N. 47/02 Registro Ordinanze
MODIFICA ORDINANZA N. 45/02
RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 45 del 13 novembre 2002 che per ragioni di cautela al fine di tutelare la pubblica salute adottava misure a protezione dell’acqua destinata al consumo umano sgorgante dalla sorgente «Poareta» in località «Ponte Prise» in c.c. Lodrone disponendo tra l’altro: «l’immediata sospensione cautelativa dei lavori di inghisaggio del tubo metallico mediante utilizzo di miscele cementizie attualmente in corso nel tratto a valle della finestra di Rio Riccomassimo e di tutte le lavorazioni che implicano l’utilizzo di bentonite e additivi fluidificanti» e autorizzando «la prosecuzione dei lavori riguardanti la centinatura del tratto della finestra di accesso al pozzo, le riparazioni superficiali mediante conglomerato cementizio non in pressione del rivestimento in calcestruzzo della galleria ed il rivestimento con lamiera del fondo della discenderia di Riccomassimo»;
A SEGUITO dell’incontro avvenuto ieri presso il Servizio geologico provinciale alla presenza dei geologi e dei tecnici e funzionari degli altri servizi provinciali che si sono interessati per competenza istituzionale all’evento;
VISTE le analisi effettuate dal settore laboratorio e controlli dell’Agenzia provinciale per la Protezione dell’Ambiente di data odierna pervenuti via fax e ricevuti al n. 10450 di prot. ed effettuati sui campioni di acqua, di materiali da costruzione e di materia prima industriale prelevati sul posto con verbale del 12 novembre 2002 dei carabinieri di Storo, da cui risulterebbe non dimostrata la conclamata e diretta conseguenza fra i lavori eseguiti ed in corso di esecuzione a monte della sorgente «Poareta» presso la condotta forzata della Caffaro e il fenomeno occorso alle acque scaturenti dalla sorgente;
RITENUTO quindi possibile rimuovere il provvedimento cautelativo adottato a sicurezza della salute pubblica anche se deve rimanere confermato il divieto di destinare al consumo umano dette acque fino a quando non sarà accertata la potabilità della stessa nell’ambito dei parametri fissati dalla normativa e non sarà garantita la limpidità a risultanza strumentale elettronica;
VISTO l’art. 18 della L.R. 4 gennaio 1993, N. 1;
ORDINA
1. rimane confermato il punto n. 1 dell’ordinanza n. 45/02 del 13 novembre 2002 che fa divieto di destinare al consumo umano l’acqua proveniente dalla sorgente «Poareta»;
2. sono revocati i punti numeri 2 e 3 di detta ordinanza che disponeva parzialmente la sospensione cautelativa e interferiva nell’organizzazione delle altre categorie dei lavori in corso di ripristino di funzionalità della galleria di adduzione dell’impianto di produzione energia idroelettrica della Caffaro Energia s.r.l. ;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ai sensi dell’art. 5 L.R. 13/1993 entro il termine di 30 giorni dalla notificazione ricorso al Commissario del Governo (DPR 1199/1971) e, entro sessanta giorni al T.R.G.A. (legge 1034/1971)
Dalla residenza municipale, lì 20 novembre 2002
IL SINDACO
(p.i. Settimo Scaglia)