Per sapere, premesso che:
in data 08 c 21 settembre 2000 formulavo due interrogazioni al Ministro dei Lavori Pubblici nelle quali richiedevo contezza, in merito alla, conoscenza del grave pericolo corso ed ancora attuale dagli abitanti di Lodrone di Storo in Trentino a causa del movimento franoso che incombe sull'abitato;
chiedevo inoltre se il Ministero intendesse approfondire le origini del movimento franoso da ricollegarsi presumibilmente alla fuoriuscita di acqua dalla. condotta forzata che alimenta la Centrale Idroelettrica della Società Caffaro Energia ed anche di estendere il controllo sulla funzionalità del sistema idraulico nell'intero impianto della medesima società;
il Ministro rispondeva il 28 novembre 2000 sostenendo che a seguito del decreto legislativo 463/1999 era stato effettuato il trasferimento del demanio idrico statale alla Provincia Autonoma di Trento e che, conseguentemente, le problematiche evidenziate non rientravano più nella competenza del Ministero del Lavori Pubblici;
nel contempo la Magistratura di Trento sottoponeva a sequestro la condotta forzata e le indagini sono ancora in corso;
a seguito di una verifica. del disciplinare dl concessione risulta che l'art. 13 del medesimo impone allo Stato dei "periodici controlli degli impianti oltre a quelli previsti dall'art. 17 del regolamento 14 agosto 1930, n° 1285;
il Regio decreto del 11.12.1933 n°'1 1 75 (testo unico delle disposizioni sulle acque c gli impianti elettrici) all'art. 47 sembra. escludere un obbligo di controllo in capo alla pubblica autorità per le opere rientranti nella categoria delle condotte forzate;
per quanto riguarda l'affermazione contenuta nella risposta relativa alla mancata competenza del Ministero dei Lavori Pubblici a seguito del trasferimento del demanio idrico alla. Provincia Autonoma. di Trento, la medesima sembra non fondata alla luce della considerazione che la condotta forzata parte e si conclude in Provincia. di Brescia essendo Ponte Caffaro frazione del Comune di Bagolino, notoriamente ili Provincia. di Brescia. Infatti la normativa in vigore, in situazioni come quella di cui si tratta (parte della condotta si sviluppa sulla Provincia Autonoma di Trento), prevede che la competenza si determini in base all'inizio ed alla fine della condotta; siccome nella fattispecie riguardano il medesimo Comune (Bagolino), è evidente che anche dopo 11 novembre 1999 la competenza. su quell'impianto idroelettrico sia esclusivamente dello Stato oppure dal 1.l .2001 della Regione Lombardia a seguito della delega di competenze prevista dalla Legge 59 del 1997 (c.d. Legge Bassanini);
se non ritiene opportuno, vista l'evidente lacuna normativa, intervenire con idoneo strumento legislativo o regolamentare per prevedere un obbligo di controllo a tutela della. pubblica incolumità a carico della. autorità pubblica in merito anche alle cosiddette condotte forzate e in modo particolare alla loro manutenzione;
se non ritenga comunque sussistere nella fattispecie l'obbligo di un controllo periodico degli impianti oltre alle attività di cui all'art. 17 del regolamento n.° 1285 / 1930, in capo alla. pubblica autorità quantomeno per la verifica del rispetto del disciplinare di concessione;
se è intervenuta la delega effettiva delle competenze in merito al sistema dighe alla Regione Lombardia a seguito della sopra richiamata normativa e c01ne, se tale delega. si è concretizzata, la suddetta Regione la sta svolgendo;
se non sussistano gli estremi comunque della revoca della concessione in presenza dell'evidente mancanza di qualsiasi manutenzione della condotta forzata evidenziata anche nei sopralluoghi dei giorni 26.09.2000 e 05.10.2000 (lesioni al rivestimento in grado di trasferire quantità d'acqua all'ammasso roccioso) con totale non osservanza. degli obblighi minimali di ordinaria diligenza in capo al concessionario con conseguente grave pericolo arrecato alla pubblica incolumità.