REGOLAMENTO DEL
GRUPPO ALLIEVI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOVO VOLONTARI
DI STORO

Articolo 1
Costituzione

 

1. Il Corpo dei VVF volontari, con formale deliberazione dell’Assemblea, può costituire il "Gruppo allievi"; dell’avvenuta costituzione è data comunicazione al Sindaco, all’Ispettore dell’Unione distrettuale territorialmente competente e alla Federazione VVF volontari del Trentino.

Articolo 2
Finalità

1. Il "Gruppo allievi" viene costituito al fine di formare e diffondere fra i giovani i principi e i valori del volontariato pompieristico e allo scopo di assicurare un costante reclutamento di vigili del fuoco volontari in attività di servizio attivo, nell’alveo delle tradizioni storiche locali.

Articolo 3
Modalità formative

1. Le attività formative dei "Gruppi allievi" sono a carattere propedeutico alle attività pompieristiche vere e proprie e concernono le seguenti modalità:

2. Tutte le attività formative possono essere svolte a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale;

Articolo 4
Partecipazione

1. Possono essere ammessi nel "Gruppo allievi" i giovani residenti nel comune, di ambo i sessi, di età compresa fra dieci e diciotto anni, che siano fisicamente idonei all’attività pompieristica secondo le modalità di accertamento certificate dal medico di fiducia della Cassa provinciale antincendi, dal medico del distretto sanitario di appartenenza o dal medico di base, secondo i requisiti previsti dalla scheda medica approvata dalla Cassa medesima.

Articolo 5
Domande di arruolamento

1. Il reclutamento dei "vigili del fuoco allievi" ha luogo sulla base di apposito "avviso pubblico di reclutamento"; la domanda di arruolamento dell’allievo deve essere sottoscritta dai genitori esercenti la potestà ovvero da chi abbia la legale rappresentanza dell’aspirante e deve essere corredata dalle dichiarazioni e dai documenti sanitari richiesti.

2. La domanda deve altresì contenere la specifica dichiarazione di conoscenza e accettazione del "Regolamento del Gruppo allievi" del Corpo dei VVF volontari nonché di accettazione del rischio connaturato con lo svolgimento delle attività.

3. Le domande pervenute sono valutate dal Direttivo del Corpo che ne stila la graduatoria e delibera l’ammissione degli aspiranti nei limiti dei posti disponibili.

Articolo 6
Criteri per la formazione delle graduatorie

1. La graduatoria degli aspiranti è formata sulla base di criteri predeterminati dal Direttivo del Corpo tenendo conto di:

2. Il direttivo, in base alle esigenze organizzative del corpo, ha la facoltà di procedere ad assunzioni con criteri di valutazione anche diversi da quelli sopra indicati

Articolo 7
Formalità per l’ammissione

1. L’avvenuta ammissione deve essere comunicata, a cura del Comando del Corpo VVF, ai genitori esercenti la potestà o ai legali rappresentanti dell’allievo; i nominativi degli allievi sono altresì comunicati al Sindaco, all’Ispettore distrettuale competente per territorio e alla Federazione VVF volontari del Trentino.

2. All’atto dell’ammissione, per ciascun allievo è impiantato un libretto personale conforme al modello approvato dalla Federazione VVF volontari del Trentino.

Articolo 8
Inserimento nei ruoli provvisori e definitivi

1. L’allievo è iscritto in un "ruolo provvisorio" della durata di almeno tre mesi; superato positivamente tale periodo l’allievo è ammesso definitivamente nel "Gruppo allievi" dopo la prestazione della "promessa" con la formula seguente: "Prometto di ubbidire ai miei superiori e di adempiere al meglio e coscienziosamente agli impegni che assumo entrando volontariamente nel Gruppo allievi Vigili del Fuoco volontari".

Articolo 9
Diritti e doveri dell’allievo

1. L’allievo ha diritto di vivere positivamente l’esperienza formativa all’interno del Corpo dei VVF volontari, al fine di trarne elementi e valori per l’arricchimento della sua personalità e delle sue conoscenze teorico-pratiche sul mondo pompieristico e sulla protezione civile in generale.

2. All’allievo è altresì fatto obbligo di segnalare immediatamente agli Istruttori l’insorgenza di stati di disagio, malattie o stati patologici incompatibili con l’attività addestrativa e la vita del gruppo.

3. In attività di servizio all’allievo è vietato:

Articolo 10
Diritti e doveri dei genitori o dei legali rappresentanti degli allievi

1. I genitori o gli esercenti la legale rappresentanza degli allievi concorrono con gli Istruttori all’insegnamento dei doveri di obbedienza, lealtà, rispetto, puntualità e quant’altro possa giovare alla formazione dei giovani in ambito pompieristico e a favorirne l’attività.

2. Hanno il diritto di essere informati circa le attività svolte dagli allievi, il loro interessamento, il grado di partecipazione, i risultati conseguiti.

3. Hanno il dovere di segnalare al Corpo e agli Istruttori ogni impedimento dell’allievo alla partecipazione alle attività formative e ogni altra notizia utile al buon andamento del "Gruppo allievi", di cui siano a conoscenza.

4. In caso di oggettiva impossibilità dell’allievo a proseguire nell’attività del "Gruppo allievi" hanno il dovere di comunicare sollecitamente la circostanza e di rassegnarne le dimissioni per consentire ad altri giovani di subentrare.

Articolo 11
Cessazione dal servizio

1. L’allievo cessa di appartenere al "Gruppo allievi" per:

2. Della cessazione dal servizio nel ruolo del "Gruppo allievi Vigili del Fuoco volontari" è data comunicazione al comune, all’Ispettore distrettuale territorialmente competente e alla Federazione VVF volontari del Trentino.

Articolo 12
Passaggio al Corpo dei VVF volontari

1. L’eventuale passaggio, al compimento del 18° anno di età, nel Corpo dei VVF volontari avviene previo superamento di prove di valutazione psico-fisiche, tecniche e culturali.

Articolo 13
Espulsione

1. L’allievo può essere espulso dal "Gruppo allievi" e dal Corpo a seguito di:

2. Le infrazioni disciplinari dell’allievo sono comunicate ai genitori o agli esercenti la legale rappresentanza.

3. L’espulsione è deliberata e comunicata dal Direttivo del Corpo, previa contestazione dell’addebito all’allievo, ai genitori esercenti la potestà o legali rappresentanti, i quali potranno presentare memorie difensive o altri scritti o chiedere di essere personalmente sentiti entro un mese dalla formalizzazione dell’addebito.

4. Il Direttivo del Corpo, ove le giustificazioni addotte fossero ritenute sufficienti, dispone l’archiviazione della procedura disciplinare.

5. Nel periodo tra la contestazione dell’addebito e l’adozione di provvedimenti, l’allievo resta sospeso dal Gruppo e dalle attività.

Articolo 14
Attività e suddivisione in fasce

1. L’attività del "Gruppo allievi" Vigili del Fuoco volontari è essenzialmente attività propedeutica e formativa.

2. L’attività avviene secondo la suddivisione nelle seguenti fasce d’età:

3. Sono previste prove di valutazione a carattere psico-fisico, tecnico-addestrativo e culturale per il passaggio dalla 2a alla 3a fascia.

4. Ai fini dell’effettuazione delle prove valutative di passaggio da una fascia all’altra e di entrata nel Corpo dei VVF, è costituita un’apposita commissione provinciale formata da: un Ispettore distrettuale, un preparatore atletico e un responsabile dei gruppi giovanili, a rotazione. La commissione è nominata dalla Federazione VVF volontari del Trentino.

5. L’allievo della 3a fascia può partecipare alle manovre addestrative svolte dal Corpo purché sia dotato di idoneo equipaggiamento e le manovre siano compatibili con il grado di addestramento e di preparazione raggiunti dall’allievo, a giudizio del Comandante del Corpo.

Articolo 15
Istruttori

1. Il Direttivo del Corpo nomina un responsabile del "Gruppo allievi" che risponde al Comandante per le attività del gruppo stesso. Il Direttivo può affiancare ulteriori Istruttori che collaborano allo svolgimento delle diverse attività anche avvalendosi dell’opera di persone esterne al Corpo dei VVF.

2. Il responsabile del "Gruppo allievi" partecipa alle riunioni del Direttivo per la trattazione di argomenti inerenti le attività del gruppo stesso.

3. Spetta al responsabile del "Gruppo allievi" la custodia e l’aggiornamento dei libretti personali.

Articolo 16
Collaborazione tra Corpi e costituzione di "Gruppi distrettuali"

1. Qualora il singolo Corpo non raggiunga una sufficiente consistenza numerica per effettuare le attività formative degli allievi, potrà concordare modalità di collaborazione con altro Corpo dello stesso distretto.

2. Resta comunque obbligatoria per il Corpo l’adozione della deliberazione istitutiva del "Gruppo allievi", l’adozione dello specifico regolamento e l’adozione e l’osservanza delle disposizioni ivi prescritte.

3. Tutte le competenze amministrative e gestionali attinenti i gruppi giovanili intercomunali o distrettuali sono attribuite al Corpo presso il quale si aggregano funzionalmente gli allievi.

Articolo 17
Corsi di formazione

1. Gli Istruttori nel corso delle varie attività pongono in essere tutte le misure di assicurazione attiva e passiva per la salvaguardia dell’incolumità degli allievi, devono sapere valutare le capacità dell’allievo anche ai fini della prevenzione degli infortuni e sapere collegare i programmi e le attività alle specifiche capacità dell’allievo. A tali fini e per un continuo miglioramento delle capacità didattiche saranno attivati appositi corsi formativi dalla Scuola provinciale antincendio, d’intesa con la Federazione VVF volontari del Trentino o da questa su delega.

2. A carico del bilancio del Corpo sono poste le spese per la frequenza, da parte dei responsabili del "Gruppo allievi" e degli Istruttori, dei corsi formativi programmati dalla Federazione VVF volontari del Trentino o dalla Cassa Antincendi o dalla Scuola provinciale antincendio, la cui frequenza sarà obbligatoria.

3. In prima applicazione e sino all’attivazione dei corsi formativi le funzioni addestrative continuano a essere esercitate dagli Istruttori designati dai rispettivi Corpi.

Articolo 18
Responsabile distrettuale

1. Su proposta dei responsabili dei Gruppi allievi dei corpi, l’Ispettore Distrettuale nomina il responsabile distrettuale, che ha il compito di seguire e proporre le varie attività nel distretto di appartenenza in collaborazione con l’Ispettore. Il responsabile partecipa ai direttivi dell’Unione quando sono trattati argomenti attinenti la materia.

Articolo 19
Copertura assicurativa

1. La Provincia Autonoma di Trento stipula apposita convenzione assicurativa per tutte le attività effettuate dai "Gruppi allievi" a tutela degli stessi, degli Istruttori e dei terzi impegnati nelle attività formative.

Articolo 20
Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal regolamento del Corpo VVF volontari, se e in quanto compatibili.