COMUNE DI STORO
PROVINCIA DI TRENTO
Indice
dello statuto

TITOLO I. I PRINCIPI

Art. 1

Identificazione del Comune

  1. Il Comune è costituito dai territori e dalle comunità di: Darzo, Lodrone, Riccomassimo e Storo.
  2. Confina con i territori dei Comuni di: Bagolino, Bondone, Condino, Tiarno di Sopra.
  3. Capoluogo del Comune è Storo. In esso hanno sede gli organi e gli uffici comunali, tranne gli uffici di cui il Consiglio comunale abbia deliberato l'istituzione in altre località del territorio.
  4. Lo stemma del Comune è: "D'azzurro a sette torri quadrate contigue coperte a cuspide, cimate da sferette, finestre di rosso, su quattro scarpate fondate su una muraglia movente dalla punta, il tutto d'oro."
  5. Il gonfalone è un drappo di colore azzurro, con scudo centrale che riporta su fondo azzurro un castello di sette torri d'oro. Lo scudo è sormontato da una corona di Comune ed è contornato da un ramo di alloro a sinistra e uno di quercia a destra.

Art. 2

Principi ispiratori, fini e obbiettivi programmatici

  1. Il Comune orienta la propria azione all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica, nata dalla Resistenza. Ispira la propria azione al principio di solidarietà, nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona.
  2. Il Comune rende effettiva la partecipazione all'azione politica e amministrativa comunale, garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini, con particolare riguardo agli anziani, invalidi e portatori di handicap, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, di ogni espressione della comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività.
  3. Promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di curare e di educare i figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi.
  4. In coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.
  5. Promuove azioni per favorire pari opportunità tra donne e uomini.
  6. Concorre, nell'ambito delle sue competenze, alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione e se possibile eliminazione dell'inquinamento e delle cause al fine di assicurare nell'uso delle risorse, le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.
  7. Promuove l'equilibrato assetto del territorio; tutela la salute dei cittadini ed opera la coesistenza delle diverse specie viventi; favorisce la soluzione del bisogno abitativo; valorizza il patrimonio storico, artistico del Comune e le tradizioni culturali.
  8. Valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promovendo la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, nel rispetto delle risorse ambientali.
  9. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.
  10. Promuove la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate anche attraverso condizioni speciali per l'uso dei servizi, o servizi ad esse specialmente rivolti. Valorizza le diverse culture che nel Comune convivono.
  11. Valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni tra le istituzioni culturali statali, regionali, provinciali e locali.
  12. Favorisce un'organizzazione della vita urbana rispondente alle esigenze delle persone e delle famiglie. Armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini. Agisce per assicurare il diritto di tutti all'accessibilità dei centri abitati.
  13. Promuove la valorizzazione del lavoro nella società e disciplina, al proprio interno, procedure atte a favorire la partecipazione dei lavoratori alla determinazione degli obiettivi e delle modalità di gestione.
  14. Concorre nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli Enti locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri Comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.
  15. L'attività amministrativa del Comune si ispira a criteri di economicità, efficacia e pubblicità, di trasparenza, partecipazione collaborazione, semplificazione, celerità, imparzialità e responsabilità.
  16. Ai principi fondamentali è sottoposta ogni forma di attività comunale, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sia svolta direttamente che mediante partecipazione ad altri organismi, Enti o società.

TITOLI II GLI ORGANI ELETTIVI

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 3

Funzioni

  1. l consiglio comunale, composto dai consiglieri eletti, rappresenta la comunità locale, individuandone ed interpretandone gli interessi generali. Discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo proposti dal sindaco, con il quale condivide la responsabilità di attuazione.
  2. Esso adotta gli atti necessari al proprio funzionamento ed esercita le competenze assegnateli dalla legge regionale e le altre previste, nell'ambito della legge, dallo statuto.
  3. Esercita su tutte le attività del comune il controllo politico amministrativo, affinché l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali di cui all’art. 13 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e nei documenti programmatici, con le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
  4. Esercita le funzioni di controllo politico - amministrativo comunque spettanti al comune, anche in forza di convenzione, su istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società anche per azioni che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici. Dette funzioni sono esercitate anche per la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del comune rispetto ai quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
  5. Nell'esercizio del controllo politico - amministrativo, il consiglio verifica la coerenza dell'attività amministrativa con i principi affermati dallo statuto, con gli indirizzi generali e con gli atti fondamentali e di programmazione del comune.
  6. Definisce gli indirizzi sulla base dei quali il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede direttamente alla nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende, ed istituzioni ed esso espressamente riservate dalla legge.
  7. Vota risoluzioni, mozioni, ordini del giorno, per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, rivolti ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi anche esterni alla comunità locale.
  8. Con l'approvazione degli atti fondamentali, il consiglio può stabilire criteri guida per la loro concreta attuazione. In particolare, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale, il consiglio definisce gli obiettivi da perseguire e i tempi per il loro conseguimento, anche in relazione a singoli programmi, interventi o progetti.
  9. Il consiglio può altresì esprimere direttive per l'adozione di provvedimenti dei quali il revisore dei conti abbia segnalato la necessità in relazione all'amministrazione e alla gestione economica delle attività comunali.
  10. Quando uno o più consiglieri siano incaricati dal sindaco dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi, ai sensi dell'art. 14, comma 3, il consiglio prende atto dell'incarico e determina, ove spetti, il rimborso spese.
  11. Per l'esercizio delle sue funzioni il consiglio può dotarsi di strumenti tecnici avvalendosi anche dell'attività del revisore dei conti.

Art. 4

I consiglieri

  1. I consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
  2. Essi esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto.
  3. Sono responsabili dei voti che esprimono sulle proposte sottoposte alla deliberazione del consiglio.
  4. Il consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale. Il regolamento può indicare a titolo esemplificativo alcuni casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto di interessi.
  5. Il regolamento disciplina l'esercizio da parte dei consiglieri dell'iniziativa per gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del consiglio, la presentazione di interrogazioni, l'esercizio di ogni altra facoltà spettante ai consiglieri a norma di legge, statuto o regolamento.
  6. Il regolamento stabilisce altresì le modalità di esercizio in esenzione di spesa, da parte dei consiglieri, dei diritti di informazione e di accesso stabiliti dalla legge.
  7. Ai consiglieri spetta una indennità di presenza per la partecipazione alle sedute nella misura di lire 50.000.
  8. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo in forma scritta al consiglio tramite il presidente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio comunale la relativa surrogazione.
  9. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del consiglio comunale senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti. Il regolamento stabilisce i criteri per la valutazione delle giustificazioni e le norme attuative e procedurali per la dichiarazione di decadenza.

Art. 5

Il Presidente del consiglio comunale.

  1. Il consiglio comunale è presieduto dal Presidente eletto dall'assemblea nel proprio seno con una maggioranza di due terzi dei componenti.
  2. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza richiesta al comma 1 si procede a nuova votazione e viene eletto chi ha ottenuto la maggioranza dei voti dei componenti.
  3. Se anche nella seconda votazione nessuno risulta eletto si procede ad una terza votazione nella quale risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si considera eletto il consigliere più anziano di età.
  4. Si procede quindi alla elezione con unica votazione a maggioranza ordinaria del vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Nel caso di impossibilità o impedimento anche del vicepresidente, il consiglio è presieduto dal consigliere più anziano di età escluso il sindaco.
  5. Il Presidente viene eletto nella prima seduta prevista dall'art. 2 del T.U. delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi della amministrazioni comunale approvato con D.P.G.R. 13 gennaio 1995, n. 1/L subito dopo la convalida degli eletti ed entra immediatamente in carica per presiedere le operazioni previste all'art. 3 comma 3 del citato T.U.
  6. Il presidente del consiglio e il vicepresidente possono essere revocati su proposta motivata, sottoscritta da un terzo dei consiglieri assegnati. La proposta è approvata se ottiene a voto palese la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il presidente e il vicepresidente non possono presiedere la seduta che tratta la proposta di revoca che li riguarda. Nell'ipotesi che entrambi siano sottoposti a proposta di revoca, la seduta è presieduta dal consigliere presente più anziano di età escluso il sindaco.
  7. La proposta di revoca deve essere iscritta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva alla presentazione.
  8. La revoca comporta l'elezione del nuovo presidente o vicepresidente del consiglio, alla quale si provvede nella stessa seduta con le stesse modalità di cui ai commi precedenti.
  9. Qualora la mozione sia respinta, nessuno dei consiglieri che ha sottoscritto la proposta può sottoscriverne un'altra se non dopo sei mesi dalla data della seduta consiliare di cui al comma 7.
  10. Le dimissioni del presidente e del viceprecidente presentate per iscritto sono irrevocabili ed efficaci una volta approvate dal consiglio comunale le nuove nomine che devono avvenire nella prima seduta successiva alla data di dimissioni.

Art.6

Funzioni del presidente del consiglio comunale

  1. Spetta al presidente formulare l'ordine del giorno, convocare e presiedere il consiglio comunale.
  2. Il presidente è oratore ufficiale del consiglio, ne dirige i lavori con i poteri affidatigli dal regolamento tutelando le prerogative dei consiglieri e garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
  3. Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo.

Art.7

Convocazione e costituzione

  1. Il regolamento stabilisce modalità e termini per la convocazione del consiglio.
  2. Nella formulazione dell'ordine del giorno è data priorità alle questioni urgenti ed ai punti non trattati nella seduta precedente.
  3. Il consiglio comunale è convocato dal presidente in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto. Può articolare la propria attività in sessioni, con la durata e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
  4. Quando il sindaco o un quinto dei consiglieri lo richieda, il Presidente convoca la seduta che deve tenersi entro i termini di regolamento, inserendo all'ordine del giorno anche le proposte formalmente redatte ed istruite presentate dai richiedenti.
  5. Il consiglio comunale può essere convocato d'urgenza, nei modi e nei termini del regolamento, quando ciò sia necessario per deliberare su questioni rilevanti ed indilazionabili assicurando comunque ai consiglieri la tempestiva conoscenza degli atti relativi agli argomenti da trattare. Su richiesta motivata del sindaco il presidente è tenuto a convocare d'urgenza il consiglio entro i termini di regolamento.
  6. Il consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei consiglieri comunali assegnati.
  7. Nell'ipotesi che il consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione, è convocata in giorno diverso una seconda seduta con lo stesso ordine del giorno. Nella nuova seduta è sufficiente l'intervento di 9 consiglieri comunali, ferme restando le maggioranze richieste per particolari deliberazioni.
  8. Qualora nella seduta di seconda convocazione debbano essere posti all'ordine del giorno in via d'urgenza ulteriori argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, per la trattazione di tali argomenti si osservano i requisiti relativi alle sedute di prima convocazione.
  9. Alle sedute del consiglio comunale partecipa il segretario comunale che cura la redazione del verbale di seduta e dei verbali delle singole deliberazioni approvate, sottoscrivendoli assieme al presidente.
  10. Gli assessori non consiglieri hanno diritto, e se richiesti l'obbligo, di partecipare alle adunanze del consiglio, con pieno diritto di parola, ma senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum di validità dell'adunanza. Devono partecipare alle sedute consiliari nel cui ordine del giorno siano iscritte mozioni, interrogazioni o interpellanze riguardanti le attribuzioni delegate loro dal sindaco.
  11. Alle sedute del consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del comune o del consiglio di enti, aziende, società per azioni, consorzi, commissioni, nonché i funzionari del comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.
  12. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse debbano essere segrete.
  13. Le norme generali di funzionamento del consiglio comunale sono stabilite dal regolamento.

Art. 8

Iniziativa e deliberazione delle proposte

  1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del consiglio comunale spetta alla giunta, al sindaco, ed a ciascun consigliere.
  2. Le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte sono stabilite dal regolamento del consiglio, che al fine di agevolare la discussione dei lavori consiliari, può prevedere particolari procedure e competenze delle commissioni per l'esame e la discussione preliminare delle proposte di deliberazione.
  3. Ogni deliberazione del consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge o lo statuto prescrivono espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto, o altre maggioranze speciali.
  4. Ai fini della determinazione della maggioranza si computano tra i votanti gli astenuti, non si computano coloro che si assentano prima di votare e nelle votazioni su scheda, le schede nulle.
  5. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalle legge e dal regolamento.
  6. In caso d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del consiglio comunale.

Art. 9

Nomine consiliari.

  1. Nei casi espressamente previsti dalla legge e fatto salvo quanto stabilito all'art. 17 comma 4, il consiglio comunale provvede alla nomina dei rappresentanti del consiglio all'interno degli enti ed organismi.
  2. Il regolamento comunale prevede le modalità con le quali si procede alla nomina. Le candidature sono presentate dai gruppi consiliari o dagli organismi di partecipazione popolare al presidente. Le candidature sono esaminate dalla conferenza dei capigruppo, la quale verifica la sussistenza delle condizioni di compatibilità ed il possesso dei necessari requisiti di correttezza, competenza ed esperienza per la nomina proposta.
  3. Il consiglio comunale provvede alla nomina di cui ai precedenti commi in seduta pubblica e con votazione a scheda segreta, osservando le modalità previste dallo statuto. Quando è prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere, si procede con voto limitato.

Art. 10

I gruppi consiliari

  1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento, dandone comunicazione al segretario comunale.
  2. Il regolamento può determinare un numero minimo di consiglieri necessari per dare vita ad un gruppo, e le modalità per l'assegnazione al gruppo misto dei consiglieri altrimenti non appartenenti ad alcun gruppo.
  3. Ciascun gruppo comunica al presidente il nome del capogruppo.
  4. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 11

Conferenza dei capigruppo

  1. La conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del presidente nell'esercizio delle sue funzioni; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del consiglio nel modo migliore.
  2. Il regolamento del consiglio definisce le altre competenze della conferenza dei capo gruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il presidente che la presiede, e le commissioni consiliari istituzionali e consultive.
  3. Alla conferenza può partecipare il sindaco o suo delegato.
  4. La conferenza deve essere convocata su richiesta del sindaco o della metà di capigruppo.

Art. 12

Commissioni statuto e regolamento

  1. È costituita la commissione statuto e regolamento, composta da un rappresentante per ogni gruppo costituito, con il compito di esprimere pareri sulla interpretazione dello statuto e del regolamento e di svolgere gli altri compiti ad essa assegnati dal regolamento.

Art. 13

Commissioni di studio e indagine

  1. Il consiglio comunale può nominare nel suo seno commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza. All'atto dell'istituzione vengono definiti la composizione, i compiti da svolgere e i termini entro il quale la commissione deve riferire al consiglio e le eventuali modalità di partecipazione di esperti esterni.
  2. Il consiglio può costituire nel suo seno commissioni speciali con il compito di accertare e valutare fatti o comportamenti riferiti agli organi elettivi. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. All'atto della nomina viene definito l'ambito dell'inchiesta e i termini per concluderla e riferire al consiglio. Il regolamento assegna alla commissione, nell'ambito dell'organizzazione comunale, i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico.

Art. 14

Commissioni consultive

  1. Il consiglio comunale può costituire nel suo interno commissioni consiliari consultive con compiti particolari o per compiere lavori preparatori, garantendo un’adeguata rappresentanza della minoranza. Il regolamento interno del consiglio determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l’organizzazione, le forme di pubblicità dei lavori e la partecipazione agli stessi di esperti esterni al consiglio determinandone i compensi. All'atto della costituzione vengono definiti la composizione, i compiti da svolgere e i termini entro il quale la commissione deve riferire al consiglio.

CAPO II

IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

Art. 15

Il sindaco.

  1. Il sindaco, capo dell'amministrazione comunale, rappresenta il comune e la comunità, promuove l'attuazione del proprio programma, approvato dal consiglio e attua le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del comune.
  2. Esprime l'unità di indirizzo ed emana le direttive attuative del programma e degli indirizzi generali approvati dal consiglio.
  3. Rappresenta il comune in giudizio e firma i mandati alle liti.
  4. Nelle occasioni in cui è richiesto, e nelle altre in cui risulti opportuno, porta a tracolla della spalla destra la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica.

Art. 16

Funzioni

  1. Il sindaco nomina e revoca i componenti della giunta tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva.
  2. Convoca e presiede la giunta fissandone l'ordine del giorno. Promuove e coordina l'attività degli assessori, distribuendo tra essi le attività istruttorie sulla base del programma. Invita gli assessori a provvedere sollecitamente al compimento di specifici atti di amministrazione, riservandosi di sostituirsi ad essi ove risulti necessario.
  3. Quando lo richiedono ragioni particolari, può incaricare uno o più consiglieri dell'esercizio di funzioni particolari di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi.
  4. Con il concorso degli assessori sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti. Convoca periodicamente conferenze interne di servizio per la verifica dello stato di attuazione del programma e degli atti fondamentali approvati dal consiglio.
  5. Assume le iniziative necessarie per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a prevalente capitale comunale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta, ferme restando le relative autonomie gestionali.
  6. Rappresenta il comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi previsti dalla legge. Stipula le convenzioni amministrative con altre amministrazioni o con i privati aventi ad oggetto i servizi o le funzioni comunali che la legge, lo statuto o i regolamenti non attribuiscano alla competenza del segretario.
  7. Riferisce al consiglio sull'attività svolta dal sindaco e dalla giunta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione dei piani e programmi.
  8. Emana gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le sanzioni, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le abilitazioni, i nulla osta, i permessi, altri atti di consenso comunque denominati, che la legge, lo statuto o i regolamenti non attribuiscano alla competenza della giunta o del segretario.
  9. Presiede la commissione giudicatrice per il concorso di segretario comunale.
  10. Rilascia gli attestati di notorietà pubblica.
  11. Esercita le ulteriori funzioni che gli sono assegnate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
  12. Quale ufficiale di governo svolge le funzioni stabilite dalla legge e sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al comune.

Art. 17

Deleghe e nomine

  1. Il sindaco può con atto sempre revocabile delegare proprie attribuzioni e la firma degli atti agli assessori, nell'ambito delle previsioni contenute nel programma.
  2. Può delegare un assessore o un consigliere a rappresentare il comune nei Consorzi ai quali lo stesso partecipa, quando non possa provvedervi personalmente.
  3. Le deleghe e le loro modificazioni sono comunicate al consiglio comunale nella prima adunanza successiva.
  4. IL sindaco nomina, designa e revoca i rappresentanti del comune pressi enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, con esclusione di quanto previsto all'art. 9.

Art. 18

Vicesindaco

  1. In caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 e s. m., il sindaco è sostituito in tutte le sue funzioni a lui attribuite dalla legge e dallo statuto dal vicesindaco.
  2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del sindaco e del vicesindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'assessore più anziano di età. In assenza, impedimento o mancanza di assessori, vi provvede il consigliere più anziano di età.

Art. 19

La giunta comunale

  1. La giunta comunale, organo esecutivo dell'amministrazione comunale, opera assieme al sindaco per l'attuazione del programma approvato dal consiglio.
  2. Essa è composta dal sindaco che la presiede e da n. 6 assessori nominati dal sindaco. Non più di tre assessori possono essere scelti fra cittadini non facenti parte del consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere ed assessore.

Art. 20

Competenze della giunta.

  1. Spetta alla giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti al sindaco, agli organi del decentramento o al segretario.
  2. Essa esercita assieme al sindaco attività di iniziativa e di impulso nei confronti del consiglio comunale, sottoponendo allo stesso tramite il presidente proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti consiliari.

Art. 21

Funzionamento

  1. La giunta comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale.
  2. La giunta si riunisce con la presenza di oltre la metà dei suoi componenti e delibera con voto palese, sempre che non si debba procedere diversamente secondo la legge.
  3. Alle adunanze della giunta partecipa, senza diritto di voto, il segretario comunale, che vi può prendere parola in relazione alle proprie specifiche responsabilità e cura la redazione del verbale di seduta e dei verbali delle singole deliberazioni approvate, sottoscrivendoli assieme al sindaco.
  4. Possono partecipare su invito alle riunioni della giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle funzioni ed incarichi, e per il tempo strettamente necessario, il presidente del consiglio, il revisore dei conti, i rappresentanti del comune in enti, aziende, società per azioni, consorzi, commissioni, nonché funzionari del comune ed altre persone che possano fornire elementi utili alle deliberazioni.

Art. 22

Gli assessori

  1. Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della giunta.
  2. Verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavoro programmati, anche in relazione al settore di attività affidato alla loro responsabilità.
  3. Esercitano, per delega del sindaco e sotto la propria responsabilità, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi, degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nell'ambito di aree e dei settori di attività specificatamente definiti.
  4. Gli assessori non consiglieri esercitano le funzioni relative alla carica con le stesse prerogative, diritti e responsabilità degli altri assessori.

Art. 23

Dimissioni, cessazione e revoca di assessori

  1. In caso di dimissioni o di cessazione dall'ufficio di assessore per altra causa, il sindaco provvede alla sostituzione, dandone comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva.
  2. Ove il sindaco proceda alla revoca e alla sostituzione di uno o più assessori, ne dà motivata comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva.
  3. Le dimissioni degli assessori hanno effetto immediato e sono irrevocabili.

TITOLO III. L'ORGANIZZAZIONE

Art. 24

Principi organizzativi

  1. L'organizzazione amministrativa del Comune ha quale riferimento ultimo e unificante il cittadino e le sue esigenze. Persegue la massima efficienza e qualità dei servizi, muovendo dai bisogni della comunità e valorizzando in massimo grado le risorse del personale.
  2. I regolamenti che disciplinano l'organizzazione amministrativa e il personale si informano ai seguenti principi ispiratori:
    1. professionalità, motivazione, qualificazione e coinvolgimento del personale dipendente;
    2. organizzazione del lavoro per progetti e programmi;
    3. orientamento alla qualità totale in tutte le articolazioni;
    4. anticipazione dei bisogni della comunità e tensione all'innovazione;
    5. analisi della produttività, dei carichi di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta;
    6. attribuzione della responsabilità strettamente collegata all'autonomia decisionale dei soggetti;
    7. superamento di una rigida divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Art. 25

Strutture organizzative

  1. L'organizzazione amministrativa si articola in unità elementari.
  2. Il regolamento di organizzazione determina la pianta organica, articolata per uffici e stabilisce per ciascuna il contingente complessivo nelle varie qualifiche e profili professionali, in modo da consentire il maggior grado di flessibilità in relazione ai compiti e ai programmi.

Art. 26

Riassetto annuale dell'organizzazione

Il sindaco presenta annualmente al consiglio, in allegato al bilancio di previsione, una relazione concernente lo stato dell'organizzazione e la situazione del personale, nonché la valutazione dell'adeguatezza degli stessi in rapporto agli obiettivi, alle politiche e alle attività del comune e propone al consiglio eventuali modifiche del regolamento di organizzazione ed adeguamenti della dotazione organica.

Art. 27

Rapporti con il personale

  1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
  2. Il Comune riconosce le organizzazioni rappresentative dei propri dipendenti quali interlocutori nelle materie concernenti il personale e l'organizzazione del lavoro, secondo quanto previsto dalla legge e dagli accordi di lavoro.
  3. Il Comune nell'organizzazione degli uffici e del personale, realizza condizioni di pari opportunità tra uomini e donne garantendo il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di parità nel lavoro.
  4. Il Comune adotta il regolamento organico del personale dipendente nel rispetto dei principi fissati dalla legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, dallo Statuto e dagli accordi sindacali stipulati ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della citata L.R. 4/93.

Art. 28

Il Segretario comunale

  1. Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo. Esso dipende funzionalmente dal Sindaco, dal quale riceve direttive, ed al quale presta in ogni circostanza la sua collaborazione.
  2. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, redige i relativi verbali apponendovi la propria firma. Esprime parere di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta. Provvede alla pubblicazione degli atti del Comune e, quando necessario, al loro invio agli organi di controllo.
  3. Cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, avvalendosi degli uffici competenti; sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dipendenti, presta ad essi consulenza giuridica, ne coordina l’attività e dirime eventuali conflitti di competenza sorti tra i medesimi; accerta ed indica, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune, la struttura organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale.
  4. Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
  5. È membro della Commissione di disciplina, e provvede alla irrogazione della censura nei confronti dei dipendenti.
  6. Spetta in particolare al Segretario comunale, con le modalità e i limiti stabiliti dal regolamento:
    1. predisporre proposte, programmi, progetti, sulla base delle direttive ricevute dagli organi di governo;
    2. formulare schemi dei bilanci di previsione e consuntivi;
    3. organizzare, sulla base delle direttive degli organi del Comune, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi approvati dagli organi del Comune.
  7. Il Segretario presiede le commissioni giudicatrici di concorso per la copertura dei posti vacanti, secondo le disposizioni del regolamento.
  8. Le commissioni di gara sono presiedute dal Segretario comunale secondo le disposizioni del regolamento di contabilità. Qualora il segretario non possa presiedere la gara svolgendo in essa le funzioni di ufficiale rogante, e non possa essere sostituito dal vicesegretario, la commissione di gara è presieduta dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato.
  9. I contratti sono stipulati dal Segretario comunale secondo le disposizioni del regolamento di contabilità. Qualora il Segretario comunale non possa stipulare il contratto, svolgendo in relazione ad esso le funzioni di ufficiale rogante, e non possa essere sostituito dal vicesegretario, il contratto è stipulato dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato.
  10. Il Vicesegretario svolge le funzioni vicarie del Segretario, lo coadiuva e regge la segreteria in caso di vacanza della medesima. Ad esso è attribuita la direzione di una delle strutture del Comune o la responsabilità di specifici progetti.

TITOLO IV - SERVIZI PUBBLICI

Art. 29

Principi

  1. I servizi comunali sono determinati tenendo conto delle esigenze della Comunità, compatibilmente con la programmazione e con le risorse organizzative e finanziarie del Comune.
  2. Nel definire i servizi il Comune considererà i seguenti principi generali:
    1. i servizi devono risultare facilmente accessibili dagli utenti, con idonea informazione sulle condizioni e modalità d'accesso da parte dei cittadini;
    2. il Comune valorizza la partecipazione degli utenti anche con la possibile autoregolamentazione di alcuni servizi. In questi casi appositi regolamenti stabiliscono le modalità ed i termini;
    3. il Comune potrà promuovere la collaborazione con i privati per affidare loro direttamente taluni servizi, quando risulti che questi possano essere svolti in modo più efficace ed efficiente;
    4. il Comune per l’erogazione dei servizi di carattere sociale collabora con gli Enti, le associazioni di volontariato e le cooperative sociali, che operano in particolare a favore degli anziani, invalidi e portatori di handicap.

Art. 30

Forme della gestione

I servizi sono gestiti in economia, in concessione, mediante azienda speciale, mediante istituzione, mediante società a partecipazione pubblica o partecipazione a società di capitale. Possono essere gestiti mediante le forme collaborative previste dalla legge.

Art. 31

Gestione in economia

  1. Sono gestiti direttamente in economia i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale.
  2. Le deliberazioni istitutive del servizio individuano le modalità di organizzazione e finanziamento sulla base di una stima analitica dei costi e delle risorse organizzative e tecniche necessarie.
  3. Il sindaco stabilisce le procedure per il controllo economico di gestione anche in relazione al proprio programma e agli indirizzi del comune.
  4. Egli riferisce annualmente al consiglio, in sede di approvazione del conto consuntivo, sull'andamento, la qualità ed i costi di ciascuno dei servizi resi in economia, esponendo altresì l'orientamento dell'amministrazione in relazione alle osservazioni e proposte eventualmente formulate dagli utenti o loro associazioni.
  5. Nella relazione al conto consuntivo il revisore dei conti esprime rilievi e proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dei servizi.

Art. 32

Servizi in concessione

  1. Sono svolti mediante concessione i servizi che, per il loro contenuto imprenditoriale e le loro caratteristiche tecniche ed economiche, appaiono meglio organizzabili in tale forma, anche in relazione alle esigenze degli utenti e a criteri di economicità.
  2. I concessionari sono scelti con criteri stabiliti di volta in volta dal Consiglio comunale, sulla base di requisiti tecnici, imprenditoriali e sociali, privilegiando nella scelta del concessionario, a parità di condizioni, le cooperative, le associazioni aventi per legge la rappresentanza dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, le associazioni di volontariato e le imprese senza fini di lucro.
  3. Nel disciplinare di concessione sono stabiliti gli obblighi del concessionario, in particolare in ordine al rispetto degli indirizzi fondamentali del Comune, al livello ed alla qualità delle prestazioni, alla verifica dei risultati.
  4. Il concessionario garantisce i diritti, le prestazioni e le informazioni che spettano agli utenti, nei modi previsti dal regolamento o dal disciplinare.

Art. 33

Aziende speciali e istituzioni.

  1. Il comune può istituire aziende speciali per servizi a contenuto imprenditoriale, anche connessi o suscettibili di essere integrati sotto il profilo tecnico ed economico, che richiedono di essere svolti con piena autonomia gestionale e patrimoniale.
  2. Il comune può costituire istituzioni per servizi di natura sociale e culturale che richiedono di essere svolti con autonomia gestionale, ma non aventi prevalente carattere imprenditoriale.
  3. La deliberazione di costituzione dell'azienda o dell'istituzione determina gli apporti patrimoniali e finanziari del comune ed è accompagnata da un piano di fattibilità che indica analiticamente le previsioni sulla domanda di servizi e sui costi, determina le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie, stima le entrate previste nonché le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.
  4. Il sindaco effettua specifici controlli sull'operato degli organi delle aziende e delle istituzioni, riferendone in consiglio in sede di approvazione del conto consuntivo.

Art. 34

Organizzazione dell'azienda

  1. Il presidente è nominato dal sindaco in base a criteri di documentata esperienza e capacità direttiva ed imprenditoriale.
  2. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da un numero di componenti non inferiore a due e non superiore a sei, nominati dal sindaco con gli stessi criteri previsti per il presidente.
  3. Il consiglio di amministrazione dura in carica sino al rinnovo del consiglio comunale, ed esercita le proprie funzioni fino alla nomina dei successori, che deve avvenire entro le scadenze di legge.
  4. Lo statuto dell'azienda, predisposto dal consiglio di amministrazione, è approvato dal consiglio comunale, che ne assicura la coerenza con la legge e con gli atti fondamentali del comune.
  5. Esso disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'azienda, nonché i modi della partecipazione degli utenti, e determina gli atti fondamentali dell'azienda soggetti ad approvazione da parte del consiglio comunale, comprendendovi in ogni caso la pianta organica, i bilanci, i programmi pluriennali, i regolamenti concernenti i servizi.
  6. Esso prevede altresì l'istituzione di strutture per il controllo di gestione. Le risultanze del controllo di gestione sono inserite nella relazione del bilancio consuntivo annuale.

Art. 35

Istituzioni

  1. Il consiglio di amministrazione e il presidente dell'istituzione sono nominati dal sindaco nel numero e secondo le regole previste per l'azienda speciale. Essi durano in carica sino al rinnovo del consiglio, ed esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori, che deve avvenire entro le scadenze di legge.
  2. Il regolamento stabilisce le norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione e disciplina i modi della partecipazione degli utenti al controllo sulla gestione dei servizi e di attuazione del loro diritto all'informazione sull'attività dell'istituzione e sull'accesso ai servizi, nonché le modalità del controllo di gestione.
  3. L'istituzione si può avvalere delle associazioni di volontariato e delle cooperative sociali, a mezzo di apposite convenzioni.
  4. Sono approvati dal consiglio comunale il programma annuale di spesa, i programmi operativi e gli altri atti stabiliti dal regolamento.

Art. 36

Revoca e mozione di sfiducia costruttiva degli organi delle aziende speciali e delle istituzioni

  1. In caso di insoddisfacente funzionamento dell'azienda o dell'istituzione o di grave violazione degli indirizzi comunali, il consiglio comunale può a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune, deliberare la revoca del presidente e dei singoli membri del consiglio di amministrazione eletti dal consiglio comunale o la sfiducia dell'intera delegazione di nomina del consiglio comunale, sulla base di una mozione presentata da almeno due quinti dei consiglieri in carica, mediante atto contenente la contestuale nomina dei nuovi amministratori.
  2. La proposta di revoca o la mozione adeguatamente motivata deve essere messa in discussione non prima di 15 giorni e non oltre 40 dalla data della sua presentazione. Gli amministratori in carica devono essere avvertiti e potranno esporre per iscritto o di persona il loro punto di vista.

Art. 37

Equilibrio di bilancio

  1. La gestione finanziaria delle aziende e delle istituzioni persegue l'equilibrio economico fra costi e ricavi, ivi compresi i trasferimenti a carico del bilancio comunale.
  2. Il bilancio preventivo non può essere deliberato in disavanzo.
  3. Ove nel corso della gestione si manifesti un disavanzo, il Consiglio di Amministrazione adotta le misure necessarie per il riequilibrio; se tale obiettivo non può essere raggiunto nell'ambito della disciplina vigente e delle risorse a disposizione, propone al Comune i provvedimenti necessari.
  4. La Giunta assume i provvedimenti di propria competenza e, ove necessario, propone al Consiglio modifiche nel sistema delle tariffe o dei servizi, ovvero nuovi trasferimenti a carico del bilancio del Comune, ovvero altre misure atte a far conseguire il pareggio.
  5. Gli organi del Comune, quando adottino decisioni comportanti nuovi o maggiori oneri a carico di aziende o istituzioni, provvedono contestualmente ad assegnare le risorse necessarie.

Art. 38

Partecipazione a società di capitali

  1. Il Comune può costituire società di capitale a partecipazione pubblica locale o può partecipare a società di capitali aventi ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse.
  2. Esso aderisce alla società mediante motivata deliberazione assunta dal Consiglio comunale, con la quale è determinata la quota di partecipazione e le condizioni statutarie di cui questa sia eventualmente subordinata.
  3. Il Sindaco cura gli adempimenti necessari per l'attuazione della partecipazione, riferendone al Consiglio.
  4. Esercita i diritti spettanti al Comune come socio e partecipa all'assemblea. Qualora non possa intervenire personalmente, delega il Vicesindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta.
  5. Sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.
  6. È riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale, sulla dismissione della partecipazione.

TITOLO V.
LE FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE

Art. 39

Principio di cooperazione

  1. Nel quadro degli obbiettivi prefissati dall'amministrazione comunale ed in vista dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità, il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri Comuni, con ogni altra pubblica amministrazione, con i privati, avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto agli scopi prefissati.
  2. In particolare, il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di programma, consorzi e unioni di Comuni.

Art. 40

Convenzioni

  1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di strutture amministrative permanenti mediante apposite convenzioni con Enti locali o soggetti privati, stipulate ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1.
  2. Con l'approvazione della convenzione il Consiglio comunale indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione.
  3. Nell'ambito dei servizi socio - sanitari ed educativi il Comune stipula in particolare convenzioni con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale.
  4. Il Comune può, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, stipulare convenzioni con cooperative sociali che svolgono attività di inserimento lavorativo per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio - sanitari ed educativi, purché finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.

Art. 41

Partecipazione ad accordi di programma

  1. La promozione o la partecipazione del Comune agli accordi di programma previsti dalla legislazione statale, regionale o provinciale è deliberata dal Consiglio.
  2. Il Sindaco stipula l'accordo in rappresentanza del Comune. Quando al Comune spetta la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, ne promuove la conclusione e lo approva.
  3. Gli accordi promossi dal Comune prevedono in ogni caso:
    1. i soggetti partecipanti;
    2. l'oggetto e le caratteristiche dell'intervento;
    3. i tempi e le modalità preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
    4. il piano finanziario, comprensivo dei costi, delle fonti di finanziamento, delle regolamentazioni dei rapporti fra Enti partecipanti;
    5. le modalità di guida e coordinamento dell'attuazione e di ogni altro connesso adempimento, ivi compresi gli interventi surrogati;
    6. le eventuali procedure di arbitrato.

Art. 42

Consorzi

  1. Il comune partecipa a Consorzi con altri Comuni ed Enti Pubblici, al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico, qualora ragioni di maggiore efficienza e di economia di scala ne rendano conveniente la conduzione in forma associata, ed appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione.
  2. L'adesione al Consorzio è deliberata dal Consiglio comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, della convenzione costitutiva e dello Statuto del Consorzio.
  3. Il Sindaco sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea consortile. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.
  4. Qualora non possa intervenire personalmente all'assemblea consortile, il Sindaco delega il Vicesindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta.
  5. Gli atti fondamentali del Consorzio, trasmessi al Comune, sono posti a disposizione dei Consiglieri comunali e, su richiesta, della cittadinanza.

Art. 43

Unione di Comuni

  1. Il Comune può dar vita ad una Unione con altri Comuni aventi caratteristiche omogenee o complementari, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire attraverso la gestione comune servizi più efficienti alle comunità interessate, nella prospettiva di una eventuale futura fusione.
  2. In vista della costituzione dell'Unione, il Consiglio comunale può approvare una dichiarazione di obbiettivi e di intenti, intesa a costituire la posizione del Comune nei rapporti con gli altri Comuni interessati.
  3. In ogni caso l'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, con delibera che illustra le ragioni della partecipazione e le prospettive con riferimento ai principi statutari, alla storia ed alle tradizioni, alle prospettive di sviluppo economico e sociale.

TITOLO VI. LA PARTECIPAZIONE

Art. 44

Informazione dei cittadini

  1. Il Comune assicura la più ampia informazione degli utenti sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici e favorisce ogni iniziativa per fornire ai cittadini le notizie relative all'attività comunale e agli Enti ed aziende dipendenti.
  2. Per il raggiungimento di tali scopi:
    1. l'accesso agli atti del Comune, delle aziende municipalizzate, delle istituzioni, è assicurata a tutti nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalità previste dal regolamento;
    2. l'informazione sull'attività del Comune, delle aziende municipalizzate, delle istituzioni, è assicurata mediante il "Bollettino del Comune di Storo" istituito con deliberazione n. 36 del 24 marzo 1981, e promossa mediante rapporti con i servizi di informazione del Comune; è assicurata inoltre dalla Biblioteca comunale, istituita con delibera consiliare n. 4 del 5 giugno 1970, che metterà a disposizione dei cittadini la documentazione che riguarda le deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale, i regolamenti previsti dallo statuto e dalle leggi, le leggi nazionali, regionali e provinciali;
    3. il regolamento disciplina il Bollettino, i notiziari ufficiali, ove sono pubblicati gli atti previsti dall'art. 59e le altre pubblicazioni periodiche, stabilendo i dati e le notizie da inserirvi anche al fine di assicurare la trasparenza in ordine alle conseguenze economico - finanziarie dell'attività; disciplina inoltre l'esercizio di informazione della Biblioteca comunale.
  3. Il Comune assicura mezzi e strutture, anche tecnologiche, per rendere effettivo l'esercizio dei diritti di informazione.
  4. Sarà data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative in materia di diritto all'informazione dei cittadini. Il Comune pubblica e diffonde, anche per settori di attività, un "vademecum dell'utente" contenente in particolare:
    1. denominazione e ubicazione dei servizi e degli uffici;
    2. compiti espletati e prestazioni offerte;
    3. modalità di accesso.

Art. 45

Commissioni per le pari opportunità

Nell'ambito delle finalità fondamentali, il Comune istituisce una Commissione per le pari opportunità alla quale sono invitate a partecipare le donne elette, le organizzazioni sindacali, le associazioni e i centri di iniziativa femminile, con il compito di proporre misure ed azioni positive idonee a favorire effettive condizioni di parità.

Art. 46

Partecipazione popolare

  1. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
  2. Agli stessi fini il Comune privilegerà le libere forme associative, le organizzazioni di volontariato, che operano in particolare a favore degli anziani, invalidi e portatori di handicap e le cooperative sociali incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’Ente.
  3. La partecipazione popolare si realizza anche nell'articolazione del Comune in Frazioni, secondo le disposizioni stabilite con regolamento.
  4. L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione e di soggetti economici su particolari problemi.

Art. 47

Strumenti di partecipazione

  1. Le associazioni, le cooperative sociali, i comitati e Enti sono chiamati a partecipare al confronto con l'Amministrazione comunale ogni qual volta ci si riferisca a questioni di carattere generale di loro pertinenza, secondo le modalità stabilite nel regolamento sulla partecipazione. A tal fine il Comune istituisce l'albo delle libere associazioni riconosciute e delle cooperative sociali, previa istanza di riconoscimento.
  2. Il Comune valorizza le forme associative e le cooperative da esso riconosciute in conformità a quanto disposto dal presente articolo, garantendo per quanto possibile l'utilizzo delle proprie strutture e contribuendo secondo le disposizioni previste dall'apposito regolamento.

Art. 48

Consultazioni popolari e referendum

  1. Possono essere richiesti referendum consultivi e propositivi in relazione a problemi e materie di competenza locale.
  2. Con il referendum sono chiamati a votare gli elettori per il Consiglio comunale..
  3. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, né su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'anno precedente, né sugli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze o quelle che incidono sulle posizioni soggettive dei singoli.
  4. Possono richiedere il referendum:
    1. l’8% degli elettori per il Consiglio comunale.
    2. il Consiglio comunale a maggioranza dei consiglieri assegnati, anche in assenza di richieste.
  5. Il referendum è indetto entro 120 giorni dalla presentazione della richiesta.
  6. Il regolamento disciplina la presentazione della richiesta, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione. Il giudizio di ammissibilità sarà espresso dal segretario comunale.
  7. Nel regolamento possono essere previste altre forme di consultazione informale per conoscere le opinioni della popolazione o di particolari settori o categorie di essa o di gruppi portatori di particolari interessi o problemi

Art. 49

Proposte di provvedimenti amministrativi

  1. Gli elettori del Comune, nella percentuale del 5% possono avanzare proposte per l'adozione di provvedimenti amministrativi. Ogni proposta determina le persone che rappresentano i firmatari, in numero non superiore a cinque.
  2. Il Sindaco trasmette le proposte, entro 30 giorni dalla presentazione, all'organo competente, corredandole del parere del Segretario e dei responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
  3. L'organo competente, o se si tratta del Consiglio, la conferenza dei Capi gruppo, sente i rappresentanti dei proponenti entro 60 giorni dalla trasmissione della proposta.
  4. Qualora tra l'Amministrazione comunale ed i rappresentanti dei proponenti, nel perseguimento del pubblico interesse, siano raggiunte intese sul contenuto del provvedimento cui si riferisce la proposta, di esse è dato atto in apposito verbale.
  5. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione sia sugli aspetti sostanziali che su quelli formali e procedurali.

Art. 50

Il Difensore civico

  1. Il Comune istituisce l'ufficio del Difensore civico con il compito di attivarsi, su denuncia degli interessati o sulla base di notizie pervenute, per accertare e se possibile eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione comunale e degli Enti dipendenti.
  2. L’Istituto viene attuato mediante convenzione con il Difensore Civico Provinciale.

TITOLO VII.
I PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 51

Disciplina dei procedimenti

  1. Per ciascun tipo di procedimento il termine massimo entro il cui deve concludersi è di 60 giorni, salvi i casi in cui un diverso termine è fissato dalla legge o dai regolamenti. Il termine decorre dal ricevimento della domanda o dall'avvio d'ufficio del procedimento.
  2. Il Consiglio comunale determina con regolamento:
    1. in quali casi il termine può essere prorogato, sospeso, o interrotto e con quali modalità;
    2. l'unità organizzativa responsabile della istruttoria del procedimento;
    3. i criteri per l’individuazione del responsabile dell’istruttoria;
    4. le regole di trasparenza per i procedimenti relativi ad appalti per servizi, forniture e opere pubbliche, alle concessioni edilizie, alle autorizzazioni e licenze commerciali, alle autorizzazioni amministrative, e ad analoghi provvedimenti, quando esse non siano già compiutamente disposte dalla legge.

Art. 52

Termine del procedimento

  1. Il termine di cui all'art. 51, comma 1, è portato a conoscenza del pubblico mediante appositi avvisi negli uffici cui il pubblico accede per la richiesta del provvedimento ed è indicato nella comunicazione di avvio del procedimento.
  2. Nel caso che non risulti possibile il rispetto del termine, il responsabile del procedimento è tenuto a dare conto con un proprio atto delle ragioni del ritardo. Tale atto va inserito nel fascicolo del procedimento e una copia di esso viene trasmessa al Difensore civico, ai fini della sua relazione annuale.

Art. 53

Trattazione delle pratiche

  1. Il funzionario responsabile cura l'istruttoria del procedimento, in modo che essa si svolga con tempestività ed efficacia. Ove riscontri che la mancanza di strumenti o di risorse rende impossibile tale adempimento, lo segnala per iscritto al funzionario da cui dipende o al Segretario comunale.
  2. Fatte salve le incombenze quotidiane, di norma le pratiche di un medesimo genere sono trattate e definite secondo l'ordine cronologico di presentazione o comunque di ricevimento della pratica da parte dell'ufficio.
  3. Tuttavia gli stessi responsabili degli uffici devono di propria iniziativa e sotto la propria responsabilità anteporre al criterio cronologico la trattazione in tempo utile delle pratiche per le quali è fissata una scadenza normativa, anche di carattere ordinatorio o derivante da impegni legittimamente assunti dall'Amministrazione.
  4. Qualsiasi priorità che viene eseguita per decisione non autonoma deve risultare da ordine scritto della superiore autorità.
  5. La presente norma va intesa ed applicata con il necessario spirito di saggezza e discernimento, cercando di contemperare gli incombenti quotidiani con l'ordine cronologico e il sovrapporsi delle urgenze, in modo da evitare da una parte rigidi formalismi e dall'altra l'accumularsi di pratiche inevase oltre i limiti fisiologici accettabili. Se ciò dovesse inevitabilmente accadere, i responsabili dell'ufficio dovranno essere in grado di documentare con prove certe e inconfutabili la loro estraneità.

Art. 54

Adempimenti istruttori

  1. Il responsabile del procedimento, e l'Amministrazione comunale in genere, richiedono pareri facoltativi e dispongono adempimenti istruttori non obbligatori solo quando lo richiedano motivate esigenze di accertamento o valutazione di fatti e situazioni.
  2. Eventuali richieste di documentazione integrativa sono rivolte al destinatario in unico atto, ove sono rilevate tutte le carenze di documentazione riscontrate.
  3. Non possono essere richiesti documenti o comunque elementi informativi di cui l'Amministrazione comunale sia già in possesso.

Art. 55

Pareri dei responsabili

  1. I pareri dei funzionari responsabili sulla legittimità, regolarità tecnica e contabile delle deliberazioni previsti dalla legge sono inseriti nella deliberazione, della quale formano parte integrante. I pareri negativi sono debitamente motivati, ed i funzionari responsabili indicheranno in essi, ove esistano, i diversi modi atti a realizzare gli indirizzi politici dell'Amministrazione.
  2. Quando le deliberazioni si discostano dal parere dei funzionari responsabili, ne sono specificamente indicate le ragioni.

Art. 56

Strumenti di partecipazione

  1. La partecipazione da parte dei soggetti, nei confronti dei quali l'atto amministrativo è destinato a produrre effetti, è assicurata mediante:
    1. avviso scritto in ordine all'avvio del procedimento, sempre che, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, e debba essere sostituita da altre forme di pubblicità idonee;
    2. audizione del cittadino, o della rappresentanza dei cittadini che ne ha fatto richiesta, da parte degli organi competenti o dei funzionari responsabili del procedimento;
    3. esercizio di ogni facoltà comune spettante a coloro che intervengono nel procedimento;
    4. font>comunicazione del provvedimento assunto, nelle forme stabilite per la comunicazione dell'avvio del procedimento.
  2. Sono fatti salvi i casi di impedimento derivanti da particolari e motivate esigenze di celerità del provvedimento stesso.
  3. I soggetti legittimati a intervenire nel procedimento hanno la facoltà di presentare memorie e documenti; di partecipare direttamente o attraverso propri delegati, nei casi e nei modi previsti dal regolamento, agli eventuali accertamenti tecnici; di accedere a tutti gli atti e di averne copia attraverso procedure semplificate.
  4. Il regolamento fissa le forme ed i tempi dell'intervento tenuto conto dello stato del procedimento e di ogni altra circostanza rilevante.
  5. Le disposizioni del presente articolo non precludono l'applicazione delle norme che per provvedimenti particolari assicurano una più forte tutela del contraddittorio, o procedure particolari, anche più onerose per l'Amministrazione, a garanzia della partecipazione del cittadino nel procedimento, ovvero forme particolari di comunicazione.
  6. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione dirette all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
  7. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano.

Art. 57

Istruttoria pubblica.

  1. Il regolamento indica i procedimenti nei quali può o deve essere indetta l'istruttoria pubblica, quale sede di confronto pubblico e contestuale con tutti gli interessati.

Art. 58

Conferenza dei servizi

  1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame di più interessi pubblici, ovvero quando l'Amministrazione comunale debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche, il Sindaco o un suo delegato indice una conferenza dei servizi. Il funzionario responsabile partecipa alla conferenza in qualità di Segretario.
  2. L'Amministrazione comunale è rappresentata dall'organo competente al provvedimento o, nei casi consentiti dalla legge, da un Assessore delegato. Nell'atto di conferimento della delega devono essere specificate le istruzioni e le direttive necessarie.
  3. La stessa disposizione si applica quando l'Amministrazione comunale sia richiesta di partecipare a una conferenza di servizi indetta da altra Amministrazione e l'organo comunale competente intenda intervenire attraverso un proprio rappresentante.

Art. 59

Speciali forme di pubblicità

  1. Il Segretario comunale assicura che siano posti a disposizione in idonei locali del Comune e delle frazioni, per la loro libera consultazione, i seguenti atti:
    1. lo Statuto del Comune;
    2. i Regolamenti del Comune;
    3. il Bilancio pluriennale;
    4. il Bilancio comunale e i documenti annessi;
    5. i piani urbanistici, il piano del commercio e di tutti gli atti di programmazione e di pianificazione del Comune;
    6. ogni altro atto generale e fondamentale, che in base a delibera del Consiglio comunale, debba essere posto alla libera consultazione dei cittadini.
  2. Il Bollettino del Comune di Storo è strumento di informazione e di pubblicità degli atti del Comune.
  3. È prevista inoltre, nelle frazioni, un'idonea informazione di ogni atto pubblicato all'albo pretorio del Comune di Storo.

Art. 60

Diritto di accesso dei cittadini

  1. Chiunque vi abbia interesse può accedere ai documenti amministrativi del Comune, delle aziende, Enti, istituzioni da esso dipendenti nonché, sulla base di apposita clausola del capitolato o della convenzione, dei concessionari dei servizi comunali.
  2. Sulla domanda di visione si provvede, nell'orario e con le modalità stabilite, immediatamente. Al rilascio delle copie si provvede con sollecitudine, nei limiti della disponibilità dei mezzi.
  3. Il regolamento disciplina le modalità per la presentazione delle domande di accesso, per l'accesso, per il rilascio di copie e per il pagamento delle somme dovute, in modo che sia assicurata la immediatezza dell'accesso e la massima semplicità delle procedure, senza aggravi di tempo, di attività e di spesa per i richiedenti.
  4. Il Segretario comunale o il diverso funzionario indicato dal regolamento oppone, nei casi previsti dalla legge, il rifiuto, la limitazione e il differimento dell'accesso, con atto motivato e comunicato per iscritto entro 15 giorni.
  5. I documenti dell'Archivio Storico del Comune sono consultabili secondo le modalità previste dall’apposito regolamento.

Art. 61

Attività soggetta a semplice comunicazione silenzio - assenso

  1. Nei casi consentiti dalla legge, il regolamento può prevedere che le attività di soggetti interessati, subordinate al consenso dell'Amministrazione comunale possano essere iniziate, salvi gli ulteriori provvedimenti, sulla base di semplice comunicazione per iscritto al Comune, quando siano trascorsi i termini stabiliti dal regolamento senza che l'organo o ufficio competente abbia comunicato al soggetto medesimo un provvedimento di divieto o di sospensione per esigenze istruttorie.
  2. Nei casi consentiti dalla legge, il regolamento può prevedere che le domande di autorizzazione o di altri provvedimenti facoltizzanti si ritengano accolte, salvi gli ulteriori provvedimenti, dopo che sia trascorso un determinato termine senza che sia stato adottato sulla domanda alcun provvedimento di diniego o di sospensione per esigenze istruttorie.

TITOLO VIII.
LA GESTIONE FINANZIARIA

Art. 62

Criteri generali

  1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
  2. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.
  3. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.
  4. Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo
  5. Nella determinazione delle tariffe dei servizi di stretta necessità sociale il Comune può tenere conto della capacità contributiva degli utenti.

Art. 63

Bilancio e programmazione

  1. La Gestione contabile del comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello Statuto, sulla base di apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza degli aventi diritto.
  2. Il Comune delibera nei termini di legge il bilancio di previsione per l'anno successivo, redatto in termini di competenza e di cassa, osservando i principi di universalità, veridicità, unità, integrità, specificazione, pareggio finanziario ed equilibrio economico.
  3. Il bilancio è redatto in modo da consentirne la lettura dettagliata ed intelligibile per programmi, servizi ed interventi. Esso è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale, redatto in termini di sola competenza, di durata pari a quello della Provincia Autonoma di Trento. Anche la relazione e il bilancio pluriennale sono redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi e interventi e la valutazione della relativa efficienza ed efficacia.
  4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l’atto è nullo di diritto.
  5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio. Alla elaborazione della contabilità si perviene sulla base di una rilevazione generale del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ente.
  6. Al conto consuntivo è allegata una relazione contenente tra l'altro la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati nonché, per i centri di attività per i quali siano attivate forme di contabilità costi - ricavi, il valore dei prodotti ed eventualmente dei proventi ottenuti.

Art. 64

Facoltà del revisore dei conti

  1. Il revisore nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto di accesso agli atti e documenti del comune, ed ha facoltà di partecipare senza diritto di voto alle sedute del consiglio e della giunta.
  2. Il revisore dei conti esercita i compiti stabiliti dalla legge e verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell'ente.
  3. Può formulare anche autonomamente dalla relazione sul rendiconto rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.
  4. Fornisce al consiglio su richiesta elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del consiglio medesimo.

Art. 65

Controllo di gestione

  1. Il comune dota i propri uffici e servizi degli strumenti organizzativi necessari al controllo di gestione, quale processo interno di analisi, valutazioni e proposte rivolto ad assicurare l'utilizzazione delle risorse nel modo più efficiente, efficace ed economico.
  2. È istituito l'ufficio gestione, al fine di:
    1. verificare la razionalità delle procedure adottate dall'Amministrazione comunale;
    2. rilevare, per ciascun ufficio, con periodicità almeno annuale, indici di produttività o di prestazione riguardanti l'efficacia, l'efficienza, la flessibilità e l'innovazione secondo i criteri e i parametri predeterminati;
    3. valutare il costo degli atti, dei procedimenti, delle prestazioni svolte dagli uffici e la qualità dei servizi.
  3. Il consiglio comunale su proposta della giunta approva criteri e parametri per la misurazione di indici di prestazione, e ne valuta annualmente l'adeguatezza, tenendo conto della diversità delle prestazioni e della qualità dei servizi, anche individuando centri di costo per i quali attivare specifiche forme di rilevazione.
  4. I risultati del controllo di gestione, accompagnati da apposita relazione della giunta, sono messi a disposizione del revisore dei conti e presentati al consiglio comunale per l'approvazione insieme al conto consuntivo.

Art. 66

Norme transitorie e finali

  1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
  2. Fatti salvi i più stretti termini indicati dalla legge, Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultino compatibili con la legge e lo Statuto.

INDICE

TITOLO I . I PRINCIPI

Art. 1 Identificazione del Comune

Art. 2 Principi ispiratori, fini e obbiettivi programmatici

TITOLI II . GLI ORGANI ELETTIVI

CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 3 Funzioni

Art. 4 I consiglieri

Art. 5 Il presidente del consiglio comunale

Art. 6 Funzioni del presidente del consiglio comunale

Art. 7 convocazione e costituzione

Art. 8 Iniziativa e deliberazione delle proposte

Art. 9 Nomine consiliari

Art. 10 I gruppi consiliari

Art. 11 Conferenza dei capigruppo

Art. 12 Commissioni statuto e regolamento

Art. 13 Commissioni di studio e indagine

Art. 14 Commissioni consultive

CAPO II - IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

Art. 15 In sindaco

Art. 16 Funzioni

Art. 17 Deleghe e nomine

Art. 18 Vicesindaco

Art. 19 La giunta comunale

Art. 20 Competenze della giunta

Art. 21 Funzionamento

Art. 22 Gli assessori

Art. 23 Dimissioni, cessazione e revoca di assessori

TITOLO III . L'ORGANIZZAZIONE

Art. 24 Principi organizzativi

Art. 25 Strutture organizzative

Art. 26 Riassetto annuale dell'organizzazione

Art. 27 Rapporti con il personale

Art. 28 Il Segretario comunale

TITOLO IV . SERVIZI PUBBLICI

Art. 29 Principi

Art. 30 Forme della gestione

Art. 31 Gestione in economia

Art. 32 Servizi in concessione

Art. 33 Aziende speciali e istituzioni

Art. 34 Organizzazione dell'azienda

Art. 35 Istituzioni

Art. 36 Revoca degli organi delle aziende speciali e delle istituzioni

Art. 37 Equilibrio di bilancio

Art. 38 Partecipazione a società di capitali

TITOLO V . LE FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE

Art. 39 Principio di cooperazione

Art. 40 Convenzioni

Art. 41 Partecipazione ad accordi di programma

Art. 42 Consorzi

Art. 43 Unione di Comuni

TITOLO VI . LA PARTECIPAZIONE

Art. 44 Informazione dei cittadini

Art. 44 Informazione dei cittadini

Art. 45 Commissione per la pari opportunità

Art. 46 Partecipazione popolare

Art. 47 Strumenti di partecipazione

Art. 48 Consultazioni popolari e referendum

Art. 49 Proposte di provvedimenti amministrativi

Art. 50 Il Difensore Civico

TITOLO VII . I PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 51 Disciplina dei procedimenti

Art. 52 Termine del procedimento

Art. 53 Trattazione delle pratiche

Art. 54 Adempimenti istruttori

Art. 55 Pareri dei responsabili

Art. 56 Strumenti di partecipazione

Art. 57 Istruttoria pubblica

Art. 58 Conferenza dei servizi

Art. 59 Speciali forme di pubblicità

Art. 60 Diritto di accesso dei cittadini

Art. 61 Attività soggetta a semplice comunicazione di silenzio- assenso

TITOLO VIII . LA GESTIONE FINANZIARIA

Art. 62 Criteri generali

Art. 63 Bilancio e programmazione

Art. 64 Facoltà dei revisori dei conti

Art. 65 Controllo di gestione

Art. 66 Norme transitorie e finali