni cimitero:
    1. Le aree destinate ai campi di inumazione;
    2. Le aree occupate dalle costruzioni di sepolture a sistema di tumulazione individuale (loculi) da concedere ai privati e le relative aree destinate alla inumazione a seguito di estumulazione.
    3. Le aree concesse o da concedere ai privati per la costruzione di tombe di famiglia: dette indicazioni, assieme alle norme di cui al capo IX° del presente regolamento, valgono quale piano regolatore cimiteriale ai sensi dell'art. 91 del D.P.R. 10.09.1990, N. 285;
    4. un ossario
    5. un edificio per accogliere le urne cinerarie individuali;
    6. un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme.
    7. i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali.
  2. Inoltre per il solo cimitero del Capoluogo:
    1. un locale per ricevere e tenere in osservazione le salme
    2. la sala mortuaria
    3. la sala per le autopsie.
  3. Deve essere tenuto aggiornato un registro con annotate le generalità dei concessionari dei loculi con indicato il numero del loculo concesso e gli estremi dell'atto di concessione con la data di scadenza. Per le aree concesse ai privati il registro deve contenere le indicazioni previste all'art. 81 comma 2.

Articolo 4
Costruzione e ampliamenti di cimiteri.

  1. Per la costruzione e ampliamenti dei cimiteri si devono osservare le norme di cui al capo X del D.P.R. 10.09.1990, N. 285.

Articolo 5
Cadaveri ricevibili.

  1. Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
    1. i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
    2. i cadaveri delle persone morte fuori Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza o ivi siano nate;
    3. i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto ad una sepoltura privata di famiglia nel cimitero stesso;
    4. i nati morti e i prodotti del concepimento, di cui all'art. 7 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285;
    5. i resti mortali delle persone sopra elencate;
    6. inoltre possono essere ricevuti anche i cadaveri per i quali sia stata rilasciata dal Sindaco motivata autorizzazione su richiesta dei famigliari.
  2. Si intende sufficiente motivazione la residenza anche temporanea in questo Comune della persona defunta o di parente.

Articolo 6
Autorizzazione al seppellimento.

  1. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art. 141 del R.D. 9.7.1939, n. 1238. La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di cadavere ed ossa umane contemplate all'art. 5.
  2. Per la tumulazione occorre il certificato dell'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23. Tali atti saranno ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.
  3. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23.
  4. A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
  5. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Articolo 7
Registro autorizzazioni al seppellimento.

  1. Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6; egli inoltre iscrive cronologicamente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
    1. le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 51, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
    2. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
    3. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
    4. qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri ecc..

Articolo 8
Controllo registri.

  1. I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
  2. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

Articolo 9
Camera mortuaria.

  1. La camera mortuaria del cimitero deve servire per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri, durante ed anche dopo passato il tempo dell'osservazione, in attesa di essere inumati o tumulati senza riguardo alla religione che avesse professata il defunto.

Articolo 10
Vigilanza sui cimiteri.

  1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco. L'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23 controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
  2. Suo compito è di vigilare che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni delle Leggi e dei regolamenti così generali come locali, che reggono la materia, e di prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica.
  3. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria locale. Egli svolge dette funzioni delegandole di norma al personale dell’ufficio comunale di polizia mortuaria.

Articolo 11
Servizi gratuiti ed a pagamento.

  1. I servizi cimiteriali sono a pagamento con l’applicazione delle tariffe secondo la disciplina generale approvata dal Consiglio comunale e negli importi aggiornati nel tempo dalla Giunta comunale. La tariffa può essere articolata ad importo fisso, ad importo percentuale o totale dei costi sostenuti e documentati per singolo servizio.
  2. Sono gratuiti i servizi nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari.
  3. Il Comune può pattuire con la ditta a cui vengono affidati i servizi cimiteriali esternalizzati il corrispettivo per servizi non in esclusiva svolti su chiamata direttamente per conto dei richiedenti con esonero del Comune da ogni responsabilità.

Articolo 12
Illuminazioni votive.

  1. Per le illuminazioni votive delle fosse comuni, dei loculi e delle tombe di famiglia si rimanda ad apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 68 del 24.11.1986.

Articolo 13
Sepolture private fuori dai cimiteri.

  1. Le sepolture private fuori del cimitero, eventualmente autorizzate a norma dell'art. 101 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e contemplate dall'art. 340 del T.U. della Legge Sanitaria 27.7.1934 n. 1265 sono sottoposte alla vigilanza dell'Autorità comunale, come i cimiteri comuni, e devono rispondere a tutti i requisiti prescritti per le sepolture private esistenti nel cimitero.

CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Articolo 14
Denuncia di morte.

  1. I famigliari, i direttori di istituti, di ospedali, e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso.
  2. All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, sesso, stato civile, domicilio ecc., del defunto, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.
  3. Tempestivamente deve essere concordato con il custode del cimitero l'orario della cerimonia funebre per consentire l'esecuzione dei lavori di competenza.

Articolo 15
Notizie di morte.

  1. All'infuori dei casi contemplati dall'art. 14, chiunque ha notizia di decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause di morte.

Articolo 16
Casi di morte su suolo pubblico.

  1. Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando per il breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato con riguardo alla sua abitazione o alla camera di osservazione del cimitero.
  2. Quando invece la morte possa essere subito accertata, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera di deposito del cimitero, a meno che non vi sia sospetto di reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.
  3. Le spese dei trasporti di cui al comma precedente, che devono rimanere nell’ambito del territorio comunale, sono a carico del comune.

Articolo 17
Doveri dei medici.

  1. A termini della lettera a) dell'art. 103 T.U. delle Leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27.7.1934, n. 1265, tutti gli esercenti la professione di medico devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro scienza e coscienza ne è stata la causa. La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento di decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.
  2. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.
  3. L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale dello Stato Civile è pure fatto ai medici incaricati di eseguire le autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico. In tali casi si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli artt. 39 o 45 del D.P.R. 10.9.1990, N. 285.
  4. Nel caso di morte di persona, cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13.2.1964, n. 185
  5. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

Articolo 18
Rinvenimento parti di cadavere.

  1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza. Il Sindaco incarica dell'esame delle parti rinvenute il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti all'Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Articolo 19
Medico necroscopo.

  1. Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco fa effettuare l'accertamento dal medico necroscopo, il quale è tenuto a rilasciare il certificato scritto del sopralluogo e delle constatazioni eseguite.
  2. Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate dall'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23 o da altro Sanitario nominato dal Sindaco.
  3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dall'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23 ed a questi riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale, salvo i casi previsti dai successivi articoli 16, 17 e 18.
  4. La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, e comunque non dopo le trenta ore. Il Medico ha il compito di accertare la morte redigendo il certificato di cui all'art. 141 sull'ordinamento dello Stato Civile.

Articolo 20
Nati morti.

  1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9.7.1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile , si seguono le disposizioni stabilite negli articoli da 1 a 6 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

Articolo 21
Morti per malattia infettiva.

  1. Quando la morte è dovuta a una delle malattie infettive-diffusive comprese nell’apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione. deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Articolo 22
Morte presumibilmente non dovuta a causa delittuosa.

  1. Sulla dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso e che la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco, o per esso l'Ufficiale dello Stato Civile, autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto, per la sepoltura, per l'imbalsamazione o per la cremazione nei modi e forme che saranno adottati al riguardo, sentito l'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23.

Articolo 23
Morte presumibilmente dovuta a causa delittuosa.

  1. Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione alle pratiche di cui all'articolo precedente sarà subordinata al nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino che l'Autorità stessa non avrà date le opportune disposizioni.

Articolo 24
Inumazione di parti per operazioni chirurgiche.

  1. Per la inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazioni chirurgiche, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco, che provvederà per l'inumazione facendo redigere analogo verbale da depositare negli atti con l'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel cimitero.

Articolo 25
Prodotti del concepimento dopo il sesto mese.

  1. I medici e le ostetriche hanno pure l'obbligo di notificare allo Stato Civile i prodotti del concepimento espulsi dopo il 6° mese di gravidanza, ed i nati morti dopo il 7° mese fino al termine della gestazione.
  2. Nella dichiarazione verrà indicata l'età di vita intra-uterina, il sesso se riconoscibile, e le cause certe o probabili della morte del feto e quelle dell'aborto. Nel cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento dei prodotti del concepimento dopo il quarto mese e dei nati morti.

CAPO III - RISCONTRO DIAGNOSTICO

Articolo 26
Riscontro diagnostico.

  1. I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme .del D.P.R. 285/90.
  2. Allo stesso riscontro sono sottoposti i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
  3. L'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23 può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusa o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio delle cause della morte.
  4. Il riscontro diagnostico è eseguito - alla presenza del primario o curante, ove questi lo ritenga necessario - nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
  5. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
  6. Restano salvi i poteri dell'autorità giudiziaria nei casi di competenza.

Articolo 27
Riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività.

  1. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di Legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore a mente degli articoli 9, 69 e 74 del D.P.R. 13.2.1964, n. 185, in quanto applicabili.

Articolo 28
Comunicazione risultati riscontri diagnostici.

  1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte contemplata dall'art. 1. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
  2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusa, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. Leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27.7.1934, n. 1265, e successive modifiche.
  3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.
CAPO IV - PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Articolo 29
Periodo di osservazione.

  1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2.12.1975, n. 644, e successive modificazioni.

Articolo 30
Caso di morte improvvisa.

  1. Nei casi di morte improvvisa, ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Articolo 31
Caso di morte per malattia infettiva.

  1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta dell'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23, il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione a meno di 24 ore. Potrà ordinarne anche il trasporto urgente in carro apposito chiuso alla camera mortuaria del cimitero per il periodo d'osservazione di Legge, disponendo per la disinfezione dei locali d'abitazione del defunto.

Articolo 32
Modalità per periodo di osservazione.

  1. Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Premesse sempre le necessarie pratiche di nettezza da usarsi sul presunto cadavere, come se si trattasse tuttavia di persona viva, non è lecito privarlo delle sue coperte, muoverlo dal luogo e vestirlo prima della visita medica di controllo, anche in rapporto agli accertamenti di cui agli artt. 6, 8 e 10 del presente regolamento. Devesi inoltre provvedere che il cadavere non sia lasciato in abbandono prima di tale visita medica. Così non è permesso di ritrarre dal cadavere la cosiddetta maschera se non dopo il periodo indicato negli art. 29 e 30.

Articolo 33
Cadaveri ricevibili in camera mortuaria.

  1. Nella camera mortuaria del cimitero possono riceversi e tenersi in osservazione le salme:
    1. di persone morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso il mantenimento per il periodo di osservazione prescritto;
    2. di persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o luogo pubblico, dove non possono essere lasciate;
    3. di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento.
  2. Il mantenimento in osservazione di salme di persone, cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte, caso per caso, dall'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23 in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Articolo 34
Assistenza e sorveglianza.

  1. I parenti e chi ne assume le veci potranno assistere i cadaveri di cui alle lettere a) e b) dell'art. 33.
  2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

CAPO V - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Articolo 35
Rimozione del cadavere.

  1. Trascorso il periodo di osservazione il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Articolo 36
Feretri.

  1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

Articolo 37
Modalità collocamento nel feretro.

  1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito con vestiti di stoffa od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.
CAPO VI - TRASPORTO DEI CADAVERI

Articolo 38
Usi e rinuncia a privativa.

  1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero è fatto per consuetudine a cura della famiglia. In difetto sarà fatto a cura del Comune, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285. In tal caso il Comune provvede ad ogni altra incombenza necessaria, con eventuale facoltà di rivalsa sull’eredità.
  2. l Comune rinuncia al diritto di privativa consentito dal citato art. 19 e all'imposizione di un diritto fisso per il trasporto a cura di ditte private.
  3. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all’obitorio o al deposito di osservazione è a carico del Comune.

Articolo 39
Carri funebri.

  1. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli art. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285.

Articolo 40
Autorizzazione al trasporto.

  1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori del Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
  2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Articolo 41
Morti giacenti sul suolo pubblico.

  1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti negli stabilimenti o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita. Nei cimiteri, dove non esiste, potrà funzionare da camera di osservazione la camera mortuaria.

Articolo 42
Morti per malattia infettiva-diffusiva.

  1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa come previsto dal successivo art. 47 e seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidermica della malattia che ha causato la morte.
  2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 40, può essere concessa soltanto dopo due mesi dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dall'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo 47, quando si tratti di malattie infettive diffuse, di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Articolo 43
Cadavere portatore di radioattività.

  1. Quando alla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23 dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme, siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 44
Tragitti dei cortei funebri.

  1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve o comunque i tragitti di consuetudine, dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Articolo 45
Divieto di soste e interruzioni dei cortei.

  1. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada, nè possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.

Articolo 46
Trasporto per la cremazione.

  1. Il trasporto di un cadavere in altro Comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. Al rilascio del decreto di autorizzazione, di cui al precedente art. 40, è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Articolo 47
Trasporti da e per l'estero e da e per comuni distanti più di Km. 100.

  1. Per il trasporto all'estero, o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune che disti più di 100 km, per essere inumate, tumulate o cremate, le salme dovranno essere racchiuse in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di legno massiccio e dovranno essere osservate scrupolosamente, anche per quanto riguarda il confezionamento del feretro, le disposizioni dell'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
  2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.
  3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.
  4. Il trasporto verso un altro Comune è autorizzato dal Sindaco o dal funzionario da lui incaricato. All’autorizzazione sono allegati:
    1. il permesso di seppellimento;
    2. il verbale rilasciato dall’Autorità Sanitaria o dal personale comunale da questa delegato, da cui risulti l’identificazione del defunto, la corrispondenza del feretro alla normativa vigente, l’eventuale presenza del cofano di zinco, l’eventuale esecuzione di pratiche conservative, l’eventuale causa di morte per malattia infettivo-diffusiva e l’avvenuta consegna all’incaricato del trasporto.
  5. Il trasporto delle ceneri o resti mortali assimilabili non richiede le precauzioni igieniche prescritte per le salme e la stesura del verbale di cui al comma 4.
  6. Per il trasporto all’estero, l’autorizzazione è emessa dall’Autorità governativa sulla base delle convenzioni internazionali in vigore.

Articolo 48
Modalità del trasporto.

  1. Preparato il feretro, il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma, finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.
  2. Durante i trasferimenti funebri il vano contenente il feretro deve essere chiuso da apposite tendine in modo tale da non esporlo alla vista del pubblico.

Articolo 49
Richiamo alla convenzione internazionale di Berlino

  1. Per i trasporti di salme da o per uno degli stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10.2.1937 approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1.7.1937 n. 1397, che prevede il rilascio del passaporto mortuaria si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
  2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la convenzione 28.4.1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16.6.1938 n. 1055.
  3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso stati non aderenti alla citata convenzione di Berlino, si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Articolo 50
Autorizzazione al trasporto.

  1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'Estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode il permesso di seppellimento per le modalità di registrazione di cui all'art. 106, n. 7 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole dell'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23 del Comune di provenienza.

Articolo 51
Tragitto più breve.

  1. Tanto nel caso dell'articolo precedente, quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto possibile, percorrere la strada più corta.

Articolo 52
Trasporto di cadaveri per altri scopi.

  1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 21.10.1975 n. 803.

Articolo 53
Trasporto di ossa umane e resti mortali.

  1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 40 e 46 precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto salme. Le ossa umane e gli altri resti assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
  2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

CAPO VII - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO E PRELIEVO DI PARTE DI CADAVERE
A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

Articolo 54
Rilascio di cadaveri a scopo di studio.

  1. Il rilascio di cadaveri a scopo di studio ed il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico dovranno avvenire sotto l'osservanza delle disposizioni di cui agli art. 40, 41, 42 43 e 44 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

CAPO VIII - CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Articolo 55
Cremazione.

  1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
  2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto
  3. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
  4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa, se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
  5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
  6. La cremazione di resti ossei è consentita qualora siano consenzienti i familiari. Le ossa vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile in legno di spessore inferiore a 20 mm. o di altro materiale combustibile (ad esempio sacco plastico), con l’asportazione preventiva della cassetta di zinco.
  7. Per le ossa contenute in ossario comune e per i resti mortali che provengono da esumazioni ordinarie, nei casi in cui non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo, è il Sindaco a disporre per la cremazione.
  8. L’onere per la cremazione dei resti mortali, secondo i costi determinati per legge dal Ministero della Sanità, è a carico:
    1. del gestore del cimitero comunale, nel caso i resti provengano da esumazioni ordinarie;
    2. dei concessionari dei loculi e tombe di famiglia nei casi previsti dagli artt. 90 e 100 del D.P.R. 10.9.1990 N. 285;
    3. dei richiedenti in ogni altro caso.
Articolo 56
Rimborso del costo a tariffa.
  1. Il Comune sostiene direttamente i costi per la cremazione delle salme di persone aventi in vita residenza nel proprio territorio. Eccezionalmente si accolla i costi per la cremazione di salme di persona di nazionalità estera, non residente in Italia, deceduta nel Comune.
  2. Il Comune sostiene anche le spese per il trasporto ed eventuali altre spese occorrenti per la cremazione e per la fornitura dell’urna cineraria.
  3. Ai famigliari verrà richiesto il rimborso a tariffa come previsto dall’art. 11.

Articolo 57
Urne cinerarie.

  1. Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

Articolo 58
Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere

  1. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Articolo 59
Modalità di costruzione delle urne.

  1. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto.
  2. Comunque le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie delle urne predette sono stabilite nel regolamento comunale di igiene e sanità.

Articolo 60
Trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni.

  1. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 40 e 46, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Articolo 61
Verbale consegna urne cinerarie.

  1. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle Leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 deve risultare da apposito verbale in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di stato civile.
  2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Articolo 62
Autopsie.

  1. Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio della professione.
  2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da questo all'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23 per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.
  3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e all'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23 ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche.
  4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 10.09.1990, n. 285.
  5. Quando nel corso di un’ autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Articolo 63
Imbalsamazione.

  1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo dell'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
  2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
    1. una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
    2. distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo, che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
  3. Il trattamento antiputrefattivo, di cui all'art. 34, è eseguito dall'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23 o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 29, 30, 31 e 32.

Articolo 64
Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività.

  1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di Legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli artt. 9, 69 del D.P.R. 13.2.1964 n. 185 in quanto applicabili.

CAPO IX - INUMAZIONI

Articolo 65
I campi di inumazione

  1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità fatto salvo quanto disposto dal comma 3.
  2. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall’inumazione; le fosse liberate dai resti del precedente feretro si utilizzano per nuove inumazioni. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato da un periodo adeguato, determinato da idonea perizia geologica.
  3. I criteri di utilizzazione delle fosse di cui al comma 1) sono integrati dal presente regolamento comunale al fine di rispettare e valorizzare le tradizioni locali in materia di culto dei morti, sempre che siano garantiti i tempi di mineralizzazione di cui al comma 2); può inoltre venire prolungato il periodo di rotazione di cui al comma 2).

Articolo 66
Casseri provvisori.

  1. Il fossore provvederà alla posa sulla fossa di un cassero provvisorio fornito dal Comune sul quale i famigliari potranno apporre una targhetta con nome e cognome del defunto. Successivamente il cassero sarà sostituito dalla lapide con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto. In difetto vi provvederà il Comune.

Articolo 67
Modalità movimenti di terra.

  1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Articolo 68
Dimensioni delle fosse.

  1. Le fosse per inumazione dei cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.
  2. Le fosse per i cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di m. 1,50 e una larghezza di m. 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
  3. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
  4. La sepoltura dei cadaveri dei bambini di età inferiore ai dieci anni avviene in appositi campi indicati nelle allegate planimetrie. In caso di mancanza di spazi le fosse vengono scavate in successione con quelle per gli adulti; in tal caso le relative lapidi avranno le dimensioni di quelle degli adulti.

Articolo 69
Materiali consentiti per le casse.

  1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno è consentito se autorizzato dal Ministero della sanità, che ha autorizzato l’uso del manufatto denominato BARRIERA, realizzato in materiale biodegradabile, identificato con la sigla MATER-BI-ZI010, in sostituzione della cassa di metallo, nei seguenti casi:
    1. nei feretri, all’interno della cassa di legno, per salme destinate all’inumazione, purché non decedute per malattia infettiva-diffusiva, o per salme destinate alla cremazione, quando vi è trasporto superiore ai 100 km. dal luogo di decesso;
    2. nei feretri, all’interno della cassa di legno, per le salme decedute per malattia infettiva-diffusiva destinate alla cremazione; alle seguenti condizioni:
  2. Il manufatto, di spessore minimo di 40 micron, deve coprire senza soluzione di continuità il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore, ed applicato con colla, senza impiego di chiodi o viti; analogamente il manufatto deve essere applicato con colla al coperchio senza l’impiego di viti o chiodi. Tale uso è limitato all’ambito nazionale, come specificato nel decreto del Ministro della Sanità dell’1.2.1997.
  3. Onde evitare di inumare casse di zinco, si suggerirà alle imprese di adottare detto manufatto "Barriera", oppure di mettere all’esterno del feretro la cassa di zinco nel trasporto superiore al 100 km. onde poterla togliere prima dell’inumazione, oppure di scegliere la soluzione di tumulare il feretro contenente la cassa di zinco nel loculo o tomba di famiglia, anziché nella fossa.
  4. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa per il trasporto, prima dell'inumazione deve essere tolta la cassa di metallo a cura della ditta che ha effettuato il trasporto. Se l’Autorità sanitaria competente non consente l’operazione suddetta, dovranno essere realizzate sulla cassa metallica tagli di opportuna dimensione anche asportando, temporaneamente e se necessario, il coperchio della cassa di legno per tagliare lo zinco all’altezza dei piedi della salma e riporvi sopra il coperchio. Il tal caso comunque la profondità della fossa dovrà essere maggiore di metri 2. L’Autorità sanitaria competente potrà comunque dare indicazioni anche diverse ritenute necessarie.
  5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.
  6. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
  7. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice.
  8. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm..
  9. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
  10. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
  11. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
  12. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Articolo 70
Fosse singole.

  1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Articolo 71
Modalità di sepoltura per inumazione.

  1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o con mezzo meccanico sicuro. Deposto il feretro nella fossa questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 67.
  2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
  3. È pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc..
  4. Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, è consentita l’inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone. Per il trasporto funebre è d’obbligo l’impiego della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa, di legno e di zinco.
  5. Nel caso di aree cimiteriali destinate a sepoltura dei cadaveri di professanti un culto diverso da quello cattolico, il tempo ordinario di inumazione è di 10 anni. Laddove alcune usanze non prevedano esumazione ordinaria (es. gli ebrei) occorre concedere, in via onerosa per i richiedenti, l’area per una durata non superiore a 99 anni, rinnovabile.

Articolo 72
Fiori, aiuole ed arbusti.

  1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso si inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.
  2. È compito e cura del custode, quando le corone di fiori usate per il funerale siano appassite, provvedere al loro smaltimento negli appositi contenitori della nettezza urbana, se non vi provvedono i familiari del defunto.

Articolo 73
Caratteristiche e dimensioni delle lapidi.

  1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci o monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni massime di m. 1,50 di lunghezza, m. 0,60 di larghezza e m. 0,90 di altezza.
  2. Il rimanente spazio destinato alle singole inumazioni fino al limite di m. 2,00 per m. 0,70 viene escluso dal calpestio mediante raccordo con terreno vegetale fra il vialetto e la base della lapide che sarà posta a quota superiore di cm. 10, come da particolare tecnico allegato.
  3. Le lapidi da porre nei campi per le inumazioni dei bambini, se previsti nella planimetria dei cimiteri, devono osservare le seguenti misure: lunghezza = cm. 120, larghezza ed altezza: cm. 50.
  4. I ricordi di cui al comma 1, trascorso il periodo normale di rotazione, con anticipo di un congruo numero di fosse, devono essere rimossi dai famigliari. In difetto vi provvede il Comune che ne diventa proprietario.
  5. Non è soggetta né a concessione né ad autorizzazione comunale la posa, sulle sepolture all’interno dei cimiteri, di lapidi, targhe ed epigrafi che rispettino le norme e le caratteristiche standard prescritte dal presente regolamento, che potranno essere maggiormente dettagliate e specificate con ordinanza del sindaco.
  6. Tutte le lapidi delle tombe e dei loculi riporteranno in basso a sinistra il numero progressivo assegnato dal comune e riportato nella planimetria del cimitero quale segno di identificazione del luogo della sepoltura.
  7. Il Sindaco può concedere ad enti, associazioni o comitati che ne facciano richiesta, di apporre nei cimiteri iscrizioni a ricordo di cittadini ritenuti meritevoli.
  8. Sulle tombe poste nei campi destinati alla mineralizzazione dei cadaveri, estumulati dai loculi o dalle tombe di famiglia, verranno posti a cura del Comune dei cippi o delle lapidi numerate riportanti le generalità del defunto aventi le seguenti dimensioni: cm. 60 di altezza x 30 cm. di larghezza e 3 cm. di spessore in marmo bianco , uguali per tutte le tombe, come verrà stabilito con ordinanza del Sindaco.

CAPO X - SEPOLTURE PRIVATE

Articolo 74
Loculi e aree concedibili ai privati.

  1. Nelle planimetrie allegate al presente regolamento, come detto all'art. 2, sono indicati i luoghi e i numeri di loculi per le tumulazioni e le aree per le sepolture private e le nicchie ossario da concedere ai richiedenti.

Articolo 75
Atto scritto di concessione.

  1. La concessione dei loculi, delle aree private e delle nicchie per le urne cinerarie e le cassette ossario devono risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Articolo 76
Tariffe di concessione.

  1. Le tariffe di concessione riguardanti l'articolo precedente, sono fissate ai sensi dell’art. 11 del presente regolamento.
  2. Ai proprietari di aree o loculi per sepolture private a concessione perpetua, che intendono retrocedere volontariamente, l’Amministrazione comunale potrà concedere un indennizzo in denaro di euro 500,00.

A) T U M U L A Z I O N I

Articolo 77
Obbligo di duplice cassa.

  1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10.09.1990, n. 285.
  2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Articolo 78
Modalità concessione dei loculi.

  1. I loculi sono capaci di un solo feretro.
  2. La concessione individuale avviene all'atto della morte, su richiesta dei famigliari e ha la durata di anni 30 dalla data del decesso.
  3. L'assegnazione dei loculi richiesti avviene a cura del custode, che dovrà seguire l'ordine cronologico senza soluzione di continuità per ogni riquadro, partendo dalla prima fila in basso a sinistra in ordine orizzontale.
  4. La concessione non potrà essere rinnovata alla scadenza.

Articolo 79
Collocazione dei feretri nei loculi e uso delle nicchie cinerarie.

  1. La collocazione del feretro nel loculo concesso avverrà a cura del custode del cimitero che vi provvederà con idonea attrezzatura.
  2. La chiusura del loculo verrà fatta a cura del l’addetto comunale con mattoni di spessore non inferiore ai 15 cm. intonacati nella parte esterna o con elemento di cemento armato vibrato di spessore non inferiore ai cm. 3, sigillato con cemento, in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.
  3. A richiesta dei familiari del defunto, possono essere collocate nei loculi singoli e nei loculi delle tombe di famiglia, se lo spazio lo consente, anche cassettine di zinco sigillate contenenti i resti mortali di familiari esumati, e le urne cinerarie con indicato sulle stesse le generalità del defunto, a cui appartenevano.
  4. Nelle nicchie ossario saranno deposte le urne per le ceneri e le cassettine-ossario di zinco, avendo cura che il nome e cognome, data di nascita e morte del defunto vengano evidenziate sulla targhetta sovrapposta. In ogni nicchia è possibile, se lo spazio lo consente, deporvi più urne o cassettine ossario a richiesta dei familiari. La concessione di tali nicchie avrà durata ventennale; alla scadenza potrà essere rinnovata per altri 15 anni, senza la possibilità di ulteriori proroghe; l’assegnazione avverrà secondo le modalità previste per l’assegnazione dei loculi, pagando la relativa tassa. Sulla piastra, che chiude la nicchia, potranno essere apposti i nomi, una luce votiva e un piccolo porta fiori a cura dei familiari L’addetto comunale provvederà a richiudere la nicchia con l’apposita piastra in marmo.
  5. Le urne cinerarie non possono essere inumate nei campi comuni; in caso di apposita richiesta in vita del defunto o dei suoi familiari l’urna potrà essere inumata, se collocata prima all’interno di un manufatto di cemento o metallo ermeticamente chiuso ed il tutto inumato in una tomba di qualche familiare.
  6. Le nicchie ossario saranno concesse all’atto della cremazione di salme o di esumazione dei resti mortali su domanda di familiari o eredi, iniziando dalla fila in basso, da sinistra a destra dell’arcata, e salendo in linea orizzontale.
  7. Nella stessa nicchia vi possono essere collocate più urne cinerarie, se ci stanno, versando per ognuna la relativa tassa ridotta.
  8. La cessazione della concessione della nicchia decorre dalla data di reposizione della prima urna o cassettina ossario, che vi è stata tumulata.

Articolo 80
Decorazioni, abbellimenti ed iscrizioni.

  1. Le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porsi sulle lapidi dei loculi ed eventuali oggetti mobili non potranno sporgere dalla lapide oltre i 15 cm.
  2. Per lo scopo potrà essere utilizzato l'elemento decorativo anonimo posto in opera dal Comune a chiusura provvisoria dei loculi non ancora utilizzati.

B) TOMBE DI FAMIGLIA

Articolo 81
Aree destinate nelle planimetrie.

  1. Nelle planimetrie allegate al presente regolamento ai sensi dell'art. 2 sono indicate per ognuno dei tre cimiteri le aree che il Comune può concedere temporaneamente ai privati e ad enti per la costruzione di sepolture private per famiglie o collettività o per tombe monumentali o per inumazioni private.
  2. Per ognuna di dette aree viene indicato in apposito allegato:
    1. le misure dell'area;
    2. il nome e cognome e complete generalità del concessionario, gli estremi dell'atto di concessione con la scadenza, oppure la disponibilità dell'area alla concessione;
    3. il tipo di sepoltura previsto e il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro;
    4. eventuali indicazioni per la redazione del progetto esecutivo, che potranno essere elaborate anche in futuro da parte dell’ufficio tecnico e dell’ufficio di polizia mortuaria.
  3. L’area assegnata può essere utilizzata anche come campo privato d’inumazione. In tal caso si applicano, per quanto possibile, tutte le norme previste dal titolo IX°, con possibilità di esclusione dello spazio interfossa tra le fosse contigue per un campetto a due fosse.

Articolo 82
Durata della concessione di aree.

  1. Le concessioni previste all'art. 81 sono a tempo determinato ed hanno la durata di anni 30, salvo rinnovo.
  2. Scaduto tale periodo gli interessati dovranno chiederne la conferma: e ciò perché consti sempre all'autorità comunale, che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
  3. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975 n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
  4. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito all'art. 88 del citato D.P.R. n. 285.

Articolo 83
Costruzioni nelle aree private date in concessione.

  1. Le costruzioni nelle aree private date in concessione dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere della Commissione Edilizia e dell'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
  2. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.
  3. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere dell'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23.

Articolo 84
Possibilità di concessione.

  1. Le aree per le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
    1. ad una o più persone per esse esclusivamente;
    2. ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
    3. ad enti, corporazioni, fondazioni.
  2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
  3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere la concessione di utilizzo della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
  4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia, di cui alla lettera b) del presente articolo, sono compresi:
    1. gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
    2. i fratelli e le sorelle consanguinei;
    3. il coniuge.
  5. A seguito di motivata richiesta dei concessionari il sindaco potrà autorizzare anche la sepoltura di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari, dietro pagamento al Comune di una somma uguale alla tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali.
  6. Non potrà essere fatta concessione di aree di sepoltura privata a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone contemplate nel relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

CAPO XI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 85
Esumazioni ordinarie e straordinarie.

  1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
  2. Le prime si fanno allo scadere del periodo normale di rotazione. Con l'occasione devono essere rimosse anche le lapidi di un congruo numero di fosse prossime per consentire i lavori di movimento terra, applicando le disposizioni di cui all'art. 88, al fine di scavare le nuove fosse per dar luogo ad altre sepolture. Se trattasi di sepoltura privata l'esumazione ordinaria avrà luogo alla scadenza della concessione.
  3. Le esumazioni straordinarie si fanno qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per disseppellire i cadaveri al fine di provvedere al loro trasporto in altre sepolture o alla cremazione.
  4. Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale potrà:
    1. permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
    2. essere trasferito in altra fossa nel campo indecomposti in contenitori di materiale biodegradabile;
    3. essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile. Sull’esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.
  5. Per i resti mortali da reinumare è consentito addizionare direttamente sui resti mortali stessi e/o nell’immediato intorno del contenitore particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.
  6. Il tempo di reinumazione viene stabilito in:
    1. cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
    2. due anni nel caso si faccia ricorso all’impiego di dette sostanze biodegradanti.

Articolo 86
Divieto apertura dei feretri.

  1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

Articolo 87
Esumazioni ordinarie.

  1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto periodo normale di rotazione, vengono regolate dal Sindaco che vi provvede tramite il custode del cimitero, seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupati.

Articolo 88
Rinvenimenti.

  1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvengono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbaiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.
  2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco recante il nome e cognome del defunto a mente del precedente art. 53, comma 1. Le cassette possono essere poste nelle nicchie di cui ai precedenti artt. 78 e 79 predispostenei tre cimiteri oppure nel loculo, accanto al feretro di qualche familiare, se c’è lo spazio sufficiente oppure in sepolture private. Non sussistendo richieste in tal senso le ossa saranno deposte nell’ossario comune oppure lasciate nella fossa.
  3. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia, che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.
  4. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) dell’art. 7 comma 2 del D. Lgs. 5.2.1997 n. 22 sono considerati da tale decreto legislativo rifiuti urbani.
  5. A richiesta dei familiari, il Sindaco può permettere che i resti mortali rinvenuti al momento delle esumazioni ordinarie vengano raccolti in cassettine di legno e deposti nella tomba di altro familiare alla profondità di 1 metro, secondo una longeva tradizione locale, non sussistendo controindicazioni di carattere sanitario.

Articolo 89
Estumulazioni ordinarie.

  1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione ed anch'esse sono regolate dal Sindaco.
  2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
  3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.
  4. Qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione può provvedersi all'immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere dell'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23.

Articolo 90
Esumazioni straordinarie.

  1. Le esumazioni straordinarie devono essere ordinate dall'Autorità Giudiziaria; per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare, possono essere autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza dell'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23 e del custode.
  2. Il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura della ditta incaricata, osservando tutte le norme che potessero essere suggerite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia, e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.
  3. Le esumazioni straordinarie, a richiesta dei familiari, per trasporto salma in altri cimiteri o per ordine dell’Autorità Giudiziaria saranno eseguite a cura di ditta all’uopo incaricata con spese a carico dei richiedenti.

Articolo 91
Estumulazioni straordinarie.

  1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, l'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23 constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza pregiudizio per la pubblica salute.
  2. Qualora l'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23 constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui al precedente art. 85.
  3. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno caso per caso dettate dall'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23, e che devono essere inserite nella stessa ordinanza del Sindaco all'uopo emessa, ai termini dell'art. 84 del Regolamento di Polizia Mortuaria 21.10.1975 n. 803. Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.
  4. Per i trasporti fuori comune delle salme esumate in tutti i casi è applicata la cassa di zinco, anche esterna a quella di legno.

Articolo 92
Verbale delle operazioni.

  1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.
  2. Al momento della presentazione della domanda, i richiedenti l’esumazione o l’estumulazione sono invitati a dichiarare se sussiste la possibilità di rinvenire oggetti preziosi o ricordi personali. Se tali oggetti vengono rinvenuti, essi sono consegnati ai richiedenti con redazione di apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato ai richiedenti stessi e l’altro conservato agli atti dell’ufficio.
  3. Tutti gli oggetti preziosi e i ricordi personali non richiesti dai familiari seguono la destinazione della salma. Del rinvenimento viene comunque redatto un verbale che viene conservato agli atti dell’ufficio. È fatto assoluto divieto al personale cimiteriale di trattenere per sé gli oggetti di cui al presente articolo.

Articolo 93
Caso di morte per malattia infettiva.

  1. È proibita l'esumazione del cadavere di individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che l'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23 abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Articolo 94
Divieto di esumazione straordinaria.

  1. Ad eccezione dei casi in cui vengono ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Articolo 95
Divieto di intervento sulle salme.

  1. È vietato eseguire alle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
  2. Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria o all'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23 chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Articolo 96
Modalità da tenersi in caso di esumazione o estumulazione straordinaria.

  1. Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è inumato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa, oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.
  2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto, e passate le corde sotto di essa questa verrà sollevata con mezzi meccanici.
  3. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
  4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, la inumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà pure essere disinfettata con l’acqua di calce e con soluzione di creolina e così tutto il terreno circostante, ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 per mille. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano, dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di eguale tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato finito il servizio.
  5. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie non sono servizi erogati dal comune e non entrano nel tariffario comunale. Esse sono eseguite a cura e spese dei richiedenti da parte di ditte da loro appositamente incaricate.Il servizio di assistenza e custodia previsto dall’art. 90 è rimborsato a tariffa ai sensi dell’art. 11.

CAPO XII - POLIZIA DEL CIMITERO

Articolo 97
Esecuzione di opere.

  1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco, ad esclusione di quanto previsto dagli artt. 68 e 73.

Articolo 98
Apertura dei cimiteri.

  1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni della Giunta comunale che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Articolo 99
Introduzione di animali o veicoli.

  1. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. È assolutamente vietato l'introduzione dei cani, o di altri animali anche se tenuti a catena o al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati da persone adulte. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime senza attraversare le fosse.

Articolo 100
Cura e pulizia dei viali.

  1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel migliore ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

Articolo 101
Cura delle lapidi.

  1. È lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc..
  2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero, qualora dietro avviso del custode non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Articolo 102
Rimozione di ornamenti.

  1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni volta che le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo o in contrasto con le dimensioni massime previste nell'art. 66; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Articolo 103
Divieto di asportazione.

  1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone salvo che non si tratti di qualche fiore che a giudizio del custode viene trattenuto come ricordo al momento della inumazione delle salme nel cimitero.

Articolo 104
Divieto di danni.

  1. È assolutamente proibito recare danno o sfregio alle lapidi, ai muri, alle cappelle e a qualsiasi altra opera.
  2. Il Comune non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo improprio. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del codice civile, salvo che l’illecito non rilevi penalmente.

Articolo 105
Divieto di assistenza alle esumazioni straordinarie.

  1. Salvo che i parenti autorizzati, è vietato assolutamente a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Articolo 106
Obbligo di contegno decoroso.

  1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente sarà, dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana, diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di Legge.

CAPO XIII - CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI

Articolo 107
Competenze e attribuzioni.

  1. Spettano all'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23 le competenze in materia di igiene e la sanità.per quanto riguarda i cimiteri.
  2. Si rimanda al regolamento organico del personale dipendente ed alle disposizioni amministrative per tutto quanto riguarda le competenze del personale comunale in materia di polizia mortuaria.
  3. Le funzioni di custode del cimitero e le mansioni di addetto comunale previste in questo regolamento e compatibili con le attività esternalizzate di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione ordinarie ed altre attività date all’esterno sono affidate al responsabile della ditta appaltatrice.

Articolo 108
Compiti dei custodi.

  1. Il custode del cimitero, come tale, è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del medesimo, nonché la tenuta dei registri.
  2. Custodisce la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali del cimitero.

Articolo 109
Adempimenti e doveri dei custodi.

  1. Il custode del cimitero deve:
    1. dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
    2. segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
    3. curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
    4. curare la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi fra le tombe;
    5. curare la pulizia dei portici dei locali ed in genere di tutto il cimitero;
    6. provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei ceppi, croci ecc.;
    7. tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti, né permettere che avvenga il seppellimento senza che gli venga consegnato analogo permesso con i documenti prescritti a seconda del caso;
    8. eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme;
    9. avvertire l'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23 per tutte quelle necessità che si presentano in linea sanitaria eseguendo tosto tutte quelle operazioni che questi gli impartirà.
  2. Il personale addetto alle funzioni cimiteriali è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione di infortuni e di malattie connesse con l’attività svolta. Al personale è garantita la periodica partecipazione a corsi di prevenzione igienico-sanitaria.
  3. L’Amministrazione comunale è tenuta a mettere in atto tutti gli accorgimenti possibili e conosciuti ed a dotare il personale delle attrezzature, dei materiali e dei capi di vestiario idonei ad agevolare il loro lavoro, ad assicurare l’igiene, la pulizia e il decoro delle operazioni che è chiamato a svolgere e a limitarne gli aspetti sgradevoli.

CAPO XIV - SANZIONI

Articolo 110
Sanzioni.

  1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 21 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  2. Le altre infrazioni alle norme del presente regolamento, nonché a quelle in esso richiamate, - salvo che il fatto non costituisca reato - saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 come disposto dall’art. 7/bis del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche.

CAPO XV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 111
Assegnazioni gratuite di tombe di famiglia nel cimitero di Storo.

  1. Le due tombe di famiglia, la cui ricostruzione è prevista nel cimitero di Storo, sono gratuitamente assegnate secondo le norme ordinarie alle due famiglie che ne erano di fatto in possesso prima dell'inizio dei lavori di ristrutturazione.
  2. Gli oneri per il ripristino delle tombe di famiglia con i relativi monumenti funebri, assegnate ai sensi del precedente comma, sono a carico del Comune.
  3. Per la durata della concessione si assume come data di inizio quella del primo gennaio 1990.
  4. Analogamente si assegnano le due tombe di famiglia poste ai lati della scalinata centrale nel cimitero di Darzo ai proprietari delle preesistenti due tombe di famiglia soppresse per la costruzione della scalinata di collegamento alla parte ampliata del cimitero di Darzo. Tale sanatoria viene a cessare all’atto dell’estumulazione delle salme ivi deposte. La durata della concessione è quella prevista dall’atto stipulato.

Articolo 112
Assegnazione di loculi.

  1. In deroga alla norma generale stabilita all'articolo 76, comma 2, i primi tre loculi potranno venire assegnati secondo le norme ordinarie del regolamento alle tre salme per le quali esiste già formale richiesta agli atti del comune, presentata, per particolari ragioni, antecedentemente all'approvazione del presente regolamento.
  2. A sanatoria di situazioni pregresse di collocazione feretri in loculi senza il rilascio da parte del Comune della relativa concessione, che a tutt’oggi non è stata rilasciata, in deroga alla norma generale stabilita dall’art. 78, comma 2, si ritiene come rilasciata la concessione per l’occupazione nel cimitero di Darzo dei loculi n. 1, 4, 5, 21, 24, 37, 41, 45, 49 e 57 con durata trentennale decorrente dalla data del decesso delle salme ivi tumulate alla data di approvazione del presente regolamento.
  3. Così pure si intende rilasciata in sanatoria la concessione per la tomba di famiglia n° 9 posta nel cimitero di Darzo e la n° 10 posta nel cimitero di Lodrone.

Articolo 113
Rinvio.

  1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, N. 285 e nel T.U. della Legge Sanitaria, approvato con Regio Decreto 27.7.1934 n. 1265.

Articolo 114
Entrata in vigore.

  1. Il presente regolamento entrerà in vigore subito dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di Legge. Da tale data cesserà di avere vigore il regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 30 gennaio 1989, modificato con delibera consiliare n. 44 del 27 giugno 1989.

Art. 115
Lutto cittadino ed esequie pubbliche

  1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte di cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività oppure in caso di eventi mortali provocati da avvenimenti catastrofici od eccezionali, che abbiano portato lutto nelle famiglie del Comune. Il Sindaco può eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione di esequie pubbliche.
  2. Il lutto cittadino consiste nell’esposizione delle bandiere a mezz’asta dal Municipio e dagli edifici comunali, nell’affissione di annunci funebri, in cui il Sindaco esprime a nome dell’Amministrazione comunale la pubblica partecipazione di cordoglio per l’avvenimento luttuoso e nel far risuonare i rintocchi funebri della campana, secondo la tradizione locale.
  3. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.
  4. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell’allestimento della camera ardente in luogo pubblico, ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade del paese e nella cerimonia religiosa o laica, ove il Sindaco pronuncia l’orazione funebre. Durante la cerimonia funebre viene portato lo stendardo del Comune parato a lutto.
  5. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del Comune.
  6. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali, che abbiano riguardato persone non cittadine, ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza, suscitando vasto cordoglio.
  7. Il lutto cittadino e le esequie pubbliche sono decretate dal Vicesindaco per il decesso del Sindaco in carica.
  8. Per il decesso del Sindaco, dei consiglieri e assessori in carica e di coloro che abbiano rivestito la carica di Sindaco è disposto un servizio d’onore di un plotone di vigili del fuoco volontari accanto alla bara.
  9. Il Sindaco dispone la pubblicazione di necrologi secondo il suo apprezzamento e le consuetudini locali. Può altresì esprimere la partecipazione del Comune con corone di fiori, munite dei nastri cittadini con la scritta "Il Comune di Storo".

Art. 116
Disposizioni generali

  1. Le salme devono essere sepolte o cremate entro dieci giorni dal decesso. In caso di mancanza di familiari, o qualora i familiari o loro incaricati non diano indicazioni circa lo svolgimento delle esequie e della sepoltura, si procede all’inumazione come previsto all’art. 38.
  2. È ammesso il deposito provvisorio del feretro contenente il defunto, oltre il predetto termine in un loculo libero del cimitero, unicamente nei seguenti casi:
    1. effettuazione di lavori di ripristino della tomba privata destinata ad accogliere il defunto;
    2. presenza di una richiesta del defunto o per il defunto di una concessione di sepoltura privata con progetto approvato ed in fase di realizzazione;
    3. per il trasporto all’estero in attesa delle documentazioni necessarie.
  3. La tumulazione provvisoria è effettuata con il doppio feretro di legno e zinco debitamente chiusi e saldati e la durata massima consentita è per i casi di cui al punto a) del comma precedente tre mesi, punto b) sei mesi; punto c) un mese. Scaduti i termini senza che gli interessati abbiano provveduto alla sistemazione definitiva, si provvede, previa diffida, all’inumazione della salma in campo comune.

Art. 117
Obblighi del comune

  1. L’Amministrazione comunale risponde dei danni arrecati direttamente dal proprio personale durante l’esecuzione di operazioni cimiteriali o comunque di lavori di pulizia e manutenzione dei cimiteri verso monumenti funebri, lapidi, targhe ed ornamenti degli stessi.
  2. È dovere del personale adoperarsi, affinché i lavori siano eseguiti con la massima cautela e rispetto dei manufatti funebri, mettendo in atto qualsiasi accorgimento idoneo ad evitare danneggiamenti ed imbrattamenti.
  3. Il Comune non risponde della sottrazione degli ornamenti ed oggetti deposti sulle tombe.
  4. Le lapidi dei campi comuni e delle sepolture private in terra che, in seguito ad assestamento naturale del terreno manifestano dei cali e delle rotture, sono sistemate e riparate a cura e spese dei proprietari, senza nessun coinvolgimento oneroso dell’amministrazione comunale, spettando unicamente agli addetti comunali il compito del riporto di terreno ove occorre.

Art. 118
Zone di rispetto cimiteriali

  1. Gli edifici esistenti nella fascia di rispetto cimiteriali possono essere ricostruiti e trasformati senza aumento di volume nei limiti delle norme urbanistiche. Gli edifici esistenti possono altresì essere ampliati al fine di migliorarne le condizioni di utilizzo, purché la distanza dell’ampliamento rispetto al cimitero non sia inferiore a quella dell’edificio preesistente, nel rispetto degli strumenti di pianificazione in vigore e fermo restando il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, come previsto dall’art. 75, comma 4, L.P. 11.9.1998 n. 10.

Art. 119
Sistemazione ed ampliamento dei cimiteri

  1. L’approvvigionamento di acqua potabile e la dotazione di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero sono assicurati nei nuovi cimiteri e nei cimiteri esistenti in caso di loro ampliamento e ristrutturazione ((art. 75 comma 5 L.P. 11.9.1998 n. 10).
  2. I cimiteri esistenti, anche in caso di ampliamento, possono mantenere la recinzione nella forma e nelle dimensioni precedenti ai sensi dell’art. 75 comma 6 L.P. 11.9.1998 n. 10.

Art. 120
Strutture in consorzio

  1. Il Comune può costituirsi in consorzio coi comuni contermini ai fini di dotarsi di depositi di osservazione ed obitori, camere mortuarie e sale autopsie, previsti dal D.P.R. 10.9.1990 n. 285 (art. 75 comma 7 L.P. 11.9.1998 n. 10).

Art. 121
Progetti tombe di famiglia

  1. È fatto obbligo di presentare in Comune entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento un progetto aggiornato con elaborati grafici delle tombe di famiglia, con indicati i numeri dei posti occupati con ogni informazione utile al riguardo ed il numero dei posti ancora liberi.
  2. I progetti aggiornati sono soggetti alle procedure di riapprovazione, come previsto all’art. 83.
  3. In caso di mancata presentazione del progetto o in caso di mancata riapprovazione dello stesso è fatto divieto di nuove sepolture.
  4. Per particolari e motivate necessità il Sindaco potrà di caso in caso prorogare il termine di 6 mesi.

Art. 122
Lapidi comunali per iscrizioni ricordo

  1. Nei cimiteri comunali di Storo, Darzo e Lodrone sono poste a cura dell’Amministrazione comunale delle lapidi in marmo da utilizzare per l’apposizione delle generalità dei defunti che avevano avuto sepoltura nel cimitero, il cui ricordo si vuole perpetuare anche dopo la loro esumazione od estumulazione, a richiesta dei familiari od eredi.
  2. Tale utilizzazione può essere riservata anche per ricordare persone decedute all’estero, che in vita erano state residenti nel Comune di Storo oppure risultavano iscritte nell’AIRE di questo Comune.
  3. Ad avvenuta esumazione od estumulazione i familiari o gli eredi del defunto possono presentare domanda in Comune per l’utilizzazione di uno spazio sulle lapidi messe a disposizione dall’Amministrazione comunale, al fine di apporvi il nome e cognome del defunto con l’anno di nascita e di morte ed un eventuale fotografia. La domanda deve essere sottoscritta da un familiare od erede e reca l’autorizzazione da parte del funzionario responsabile con l’assegnazione dello spazio. Le relative operazioni sono a carico del richiedente,
  4. Lo spazio per terra sotto dette lapidi può essere occupato da lumini o vasi di fiori solo nella prima settimana di novembre; per il restante periodo dell’anno è vietato collocarvi lumini e fiori.
  5. Il Comune si riserva il diritto di modificare la posizione di tali lapidi all’interno del cimitero, qualora fossero di intralcio all’esecuzione di opere cimiteriali ovvero per una collocazione più idonea e funzionale delle stesse. Spetta al Comune decidere nel tempo la rimozione di dette lapidi senza obblighi verso i richiedenti.

Il presente regolamento, è stato approvato nella versione aggiornata con delibera n. 56 del 22 dicembre 2003

IL SEGRETARIO
dr. Giovanni Berti