REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE E LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità e contenuti

1. - Il presente regolamento stabilisce le modalità per l’attuazione delle forme di consultazione e partecipazione previste dagli articoli 93 e 95 del testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/leg e dal titolo VI dello statuto, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all’amministrazione del Comune.

Art. 2

Istituti di consultazione e partecipazione dei cittadini

1. In conformità a quanto stabilito dallo statuto la consultazione e la partecipazione dei cittadini, relativa all’amministrazione del Comune, è assicurata dai seguenti istituti:

2. Gli istituti predetti possono essere attivati nei confronti di tutta la popolazione, di particolari categorie e gruppi sociali o cittadini residenti in ambiti territoriali delimitati, in relazione all’interesse generale o specifico e limitato degli argomenti .

CAPO II - ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

Art. 3

Istanze

1. L’istanza costituisce formale richiesta scritta rivolta al sindaco da singoli cittadini, associazioni ed organismi di partecipazione, allo scopo di sollecitare audizioni da parte di rappresentanti dell’Amministrazione, di chiedere ragioni su singoli aspetti dell’attività amministrativa, ovvero di produrre memoria sui contenuti di atti da adottare.

2. Solo effettivi interessi collettivi, in materia di competenza comunale, possono essere oggetto di istanza.

3. Nell’istanza è indicato il recapito del soggetto cui va inoltrata la risposta dell’Amministrazione nel termine di trenta giorni.

Art. 4

Petizioni

1. La petizione rappresenta la formale domanda sottoscritta da almeno cento cittadini o da almeno tre associazioni iscritte all’albo per esporre comuni necessità e chiedere adeguati provvedimenti amministrativi.

2. Il sindaco, cui la petizione è rivolta, sottopone la questione al competente ufficio dell’Amministrazione, che procede al suo esame e predispone le modalità di intervento del Comune.

3. Ove l’esame istruttorio si concluda con esito favorevole, e l’accoglimento della petizione comporti l’adozione di atti deliberativi degli organi elettivi ovvero di determinazioni dei dirigenti, la decisione sul relativo provvedimento deve essere assunta entro i termini fissati dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.

4.  Qualora l’esame si concluda con esito negativo, il relativo provvedimento di diniego deve essere motivato e comunicato alla associazione o al cittadino primo firmatario o referente

Art. 5

Proposte

1. Gli elettori del Comune, nella percentuale del 5% fissata dall’art. 49 dello statuto possono avanzare proposte per l'adozione di provvedimenti amministrativi. Ogni proposta determina le persone che rappresentano i firmatari, in numero non superiore a cinque.

2. Il sindaco trasmette le proposte, munite dei pareri di legge entro 30 giorni dalla presentazione, all'organo competente per gli ulteriori provvedimenti previsti dalla citata norma statutaria.

CAPO III - ASSEMBLEE PUBBLICHE E LE DELEGAZIONI FRAZIONALI

Art. 6

Finalità

1. La consultazione della popolazione mediante assemblee pubbliche ha per fine l’esame di proposte, problemi ed iniziative che investono i diritti e gli interessi della popolazione.

2. La convocazione dell’assemblea può avvenire per iniziativa dell’Amministrazione comunale.

3. Le assemblee pubbliche indette dall’Amministrazione comunale sono presiedute dal sindaco o dal Presidente del Consiglio.

4. All’assemblea può assistere un dipendente comunale incaricato di svolgere funzioni di segreteria.

5. La partecipazione all’assemblea è aperta a tutti i cittadini ai quali è assicurata piena libertà d’espressione, d’intervento e di proposta, secondo l’ordine dei lavori approvato all’inizio dell’assemblea, su proposta del presidente.

Art. 7

Le delegazioni frazionali

1. Ai sensi dell’art. 46 comma 3 dello statuto la partecipazione del comune si realizza anche nell’articolazione del comune nelle frazioni di Darzo e di Lodrone con Riccomassimo.

2. Per ognuna delle due frazioni viene istituita una delegazione composta da tre cittadini residenti nelle rispettive frazioni, nominati dal sindaco a seguito di consultazione informale come previsto al capo seguente, e per la durata fissata nel mandato.

3. I compiti delle delegazioni frazionali sono:

4. Ogni delegazione frazionale si dovrà organizzare in modo autonomo. I suoi membri provvederanno a nominarsi nella prima riunione un capo delegazione, cui spetterà il compito di mantenere i rapporti con la Giunta e, qualora se ne ravvisasse l’opportunità, con il Consiglio comunale. È compito del capo delegazione presiedere le riunioni della delegazione, tenere regolari verbali, nonché un registro con annotate le fasi più importanti della vita dell’istituzione.

5. Le delegazioni si riuniranno ogni qualvolta uno dei membri lo richieda al sindaco o al capo delegazione o anche contro richiesta scritta di almeno cinque cittadini della frazione. Tale richiesta di convocazione dovrà naturalmente indicarne le motivazioni. La prima riunione della delegazione è convocata dal sindaco entro 60 giorni dalla sua costituzione. Le convocazioni successive saranno indette dal capo delegazione o dal sindaco e dovranno essere pubblicizzate tramite avviso all’albo comunale ed a quello delle frazioni interessate.

6. La carica di membro della delegazione è da considerarsi gratuita. Eventuali spese di funzionamento della delegazione sono a carico del Comune.

CAPO IV - ALTRE FORME DI CONSULTAZIONE INFORMALE

Art. 8

Finalità e metodi

1. Ai sensi degli articoli 46 comma 4 e 48 comma 7 dello statuto sono previste forme di consultazione informale per conoscere le opinioni della popolazione o di campioni di essa o di particolari settori o categorie o gruppi.

2. La consultazione informale può essere effettuata nei confronti:

3. La consultazione informale può avvenire mediante distribuzione e successiva raccolta o recapito in luoghi e tempi indicati di questionari o altri formulari da compilare oppure con invito ai cittadini a presentarsi in un certo giorno e luogo a compilare e depositare in urne apposite schede.

4. La consultazione informale viene indetta ed organizzata in ogni suo aspetto dal sindaco per iniziativa diretta o su invito della giunta o del consiglio o di almeno duecento cittadini che abbiano sottoscritto apposita petizione in tal senso. Il sindaco comunica al cittadino primo firmatario o a quello indicato come referente i motivi dell’eventuale mandato accoglimento dell’invito; ogni consigliere, esercitando il diritto di iniziativa, può trasformare in mozione o proposta consigliare la richiesta dei cittadini, seguendo le procedure previste dal regolamento interno del consiglio comunale.

5. L’utilizzazione dei risultati della consultazione è rimessa, sotto ogni aspetto, all’ap­prezzamento ed alle valutazioni discrezionali della giunta o del consiglio secondo le rispettive competenze.

CAPO V - FORME DI VALORIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONISMO

Art. 9

Interventi a favore dell’Associazionismo

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione tra i cittadini mediante:

2. Il Comune può affidare a libere associazioni la gestione di strutture, servizi pubblici o di iniziative di interesse pubblico.

3. In applicazione di quanto affermato all’art. 47 comma due dello statuto viene stabilito il principio della gratuità della concessione in uso di attrezzature, strutture e locali propri o dei quali il comune ha comunque la disponibilità, alle associazioni iscritte all’albo, come stabilito nei regolamenti citati all’art. 11, fatta salva la facoltà della giunta comunale di chiedere un canone di affitto a quelle associazioni che dispongono di entrate proprie e di possibilità economiche.

Art. 10

Albo delle Associazioni

1. Viene istituito l’albo comunale delle associazioni, cooperative sociali, comitati e Enti

2. Per l’iscrizione all’albo le associazioni devono presentare un proprio statuto da cui risultino:

3. L’iscrizione all’albo è condizione necessaria perché il Comune possa attivare gli interventi previsti all’articolo precedente.

Art. 11

Modalità di iscrizione

1. In sede di prima applicazione sono iscritte d’ufficio previa integrazione della documentazione richiesta gli enti e associazioni che ricevono contributi correnti sui benefici del regolamento recante criteri generali e modalità per la concessine di sovvenzioni, contributi sussidi e ausili finanziari e attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, approvato dal consiglio comunale nella versione vigente nella seduta del 23 gennaio.1997 con deliberazione n. 4 o che beneficiano di una sede concessa a norma del regolamento concernente criteri generali e modalità per l’uso dei locali nei centri civici comunali di Storo Darzo e Lodrone approvato dal consiglio comunale nella medesima seduta con deliberazione n. 5.

2. Le nuove iscrizioni sono disposte d’ufficio a seguito della prima concessione di benefici economici o di locali o attrezzature in conformità a i citati regolamenti.

3. Si deroga dall’obbligo dello statuto per le associazioni che beneficiano di contribuzione corrente a carico del bilancio comunale e che sono contemplate negli articoli 35, 46 e 56 comma 1 del regolamento per la concessione dei contributi qui sopra citato.

Art. 12

Collaborazione con gli organi del Comune

1. Le associazioni di cui agli articoli precedenti, nonché i comitati spontanei costituiti per la tutela di particolari interessi collettivi locali, hanno diritto di essere sentiti dall’Amministrazione comunale, in ordine agli interessi di cui sono portatori.

CAPO VI - REFERENDUM - NORME GENERALI

Art. 13

Finalità

1. Il referendum è istituto di partecipazione popolare previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto comunale e dal presente regolamento.

2. Il referendum consultivo deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo statuto comunale.

3. Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d’interesse generale della comunità.

Art. 14

Consultazione di una parte della popolazione

1. Il referendum può essere effettuato per la consultazione di una parte della popolazione, insediata su un ambito delimitato del territorio comunale, quando l’oggetto riguarda esclusivamente quella zona ed i suoi abitanti ed il pronunciamento richiesto non è suscettibile di produrre effetti che si estendono all’intera comunità, tali da modificare le condizioni che rendono omogenea ed equamente ordinata l’attività del Comune rispetto all’intera collettività alla quale è preposto.

2. L’ambito della consultazione deve essere possibilmente definito tenendo conto dei confini delle sezioni elettorali.

Art. 15

Referendum ammessi - Data di effettuazione

1. In ogni anno possono essere ammessi al massimo n° 4 referendum, secondo quanto stabilito dallo statuto.

2. Le consultazioni referendarie vengono effettuate una sola volta all’anno, riunite in un’unica giornata di domenica non in coincidenza con altre operazioni di voto.

3. La data per l’effettuazione dei referendum è stabilita dal sindaco, sentita la Conferenza dei capi gruppo consiliari ed i comitati promotori dei referendum d’iniziativa popolare, almeno quarantacinque giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni, con la pubblicazione del manifesto previsto all’art. 20.

4. Il referendum non può aver luogo quando il Consiglio comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

Art. 16

Iniziativa referendaria

1. Il referendum è indetto dal sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale:

2. Le modalità per l’esercizio dell’iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

Art. 17

Iniziativa del Consiglio comunale

1. L’iniziativa del referendum può essere assunta dal Consiglio comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.

2. La proposta per indire la consultazione referendaria, munita dei pareri di legge che devono tenere conto dei limiti e tempi previsti all’art. 15, è iscritta nell’ordine del giorno del Consiglio comunale, che delibera a maggioranza dei consiglieri assegnati.

3. La proposta di cui al precedente comma è corredata dal preventivo della spesa per l’effettuazione del referendum, predisposto dal ragioniere con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione. Il ragioniere correda la proposta con l’attestazione di copertura finanziaria della spesa.

4. La deliberazione adottata d’iniziativa del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito - o dei quesiti - da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e stanzia i fondi necessari per l’organizzazione del referendum.

5. Nel caso che il referendum sia limitato ad una parte della popolazione, la deliberazione deve precisare la delimitazione territoriale e le sezioni elettorali i cui iscritti partecipano alla consultazione.

Art. 18

Iniziativa dei cittadini

1. I comitati composti da almeno cinque cittadini elettori, che intendono promuovere un referendum, sottopongono preventivamente al sindaco il quesito e l’illustrazione delle finalità della consultazione. Quando la consultazione referendaria è richiesta per una parte della popolazione, deve essere indicata la delimitazione del territorio, tenendo possibilmente conto dei confini delle sezioni elettorali.

2. Il sindaco invita il segretario comunale a pronunciarsi sull’ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo statuto ed il presente regolamento. Ove si ritengano necessarie o opportune modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, il sindaco convoca una riunione con il segretario e i cittadini richiedenti per la definitiva formulazione del quesito referendario che deve essere dichiarato ammissibile o motivatamente respinto. La richiesta di referendum può essere sospesa se in ordine cronologico essa viene presentata successivamente a quattro richieste in un anno, in violazione al limite previsto all’art. 15, o se il sindaco ha già indetto un referendum per l’anno in corso. Essa potrà essere riesaminata nel caso che uno dei referendum in programma non raggiunga il quorum di sottoscrizioni o venga ritirato, oppure dopo il decorso di un periodo di 120 giorni dalla celebrazione dei referendum in corso.

3. Ricevuta la comunicazione dell’ammissione del quesito il comitato dei promotori nomina fra i suoi componenti un coordinatore che ne esercita la rappresentanza e procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore all’otto per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali per il consiglio comunale del Comune al 31 dicembre dell’anno precedente. Per le consultazioni referendarie limitate ad una parte della popolazione il numero minimo dei presentatori è determinato rispetto agli iscritti nelle sezioni elettorali comprese nella delimitazione. Le firme possono essere raccolte in numero superiore a quello minimo richiesto, ma non oltre il 25% dello stesso.

4. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli ciascuno dei quali, deve contenere all’inizio di ogni pagina la dicitura “ Comune di Storo - richiesta di referendum”, e l’indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla segreteria comunale che li vidima apponendo il bollo del Comune all’inizio di ogni foglio e la firma dell’impiegato di segreteria che procede all’operazione. Per le consultazioni referendarie limitate ad una parte della popolazione le firme di presentazione devono essere apposte da iscritti nelle sezioni elettorali comprese nella delimitazione.

5. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, segretario comunale, o da impiegato comunale incaricato dal sindaco e dalle altre figure previste all’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 come modificata dalla legge 28 aprile 1998, n. 130. Le autenticazioni effettuate dal segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese.

6. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti entro 60 giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum al segretario comunale, che fa verificare all’ufficio elettorale entro 15 giorni la regolarità di autenticazione dei moduli, delle sottoscrizioni e relative autenticazioni, del numero di sottoscrittori che deve essere non inferiore a quello minimo e non superiore a quello massimo previsto dal precedente terzo comma e dell’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito. Richiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al Comitato dei promotori e accertata la regolarità dell’intera documentazione, trasmette il tutto al sindaco, che dichiara ammessa la richiesta di referendum.

7. Il sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e l’attestazione di copertura finanziaria di cui al precedente articolo, fa predisporre la proposta di delibera di indizione del referendum, che deposita agli atti consiliari per l’iscrizione della stessa all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

8. La proposta di delibera deve contenere il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti, l’eventuale indicazione delle sezioni elettorali ai cui iscritti il referendum è limitato, l’impegno della spesa e l’incarico al sindaco di indire il referendum.

CAPO VII - LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Art. 19

Norme generali

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.

2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

3. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori in numero pari al 50% di quelli iscritti nelle liste elettorali generali. Per le consultazioni limitate ad una parte degli elettori, tale rapporto percentuale è riferito agli iscritti nelle liste delle sezioni comprese nella delimitazione.

4. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall’ufficio preposto alle consultazioni elettorali.

5. Per i referendum limitati ad una parte degli elettori, le disposizioni del presente capo si applicano per le sezioni elettorali comprese nel territorio delimitato dal Consiglio comunale per la consultazione referendaria.

Art. 20

Indizione del referendum

1. Il referendum è indetto con provvedimento del sindaco che dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio. Nel fissare la data di celebrazione del referendum il sindaco deve tenere conto delle disposizioni previste all’art. 15 che stabiliscono un’unica tornata annuale di referendum per non più di quattro quesiti.

2. Entro quarantacinque giorni precedenti quello stabilito per la votazione, il sindaco dispone che siano pubblicati i manifesti con i quali sono precisati:

3. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell’ordine della loro ammissione da parte del Consiglio comunale, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.

4. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e se necessario in altri spazi prescelti per l’occasione.

5. Due copie del manifesto sono esposte nella parte dei seggi riservata al pubblico.

6. Quando la consultazione comprende un referendum limitato ad una parte della popolazione, nel manifesto sono indicate le sezioni alle quali appartengono gli elettori che parteciperanno alla votazione. Nel caso che la consultazione abbia luogo solo per il referendum limitato, le forme di pubblicità di cui al presente articolo sono effettuate nel territorio interessato ed in relazione alle sezioni elettorali nelle quali avrà luogo la votazione.

Art. 21

Chiusura delle operazioni referendarie

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione delle stesso, la conferenza dei capigruppo, sentito il comitato dei promotori, dichiara che le operazioni relative non abbiano più corso.

2. Il sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, mediante i manifesti e gli altri mezzi previsti dal regolamento per l’informazione.

Capo VIII - ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

Art. 22

Organizzazione

1. L’organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal segretario del Comune, il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.

Art. 23

I certificati elettorali

1. I certificati d’iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro trenta giorni successivo a quello di pubblicazione del manifesto che indice i referendum e sono consegnati agli elettori entro trentasei giorni dalla predetta pubblicazione.

2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l’ufficio comunale dagli elettori medesimi dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione di cui al precedente comma.

Art.24

L’ufficio di Sezione

1. Ciascun ufficio di Sezione per il referendum è composto dal Presidente, da un segretario e da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente.

2. Entro l’ottavo giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell’albo di cui alla legge 8 marzo 1989, n° 95, modificata dalla legge 21 marzo 1990, n. 53. Nella stessa adunanza procede alla designazione dei Presidenti dei seggi mediante sorteggio fra i nominativi compresi nell’apposito elenco.

3. I Presidenti provvedono alla scelta del segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti.

4. Ai componenti dell’ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato all’80% di quello previsto dalla Legge per le consultazioni referendarie nazionali.

5. L’impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.

Art. 25

Organizzazione ed orario delle operazioni

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n°761.

2. L’ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alla ore 7 del giorno della votazione. Dalle ore 7 alle ore 7.30 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l’altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.

3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal capo gruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d’iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori.

4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell’allegato A al presente regolamento. Esse contengono il quesito formulato letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all’elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.

5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell’ufficio di Sezione e devono riportare il timbro del Comune. Le operazioni di voto hanno inizio un’ora dopo il ricevimento del materiale.

6. L’elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (si o no), nel rettangolo che la contiene.

7. Le votazioni si concludono alle ore 20. Sono ammessi a votare gli elettori in quel momento presenti in sala.

8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso.

Art. 26

Determinazione dei risultati del referendum

1. Presso la sede comunale è costituito l’ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell’ufficio elettorale della prima sezione.

2. L’ufficio centrale, terminate le operazioni della propria sezione e sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio trasmessi dagli altri uffici sezionali provvede per ciascuna consultazione referendaria:

3. Tutte le operazioni dell’ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.

4. Delle operazioni effettuate dall’ufficio centrale per i referendum viene redatto apposito verbale che viene inviato al sindaco.

5. Ai componenti dell’ufficio centrale per i referendum viene corrisposto, per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario pari a quello previsto dalla Legge per le consultazioni referendarie nazionali.

CAPO IX - LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM

Art. 27

Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal quarantacinquesimo giorno antecedente a quello della votazione.

2. L’ufficio elettorale entro dieci giorni successivi a quello di pubblicazione del manifesto che indice i referendum fa predisporre appositi spazi a Storo, Darzo e Lodrone di un metro quadro di base per due di altezza per ogni gruppo consiliare e per ogni comitato promotore di referendum, seguendo nell’ordine dal gruppo consiliare più numeroso e poi dal comitato in ordine cronologico di presentazione delle richieste referendarie.

3. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune, di cui al comma precedente.

4. I gruppi consiliari ed i comitati dei promotori possono consentire l’utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte delle associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.

5. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto.

6. Per i referendum limitati ad una parte degli elettori, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel territorio delimitato dal Consiglio comunale per la consultazione referendaria.

CAPO X - ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

Art. 28

Provvedimenti del Consiglio comunale

1. Quando il referendum ha avuto esito positivo, il Consiglio comunale adotta motivate deliberazioni conseguenti all’oggetto di consultazione.

Art. 29

Informazione dei cittadini

1. Le decisioni del Consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante idonee forme di pubblicità.

2. Copia delle deliberazioni del Consiglio comunale relative all’oggetto del referendum d’iniziativa popolare viene notificata, entro dieci giorni dall’adozione, ai rappresentanti dei comitato dei promotori.

Allegato A

Parte interna

REFERENDUM COMUNALE

Volete:

(testo quesito)

[SI] [NO]

parte esterna

Comune di STORO

Provincia di Trento

Ufficio Elettorale

REFERENDUM COMUNALE

DEL

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

Firma dello scrutatore

(timbro)

Il presente regolamento per la partecipazione e la consultazione dei cittadini composto da n. 29 articoli e n. 1 allegato “A” il tutto rilegato in un unico volume di n. 14 pagine è stato approvato dal Consiglio comunale di Storo nella seduta del 25 giugno 1998 con deliberazione n. 18.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

 

(rag. Roberto Giovanelli)  (dr. Giovanni Berti)

Pubblicato all'albo pretorio per dieci giorni dal 30 giugno 1998.

IL SEGRETARIO

(dr. Giovanni Berti)

La Giunta provinciale nella seduta del 2.07.1998 sub. n. 4891/1-B, ai sensi dell’art. 96, 5° comma del Testo unico delle Leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni nella Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995 n. 4/L ha esercitato il controllo di legittimità sulla deliberazione n. 18 del 25 giugno 1998 e sul regolamento.

IL SEGRETARIO

(dr. Giovanni Berti)