REGOLAMENTO
del CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
del Comune di Storo

Articolo 1
Sede

1. Il Corpo dei vigili del fuoco volontari di Storo, in seguito denominato brevemente "Corpo", ha la propria sede a Storo, in via dei veneziani n. 39 nel Comune di Storo

Articolo 2
Scopi

1. Il Corpo, nell'ambito delle leggi regionali 20 agosto 1954, n. 24, 2 settembre 1978, n. 17 e della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 e relativi regolamenti di esecuzione che disciplinano l’ordinamento del servizio antincendio, ha lo scopo di:

2. Il Corpo ha inoltre lo scopo di prestare soccorsi tecnici non urgenti qualora non sia pregiudicato il servizio d'istituto di cui ai precedenti punti a) b) e c). Per il raggiungimento di tali scopi, il Corpo si prefigge in particolare:

3. Il Corpo, in quanto istituzione di carattere comunale e quale parte integrante della comunità locale, può partecipare alle manifestazioni ufficiali promosse dal Comune, se ed in quanto richiesto dallo stesso.

4. Il Corpo può inoltre prestare servizio di collaborazione all'autorità di pubblica sicurezza, qualora richiesto, ad esclusione dei casi di manifestazioni a carattere politico e sindacale.

Articolo 3
Composizione

1. Il Corpo è composto da:

Articolo 4
Vigili del fuoco in servizio attivo

1. Quali vigili del fuoco in servizio attivo possono essere iscritte solo persone che abbiano raggiunto i 18 e non superato i 40 anni di età, capaci di soddisfare alle esigenze del Corpo ed aventi i seguenti requisiti:

2. Le domande di assunzione sono rivolte per iscritto dall'aspirante vigile al Sindaco del Comune, tramite il Comandante del Corpo. Il Sindaco, esaminate la rispondenza e la regolarità delle domande ai requisiti di cui al punto 1 lett. b) e c), comunica l'elenco degli aspiranti al Direttivo del Corpo, che decide sull'iscrizione.

3. Il Sindaco, per particolari e motivate situazioni corredate da adeguata documentazione e acquisito il parere dell'Ispettore Distrettuale, può derogare dai requisiti previsti al punto 1 b). Il Sindaco può altresì derogare dal limite d'età dei 40 anni, fino al limite massimo dei 45 anni.

4. L'aspirante vigile del fuoco deve frequentare con esito positivo entro il primo anno dalla data di assunzione in prova, il corso di base e conseguire l’idoneità nelle prove attitudinali e ginnico fisiche organizzate dalla Scuola Provinciale Antincendi (ad esclusione di coloro che hanno prestato servizio ausiliario di leva nei VV.F.). Fino all’effettuazione di detto corso ed al conseguimento della relativa idoneità, il vigile può partecipare solo all'attività addestrativa e di servizio tecnico, ma non può essere impiegato in interventi di emergenza. Al termine del periodo di prova, il mancato superamento delle prove ginniche e la mancata frequenza con esito positivo del corso di base, comportano per l'aspirante vigile la cessazione dal servizio.

5. In caso di mancata assunzione, l'interessato ha facoltà di ricorrere all'assemblea del Corpo, che decide definitivamente.

6. All'atto dell'inquadramento definitivo, il vigile deve prestare promessa solenne davanti al Sindaco ed al Comandante pronunciando la seguente formula: "Prometto di rispettare la Costituzione della Repubblica, le leggi dello Stato, della Regione, della Provincia ed i regolamenti del Comune in materia di servizi antincendi e di adempiere puntualmente e con coscienza ai doveri assunti, di operare con tutte le mie forze come vigile del fuoco alla difesa del prossimo. Dichiaro di avere piena conoscenza degli statuti del Corpo, dell'Unione e della Federazione e mi impegno a rispettarli."

7. Il Sindaco dispone l'assunzione con la seguente formula: "Da questo momento sei vigile del fuoco volontario del Corpo di Storo"

8. L'idoneità di cui al punto 1 a) del presente articolo deve essere comprovata ogni cinque anni, fatto salvo che nel frattempo non siano intervenute cause invalidanti.

9. I vigili che per un periodo prolungato e per giustificati motivi sono impediti a prestare servizio attivo, possono essere dispensati da parte del Comandante per il tempo necessario, che comunque non può essere superiore ai due anni.

10. Ogni vigile riceve, all'atto dell'assunzione provvisoria, la tessera di riconoscimento ed il libretto di servizio, nel quale devono essere registrati gli eventi importanti ai quali ha partecipato ed in particolare gli esiti dei corsi d'istruzione, le promozioni e le decorazioni.

11. In caso di trasferimento della residenza presso altro Comune, al vigile è consentito il passaggio diretto da un corpo all'altro, anche in soprannumero, salvo quanto previsto all'Articolo 15 comma 2d.

Articolo 5
Vigili del fuoco complementari

1. Il Corpo può comprendere con deliberazione del Direttivo, in aggiunta all'organico, vigili del fuoco complementari. Tale categoria è riservata ai vigili in servizio che non raggiungono, in base all'Articolo 4 comma 1, i limiti psicofisici minimi.

2. Il numero massimo dei posti disponibili per i VV.F. complementari non può superare il 30 per cento dell'organico.

3. I vigili complementari sono destinati a servizi di supporto tecnico logistico che non comportino particolari rischi d'infortunio (servizi di segreteria, radiocomunicazione, vettovagliamento, manutenzione degli attrezzi ed equipaggiamenti...).

4. I vigili complementari non possono altresì essere impiegati in attività operative e di soccorso diverse da quelle di cui al precedente comma. Essi hanno gli stessi diritti e doveri dei vigili in servizio attivo, ma non possono ricoprire gradi di servizio.

Articolo 6
Vigili del fuoco allievi

1. Il Corpo può costituire, in aggiunta al proprio organico, un gruppo giovanile di vigili del fuoco, allo scopo di formarli e prepararli al futuro servizio.

2. Possono appartenere al suddetto gruppo, i giovani che abbiano compiuto il 10° e non superato il 18° anno di età, con l'assenso scritto dei genitori o di chi ne fa le veci.

3. L'attività del gruppo è disciplinata dal regolamento adottato dal Comune di appartenenza, sulla base del "regolamento tipo" approvato dalla Giunta Provinciale.

4. I vigili del fuoco allievi non hanno diritto di voto.

5. I vigili del fuoco allievi godono della tutela assicurativa per le attività esercitate ai sensi del regolamento. Al compimento del 16° anno di età essi possono, a giudizio del Comandante, effettuare le manovre con i vigili del fuoco in servizio attivo, purché muniti di idoneo equipaggiamento di protezione individuale.

6. Qualora il numero dei vigili del fuoco allievi non consenta di dare luogo ad una "squadra tipo internazionale", essi possono essere aggregati al gruppo giovanile di altri Corpi.

7. Al compimento del 18° anno di età l'allievo può essere assunto, secondo quanto previsto dall'Articolo 4, anche in soprannumero all'organico del Corpo.

Articolo 7
Vigili del fuoco fuori servizio

1. I vigili del fuoco che hanno terminato il periodo di servizio oppure siano stati dispensati, ai sensi dell'Articolo 11, con decisione del Direttivo del corpo, possono essere nominati vigili del fuoco fuori servizio.

2. Essi possono mantenere in uso la divisa da parata, fregiata dall'apposito stemma con i massimi gradi e le onorificenze conseguite in servizio, purché abbiano maturato almeno 15 anni di anzianità.

3. Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio, sono considerati tutti i periodi, anche se non continuativi.

Articolo 8
Soci sostenitori

1. L’Assemblea del Corpo può accogliere, in qualità di soci sostenitori, persone che si impegnano a versare un contributo annuo minimo, stabilito dal Direttivo, oppure a fornire servizi di supporto logistico, organizzativo e sociale.

Articolo 9
SOCI ONORARI

1. I soci onorari sono nominati dall'Assemblea, su proposta del Direttivo, fra:

Articolo 10
Diritti e doveri

1. I vigili del fuoco in servizio attivo ed i vigili complementari hanno l'obbligo:

2. Ogni vigile in servizio attivo o complementare ha i seguenti diritti:

3. I vigili del fuoco fuori servizio, i vigili del fuoco allievi, i soci sostenitori ed onorari hanno il diritto di partecipare alle assemblee senza diritto di voto, alle manifestazioni con esclusione degli interventi e ad ogni momento sociale del Corpo.

4. Ognuno dei componenti, ad esclusione dei vigili del fuoco allievi, può ricoprire le funzioni di segretario e/o di cassiere.

Articolo 11
Termine del servizio attivo

1. I componenti terminano il servizio attivo per:

2. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Comandante ed accettate dal Direttivo del Corpo.

3. I capi di vestiario e di equipaggiamento individuale devono essere restituiti entro 15 giorni dalla data di cessazione dal servizio. Il presente comma non si applica ai vigili di cui all'Articolo 7.

Articolo 12
Decadenza

1. componenti del Corpo decadono per:

2. L'espulsione è deliberata dal Direttivo su proposta del Comandante per:

3. Contro la decisione di espulsione è ammesso il ricorso, entro 15 giorni, al Collegio provinciale dei Probiviri, che decide in via definitiva.

4. I capi di vestiario e di equipaggiamento individuale devono essere restituiti entro 15 giorni dalla data di cessazione dal servizio.

Articolo 13
Organi del corpo

1. Gli organi del Corpo sono:

Articolo 14
L'assemblea generale

1. L'assemblea generale è composta dal Sindaco, dall'Ispettore Distrettuale, dai vigili in servizio attivo, dai vigili fuori servizio e complementari, nonché dai vigili del fuoco allievi. I vigili fuori servizio, i vigili allievi, i soci sostenitori ed onorari e l’Ispettore Distrettuale non hanno diritto di voto.

2. All'assemblea generale spetta:

3. L'assemblea generale ordinaria per l'approvazione del rendiconto riferito all'esercizio precedente, deve aver luogo entro il 31 gennaio di ogni anno, mentre per l'approvazione del bilancio di previsione, la stessa deve aver luogo entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione. L'assemblea generale ordinaria può essere convocata ogni qualvolta il direttivo lo ritenga utile. La convocazione avviene mediante avviso scritto o circolare a mano almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno che sarà trattato; vi può essere inoltre indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo prima di due ore dalla prima convocazione.

4. L'assemblea generale straordinaria è convocata dal Comandante. Può essere richiesta dal Sindaco, dal Dirigente provinciale del Servizio Antincendi e Protezione Civile o dall'Ispettore distrettuale, oppure qualora almeno un terzo dei vigili aventi diritto di voto ne faccia richiesta scritta, almeno due settimane prima, indicandone il motivo.

5. Le assemblee sono validamente costituite se è presente la metà più uno dei vigili aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

6. L'assemblea è presieduta dal Comandante o, in sua assenza, dal vice Comandante; su proposta del Comandante può essere altresì presieduta da un componente l'assemblea, votato a maggioranza dei presenti.

Articolo 15
Il direttivo del corpo

1. 1. Il Direttivo è composto da:

2. Il Direttivo delibera in merito a tutte le questioni per le quali la relativa decisione non è demandata ad altri organi. In particolare spetta al Direttivo:

3. Le sedute del Direttivo devono essere convocate secondo le necessità; in ogni caso è obbligatoria una convocazione ogni trimestre.

4. La convocazione del Direttivo deve essere comunicata ad ogni componente almeno cinque giorni prima. Si prescinde dal predetto termine in caso di urgenza.

5. Il Comandante deve convocare il Direttivo entro otto giorni qualora un terzo dei componenti o il Sindaco o l’Ispettore distrettuale o il Dirigente provinciale del Servizio Antincendi e Protezione Civile lo richiedano.

6. Il Direttivo è in numero legalmente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi componenti, tra i quali il Comandante o il Vicecomandante.

Articolo 16
Il comandante

1. Il Comandante del Corpo è nominato dal Sindaco su designazione dell'assemblea del Corpo tra i vigili del fuoco in servizio attivo da almeno 3 anni, che abbiano frequentato o frequentino, entro un anno dalla nomina, con esito favorevole, l'apposito corso per comandanti presso la Scuola provinciale antincendi. In caso contrario il Comandante decade dalla nomina.

2. In casi eccezionali, di scioglimento o di costituzione del Corpo, il Comandante può essere designato fra uno dei componenti in servizio attivo, con l'obbligo di frequentare entro un anno dalla nomina, con esito favorevole, gli appositi corsi di formazione.

3. La nomina deve essere comunicata al Dirigente provinciale del Servizio Antincendi e Protezione Civile per l’approvazione di cui all’Articolo 16 della legge regionale n. 24 del 20 agosto 1954. Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione predetta, in assenza di osservazioni in merito da parte del Dirigente, la nomina si intende approvata. La nomina deve altresì essere comunicata alla Federazione provinciale e all'Unione Distrettuale competente per territorio.

4. Il Comandante presiede tutte le riunioni ed assemblee. Assume il comando in tutti gli interventi in conformità della legge sul servizio antincendi. Rappresenta il Corpo e ne ha l'amministrazione, rispondendone di fronte al Comune.

5. Il Comandante dura in carica 5 anni e può essere riconfermato.

6. In particolare spetta al Comandante:

7. In caso di assenza o impedimento il Comandante è sostituito dal Vicecomandante.

Articolo 17
Il Vicecomandante

1. Il vice Comandante del Corpo è nominato dal Sindaco su designazione dell'assemblea del Corpo fra le persone che siano vigile del fuoco in servizio attivo da almeno 3 anni e che abbiano frequentato o frequentino entro un anno dalla nomina, con esito positivo, l'apposito corso per vicecomandanti presso la Scuola provinciale antincendi. In caso contrario il Vicecomandante decade dalla nomina.

2. In casi eccezionali, di scioglimento o di costituzione del Corpo, il vice Comandante può essere designato fra uno dei componenti in servizio attivo, con l'obbligo di frequentare entro un anno dalla nomina, con esito favorevole, gli appositi corsi di formazione.

3. La nomina deve essere comunicata al Dirigente provinciale del Servizio Antincendi e Protezione Civile per l’approvazione di cui all’Articolo 16 della legge regionale n. 24 del 20 agosto 1954. Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione predetta, in assenza di osservazioni in merito da parte del Dirigente, la nomina si intende approvata. La nomina deve altresì essere comunicata alla Federazione provinciale e all'Unione Distrettuale competente per territorio.

4. Il Vicecomandante coadiuva il Comandante e lo sostituisce in caso di temporanea assenza o di impedimento.

5. Il Vicecomandante dura in carica 5 anni e può essere riconfermato.

Articolo 18
Il segretario

1. Il Corpo nomina, scegliendolo fra i propri componenti, il Segretario, al quale sono attribuite le seguenti funzioni:

2. Il Segretario esercita le proprie funzioni in stretta collaborazione con il Comandante e secondo le direttive dallo stesso impartite.

3. Il Segretario dura in carica 5 anni e può essere riconfermato.

Articolo 19
Il cassiere

Il Corpo nomina, scegliendolo fra i componenti, il Cassiere, il quale tiene la contabilità aggiornata e regolare, dispone il pagamento delle spese e l'incasso dei proventi, secondo le direttive del Comandante.

La gestione economica è obbligatoriamente svolta tramite un Istituto di credito locale.

Il Cassiere dura in carica 5 anni e può essere riconfermato.

L’incarico di Cassiere può essere contestualmente svolto dal Segretario.

Articolo 20
Il magazziniere

1. Il Corpo nomina fra i vigili in servizio attivo o complementare il magazziniere, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

2. L’inventario generale di magazzino deve essere aggiornato almeno una volta all'anno in concomitanza con l'approvazione del conto consuntivo. Copia dell'inventario deve essere inviata al Comune e all'Unione distrettuale.

3. Il Magazziniere dura in carica 5 anni e può essere riconfermato.

Articolo 21
Gradi di servizio

1. Nel Corpo sono previsti, oltre al Comandante e al Vicecomandante, i seguenti gradi di servizio:

2. All’attribuzione dei gradi di servizio, provvede il Comandante.

3. I vigili del fuoco in servizio attivo possono ricoprire i seguenti incarichi:

4. La nomina deve essere comunicata alla Federazione provinciale, all'Unione Distrettuale ed al Dirigente provinciale del Servizio Antincendi e Protezione Civile.

5. Il Caposquadra è responsabile di una squadra composta da 8 vigili.

6. Il Capoplotone è responsabile di un plotone composto da 2 squadre (16 Vigili e 2 Caposquadra).

7. Gli incarichi di cui al presente articolo sono attribuiti per la durata di cinque anni e possono essere riconfermati.

Articolo 22
Partecipazione alle sedute ed assemblee

1. A tutte le sedute ed assemblee degli organi del Corpo, possono partecipare il Sindaco o l'Assessore delegato, l'Assessore provinciale competente per il Servizio Antincendi e Protezione Civile, il Presidente della Federazione, il Dirigente provinciale del Servizio Antincendi, l'Ispettore distrettuale.

Articolo 23
Assicurazione

1. I vigili del fuoco godono della tutela assicurativa contro gli infortuni o malattie in base alla vigente normativa. Sono pure garantiti per tutti i danni economici, civili e morali che dovessero subire in conseguenza degli interventi effettuati previsti dal presente regolamento.

2. Tutti gli infortuni, malattie e danni conseguiti nell'adempimento del servizio devono essere comunicati immediatamente al Comandante, il quale provvede a inoltrare agli organi competenti la richiesta d'indennizzo.

3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alla legislazione vigente.

Articolo 24
Esercizio finanziario

1. Il Corpo è dotato di autonomia amministrativa e gestionale propria. L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare.

2. Il Corpo adotta ogni anno un bilancio annuale secondo le indicazioni del "Regolamento Norme amministrative" approvato dalla Giunta Provinciale.

Articolo 25
Servizi pagamento

1. Sono a pagamento:

2. Quando non siano previsti da norma di legge o da deliberazione della Giunta provinciale, i servizi a pagamento sono svolti a giudizio insindacabile del Comandante. Le tariffe sono deliberate dall’Amministrazione comunale sulla base del tariffario di riferimento provinciale, proposto dalla Federazione dei Corpi VV.F. volontari ed approvato dalla Giunta Provinciale.

3. I servizi sono gratuiti quando sono richiesti dal comune per sé o per le associazioni iscritte all’albo comunale, chiamate a svolgere attività su incarico del comune e possono essere ridotti fino al 50 % quando sono erogati direttamente alle associazioni comunali iscritte all’albo del comune. (vedi le tariffe alla delibera n. 42 del 27 settembre 2003)

Articolo 26
Collegio degli arbitri

1. Nelle vertenze riguardanti il Corpo, sorte fra i componenti, decide di norma il Direttivo.

2. Nelle vertenze sorte fra i componenti ed il Comandante o il Direttivo decide di norma l'Assemblea.

3. In ogni caso le vertenze ed i ricorsi sono proponibili al Collegio dei Probiviri della Federazione provinciale dei Corpi VV.F. volontari, che decide in via definitiva.

Articolo 27
Disposizioni regolamentari sul funzionamento degli organi collegiali

1. Le sedute dell’Assemblea Generale e del Direttivo sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; in seconda convocazione con qualsiasi numero di presenze.

2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dell’Assemblea o del Direttivo, validamente costituiti. Le istanze possono essere poste in votazione in Assemblea solo se inoltrate per iscritto al Comandante almeno tre giorni prima della convocazione. In caso contrario, le stesse possono essere trattate in assemblea solo se sono presenti i due terzi degli aventi diritto e qualora almeno la metà dei presenti siano favorevoli.

3. Alle elezioni o designazioni si procede con votazione segreta. Successivamente alla prima votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto più voti. Le altre deliberazioni si adottano di norma con votazione per alzata di mano. Su richiesta di almeno un quinto dei componenti l'Assemblea la votazione deve avvenire a scrutinio segreto.

4. Di ogni seduta deve essere redatto un verbale con gli argomenti trattati e deliberati con allegato l'elenco dei presenti, firmato dal Comandante e dal Segretario.

5. Il primo punto dell'ordine del giorno di ogni riunione o seduta deve contemplare la lettura del verbale della seduta precedente.

6. Al fine di consentire l’ottimale coordinamento dell’attività dei Corpi, il Comandante è tenuto a dare tempestiva comunicazione all’unione Distrettuale competente in ordine ad eventuali problematiche nella materia antincendi, fornendo copia della corrispondenza intercorrente con uffici ed enti e degli atti assunti in merito.

Articolo 28
Sorveglianza generale

1. Il Sindaco esercita la sorveglianza sui Corpi istituiti nel comune di appartenenza, in ordine all’osservanza delle leggi, regolamenti e altre disposizioni vigenti in materia antincendi. Il Comandante e tenuto a riferire al Sindaco, su richiesta dello stesso, su tutte le questioni attinenti il servizio del Corpo.

2. L'Ispettore distrettuale sorveglia l’andamento generale e l’organizzazione dei Corpi VV.F. volontari del distretto di competenza, fornendo l’assistenza tecnica, amministrativa e organizzativa per il migliore adempimento degli obblighi di legge e per l’espletamento delle attività sociali. A tale scopo egli può chiedere copia delle deliberazioni, di atti o altri chiarimenti ritenuti necessari.

Articolo 29
Incompatibilità

1. Non possono ricoprire le cariche previste per i vigili del fuoco componenti il Direttivo del Corpo coloro che siano stati condannati all’interdizione dai pubblici uffici (Articolo 28 del codice Penale).


Il presente regolamento del corpo del vigili del fuoco volontari del comune di Storo composto da 29 articoli su pagine 10 è stato approvato dal Consiglio comunale di Storo nella seduta del 20 maggio 1999 con deliberazione n. 20.

IL PRESIDENTE
F.to (rag. Roberto Giovanelli)
 IL SEGRETARIO
 F.to (dr. Giovanni Berti)

Pubblicato all'albo pretorio per dieci giorni dal 21 maggio 1999.

IL SEGRETARIO
F.to (dr. Giovanni Berti)


La Giunta provinciale nella seduta del 18 giugno 1999 sub. n. 2928/2-B, ai sensi dell’art. 96, 5° comma del Testo unico delle Leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni nella Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995 n. 4/L ha esercitato il controllo di legittimità sulla deliberazione n. 20 del 20 maggio 1999 e sul regolamento.

IL SEGRETARIO
F.to (dr. Giovanni Berti)


L'articolo 25 è stato modificato con la delibera n. 42 del 27 settembre 2003 che ha approvato le tariffe: