adottata in prima seduta dal consiglio comunale del 27
novembre 2002 con delibera n. 41
adottata in via definitiva dal consiglio comunale del 26 febbraio 2003 con delibera
n. 12
ART. 10 BIS ARTICOLAZIONE IN ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE
SISTEMA INSEDIATIVO PRODUTTIVO E INFRASTRUTTURALE
ATTIVITA' COMMERCIALE
1. Sotto il profilo urbanistico il commercio al dettaglio nel comune di Storo è regolato dalle seguenti disposizioni in conformità alla vigente disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento (L.P. 8 maggio 2000, n.4) alla quale va fatto riferimento per quanto non disciplinato dalle presenti norme.
2. Le tipologie fondamentali di esercizi commerciali, in termini di classi
dimensionali, sono le seguenti:
a) esercizi di vicinato: gli esercizi di piccola dimensione aventi
superficie di vendita non superiore a 100 mq.;
b) medie strutture di vendita : gli esercizi aventi superficie da oltre
100 mg. fino a 400 mq.:
c) grandi strutture di vendita : gli esercizi aventi superficie di
vendita superiore ai limiti definiti per le medie strutture di vendita.
Le grandi strutture di cui al alla lettera c) del comma 2 sono realizzabili
in relazione alla seguente ulteriore articolazione in classi dimensionali
(oppure:limitatamente alla seguente classe dimensionale):
a) grandi strutture di vendita di livello inferiore : gli esercizi e i
centri commerciali al dettaglio aventi una superficie di vendita superiore ai
limiti delle medie strutture fino e fino a 1.500 mg.;
b) grandi strutture di vendita di livello intermedio : gli esercizi e i
centri commerciali al dettaglio aventi una superficie di vendita da oltre 1.500
mg. a 3.000 mg.;
c) grandi strutture di vendita di livello superiore: gli esercizi e i
centri commerciali al dettaglio aventi una superficie di vendita superiore a
3.000 3.
3. Per le caratteristiche tipologiche e definizioni delle strutture distributive e degli insediamenti commerciali di cui sopra si fa specifico riferimento alle definizioni contenute nella normativa vigente (art 4, comma 4 della delibera n.. 339 dd. 16 febbraio 2001 e s.m. e art.3. commi 4 e 5 della delibera n.340 dd. 16 febbraio 2001 e s.m.)
4. Le strutture commerciali di cui ai commi 2 e 3, a seconda della tipologia,
sono consentite nelle seguenti zone del P.R.G. In linea generale gli esercizi di
vicinato possono essere insediati, unitamente ad altre destinazioni d'uso
ammesse:
a) Nelle zone prevalentemente residenziali (Centro Storico. Insediamenti
abitativi di cui agli artt. 12-13-14- 15 delle norme di attuazione del P.R.G.
aree per attrezzature ricettive ed alberghiere esistenti di cui al a . 28, aree
con piano attuativo di riqualificazione urbanistica di cui all'art.54);
b)Nelle aree commerciali esistenti e di completamento (artt. 25 e 26);
c)Negli insediamenti agricoli e zootecnici per la vendita diretta dei propri
prodotti, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n.59, o del Decreto Legislativo
18 Ma_g_gio 2001, n.228 e dei prodotti ad essi accessori da parte dei parte dei
produttori agricoli singoli o associati:
d)Nelle aree produttive di cui agli artt. 16-17-18-19 e 20 limitatamente alla
vendita diretta dei propri prodotti.
Le medie strutture di vendita possono essere insediate, unitamente ad altre
destinazioni d'uso ammesse:
a) Nelle zone prevalentemente residenziali (Centro Storico, Insediamenti
abitativi di cui agli arte 12-13-14-15 delle norme di attuazione del PRG, aree
per attrezzature ricettive ed alberghiere esistenti di cui all'art 28, aree con
piano attuativo di riqualificazione urbanistica di cui all'art.54);
b) Nelle aree commerciali esistenti e di completamento (artt. 25e26);
Le grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali e le strutture di vendita equiparate come definiti dai commi 4 e 5, dell'art. 3 della delibera N 340 dd 16 febbraio. 2001 e s.m., sono insediabili, sia come nuove aperture che- per trasferimento o ampliamento, nelle aree commerciali specializzate individuate e localizzate secondo le procedure e can criteri previsti dalla normativa vigente (artt. 6 e 10 della medesima delibera di cui sopra). L'attuazione di tali aree può avvenire solo tramite una pianificazione subordinata obbligatoria (piano attuativo).
Le strutture di vendita equiparate, in deroga a quanto sopra, possono essere insediate nelle zone di riqualificazione urbanistica B situate nell'area ex Caseificio previa formazione di un piano attuativo i cui contenuti sono individuati dall'ara 54.
Sono inoltre insediabili, a seguito di trasferimento o ampliamento di quelle esistenti, nelle zone prevalentemente -residenziali (Centro Storico Insediamenti abitativi di cui agli arti. 12-13-14-15 delle norme di attuazione del P.R. G., aree con piano attuativo di riqualificazione urbanistica di cui all'ari: 54. escluse le aree per attrezzature ricettive ed alberghiere), anche le grandi strutture di vendita di livello inferiore.
5. Le seguenti norme relative ai parcheggi a servizio delle attività commerciali sono sostitutive delle norme di cui alla delibera. 1559 di data 17 febbraio 1992 e s.m.. I parcheggi pertinenziali destinati alle autovetture non possono avere superficie inferiore a mg. 12,5 al netto degli spazi di manovra.
| A./M. | N.A. | A./M. | N.A. | |||
| E.V. | 0,5 mq./1mq.s.v. | 0,5 mq./1mq.s.v. | ampliamento e trasferimenti di esercizi esistenti in zona | |||
| M.S.V. | 0,5 mq./1mq.s.v. | 0,5 mq./1mq.s.v. | prevalentemente residenziali sature o di completamento | |||
| G.S.V. | inferiori | < 800 mq | 0,5 mq./1mq.s.v. | 0,5 mq./1mq.s.v. | 0,5 mq./1mq.s.v. | |
| uguali o superiori | = > 800 mq | 1 mq./1mq.s.v. | 0,5 mq./1mq.s.v. | |||
| C.C.D. e strutture equiparate | 1,5 mq./1 mq. s.n.t. |
0,5 mq./1 mq. s.n.t. |
||||
I parcheggi pertinenziali di un esercizio commerciale o centro commerciale devono essere di uso comune. cioè destinati a tutti i clienti. Pertanto devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente e gratuitamente dai clienti stessi; possono trovarsi all'interno di recinzioni, salvo norme contrarie, ma in tale caso le chiusure degli accessi devono essere eventualmente operanti solamente nelle ore e nei giorni in cui l'attività di cui sono pertinenza é chiusa.
I parcheggi pertinenziali sono di norma localizzati nello stesso complesso edilizio che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza ; possono altresì essere localizzati anche in altra area o unità edilizia posta in ragionevole raggio di accessibilità pedonale (di norma entro 300 metri); purché permanentemente asservita alle funzioni di parcheggio pertinenziale. e purché collegata alla struttura di vendita con un percorso pedonale protetto (marciapiedi, attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche.
I parcheggi pertinenziali devono essere collocati in area distinta dagli spazi pubblici per attività collettiva, verde pubblico e parcheggi pubblici, senza sovrapposizioni.
In ogni caso devono essere assicurate efficaci soluzioni di accesso e adottati tutti gli accorgimenti necessari ad agevolare la fruizione dei parche_q_gi e l'accessibilità da questi ai punti di vendita, con particolare riferimento al superamento delle barriere architettoniche.
Le dotazioni minime necessarie di parcheggi pertinenziali per la clientela, in relazione alle diverse tipologie distributive e ai settori merceologici in cui operano, con esclusione degli spazi di manovra; sono riportate in tabella.
Gli spazi minimi di parcheggio di cui al presente articolo si applicano all'atto del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamento e trasformazione d'uso di costruzioni esistenti. Gli interventi nei centri storci sono esonerati dall'obbligo del rispetto delle quantità minime di spazi parcheggio qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperire i relativi spazi.
Le soluzioni progettuali proposte e concordate con la Pubblica Amministrazione sono oggetto di convenzione o atto di impegno unilaterale d'obbligo.
ART. 54 AREE SOGGETTE A PIANO ATTUATIVO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA.
Sono aree individuate dal P.R.G. con apposita simbologia, nella cartografia in scala 1:2.000, 1:1.000 e 1:500, all'interno e all'esterno dei nuclei storici di Storo e Lodrone (zona Conventino) situate in prossimità delle principali sedi civili e amministrative e delle principali attività commerciali al minuto, al fine di approfondire la pianificazione urbanistica in aree particolarmente delicate sotto il profilo paesaggistico storico nelle quali la compresenza di destinazioni pubbliche e private va ulteriormente precisata, o per la loro delicatezza o per la complessità delle preesistenze e per una riqualificazione e rivitalizzazione complessiva dell'intero aggregato urbano. II PRG in tali aree prescrive i criteri gli indirizzi progettuali orientativi, rilevabili negli studi generali, parte integrante delle presenti Norme, intesi come contributo alla stesura dei progetti di riqualificazione urbanistica.
Nella cartografia 1:2.000, 1 :1000 e 1 :500 sono individuate le aree soggette a piano attuativo di Riqualificazione Urbanistica di iniziativa pubblica indicate con apposito retino realizzabili anche per stralci funzionali così distinte:
Le aree A-C-D-E sono disciplinate al titolo 6 all'art.86 delle Norme di Attuazione Generali (parte seconda)
L'area B è invece disciplinata dal presente Art.54.
Tali interventi riguardano la riqualificazione coordinata di aree pubbliche o di zone di interesse collettivo nei centri abitati (sistemazione di piazze, giardini, orti privati, parcheggi, corsi d'acqua, percorsi pedonali, arredo urbano, ecc.).
In assenza del piano attuativo di riqualificazione urbanistica, all'interno del perimetro indicato, oltre agli interventi previsti dalle norme relative alle singole unità edilizie sono consentiti anche interventi di demolizione - ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, senza variazione di volume e di destinazione d'uso, mentre per le aree libere sono consentite solo opere che non modifichino l'attuale destinazione d'uso.
E' esclusa la possibilità di costruzione di manufatti anche interrati all'interno dell'area, con eccezione di manufatti di natura pubblica strettamente necessari al miglior utilizzo dell'area ad esclusione dell'area di riqualificazione urbanistica B posta ai margini del centro storico 'in corrispondenza dell'ex Caseifcio dove è possibile la realizzazione dei manufatti interrati anche di natura privata.
Il piano attuativo di riqualificazione urbanistica potrà descrivere modifiche all'assetto urbanistico dell'area interessata, anche relativamente alle unità edilizie private e le relative aree di pertinenza, motivate da regioni di carattere pubblico e di riqualificazione ambientale.
Si dovranno in ogni caso salvaguardare rigorosamente tutte le preesistenze storiche (pavimentazioni, elementi di arredo urbano, rapporti formali) esistenti nell'area di intervento e operare attraverso materiali, sistemazione a verde, nuovi elementi di arredo urbano, inserimenti cromatici, definizione degli spazi aperti, coerenti con l'assetto fisico e morfologico del centro antico, secondo quanto prescritto nelle indicazioni illustrate negli studi di supporto intesi, come contributo alla riqualificazione urbanistica, parte integrante delle presenti norme.
L'area è individuata nella cartografia, in scala 1:2.000 del Sistema Insediativo, Produttivo e Infrastrutturale esterne al centro storico di Storo. L'intervento attuativo di riqualificazione urbanistica è estesa a tutto il perimetro individuato. L'attuazione può essere realizzata anche per stralci funzionali.
L'area presa in considerazione e proposta quale tema di riflessione nell'ottica più generale di attuare e rendere concreto e completo l'intervento di riqualificazione dell'abitato di Storo in una zona particolarmente delicata sotto il profilo urbanistico per la presenza nelle immediate vicinanze delle altre aree di riqualificazione urbanistica (C-D-E) situate all'interno del nucleo di antica origine dove sono ubicate le principali destinazioni pubbliche e commerciali.
In posizione pressoché centrale rispetto all'aggregato urbano di Storo e adiacente al centro storico, l'area di studio si riconosce visibilmente all'interno del tessuto urbano. Compresa tra il centro storico e l'arteria principale che dall'estremo Est dell'area si diparte e attraversa longitudinalmente l'aggregato urbano è definita da un fronte edilizio compatto lungo la strada principale e spaccato lungo la via secondaria a formare un "triangolo allungato"
Il piano attuativo di riqualificazione urbanistica B si attua mediante la formazione di un programma integrato di intervento, così come previsto dall'ad. 56BIS della L.P. 5 Settembre 1991 n.22 e s.m., nel rispetto delle seguenti norme.
La destinazione d'uso dei volumi sia fuori terra che interrati dovranno essere in prevalenza quelle previste dall'ari: 3, commi 4 e 5 della delibera n.340 d.d. 16 Febbraio 2001 e s.m. realizzabili anche su più di un piano.
Nell'area di riqualificazione urbanistica tipo B sono consentite anche attività funzionali allo svolgimento delle attività prevalenti principali quali: uffici, pubblici esercizi, sale di esposizione, servizi di interesse collettivo. ecc..
La destinazione d'uso residenziale può essere ammessa per un massimo del 20% della volumetria realizzabile fuori terra.
La tipologia edilizia deve individuare delle soluzioni architettoniche così come proposte all'art.25 delle Norme di Attuazione del P.R.G. relative alle Norme Generali per le zone Commerciali.
Recupero delle volumetrie esistenti nell'area fino ad un massimo di 5.000 mc.
Non superiore a quella degli edifici esistenti e circostanti.
ml. 5,00
ML 10,00
Trattandosi di un'area nella quale è necessario recuperare spazi a verde e parcheggio anche interni; la distanza dalle strade non dovrà essere inferiore a ml. 2,00 per consentire la realizzazione dei percorsi pedonali a lato della viabilità esistente.
Gli spazi minimî a parcheggîo dovranno essere quelli previsti al comma 5 dell'art 10BIS delle norme di attuazione e potranno essere realizzati sia interrati o seminterrati, sia fuori terra anche leggermente sopraelevati rispetto alle sedi stradali qual'ora si rendesse necessario a seguito della poca profondità della falda acquifera sottostante.
In tal caso si dovrà individuare una soluzione di utilizzo dell'area da attuarsi anche su livelli sfalsati, mirando ad ottenere una configurazione planivolumetrica d'insieme ben articolata.
Sugli edifici esistenti fino a quando non verrà formato il piano attuativo di riqualificazione urbanistica sono consentiti solamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza variazione di destinazione d'uso.
11 piano
attuativo:
a) determina la rete di strade, con le indicazioni dei princîpali dati di
progetto, nonché l'arredo urbano e la sistemazione esterna agli edifici;
b) indica gli edifici destinati a demolizione e/o ricostruzione, le nuove
costruzioni nonché le aree libere;
c) precisa la destinazione d'uso delle singole aree con l'indicazione della
tipologia edilizia e dei relativi parametri:
d) determina gli spazi riservati ad opere e impianti di interesse pubblico,
a verde pubblico, parcheggi, ecc.;
e) determina l'articolazione spaziale delle costruzioni ed i relativi
caratteri architettonici
t) determina in via di massima le reti tecnologiche, viarie. i percorsi
pedonali e ciclabili;
g) individua eventuali comparti edificatori;
h) contiene la planivolumetrica generale dell'intervento, ove ritenuta
opportuna.
Il piano attuativo può apportare lievi modificazioni ai perimetri delle zone individuate dal piano regolatore generale per rispettare i confini catastalî o per regolarizzare le aree che per la loro conformazione non siano suscettibili di razionale utilizzazione.