Delibera n. 1_c del 26 novembre 2007
Oggetto: Pronunciamento sulle osservazioni pervenute ed adozione definitiva della variante periodica di adeguamento del piano regolatore generale del Comune di Storo e recupero del patrimonio edilizio tradizionale ed altri edifici sparsi di montagna con valutazione complessiva di incidenza ambientale nei SIC.
IL COMMISSARIO AD ACTA
VISTO che per l’adozione e l’approvazione delle varianti al PRG del Comune di Storo si rende applicabile la speciale procedura prevista dall’art. 42 della legge provinciale 5 settembre 1991 n. 22 sull’ordinamento urbanistico e tutela del territorio, che rinvia agli articoli 40 e 41 con riduzione a metà dei termini previsti all’art. 40;
RICHIAMATA la propria precedente delibera n. 1 del 24 marzo 2005 di prima adozione della variante periodica di adeguamento al PRG e recupero del patrimonio edilizio tradizionale di montagna ivi compresi anche i manufatti sparsi non riconducibili dal punto di vista tipologico formale agli edifici tradizionali di montagna;
ATTESO che il PRG con tutti i suoi elementi e la delibera di adozione sono stati depositati alla libera visione del pubblico presso gli uffici comunali per trenta giorni consecutivi dall’otto aprile 2005 all’otto maggio 2005, come risulta da attestazione del messo comunale di data 9 maggio 2005, previo avviso pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione n. 14/III dell’otto aprile 2005 e sui quotidiani L’Adige e Il Trentino del medesimo giorno;
ACCERTATO che in risposta ad apposito quesito del comune di Storo di data 15 febbraio 2005 prot. n. 1576 il direttore dell’ufficio per la pianificazione subordinata del servizio urbanistica e tutela del paesaggio con lettera del 11 aprile 2005 prot. n. 1237/04-13-V-AnT qui pervenuta il 15 aprile 2005 prot. n. 3506/UT ha riconosciuto che la variante in esame sembra prefigurarsi come una semplice variante di assestamento e non una revisione per cui non è stato necessario attivare la nuova procedura introdotta con l’articolo 3 comma 5 della legge provinciale 15 dicembre 2004 n. 10 che prevede l’adozione del documento preliminare;
VISTO che a seguito della sospensione del procedimento disposto dal direttore dell’ufficio per la pianificazione subordinata del servizio urbanistica e tutela del paesaggio con lettera del 5 maggio 2005 prot. n. 1237/04-13V-MRC qui pervenuta l’11 maggio 2005 al prot. n. 4430/UT in data 5 luglio 2006 si riuniva la conferenza dei servizi per esprimere il parere di cui all’art. 18 comma 3 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 recante nuova disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico, come comunicato con lettera del 14 luglio 2006 prot. n. 7682/06-D.24 qui pervenuta il 20 luglio 2006 prot. n. 6861/UT che risultava favorevole ad esclusione della variante n. n. 97 poi tolta e con obbligo di motivazione come prescritto dalla norma citata, a cui viene dato adempimento nella relazione allegata e parte integrante della variante in oggetto;
VISTO il parere espresso dalla commissione urbanistica provinciale con verbale di deliberazione n. 10 nella seduta del 16 febbraio 2006, come comunicato dall’assessore all’urbanistica e ambiente con lettera del 9 giugno 2006 prot. n. 1384/05-13-V-MRC (pratica 724N) qui pervenuto il 16 giugno 2006 al n. 5773/UT di protocollo a cui viene controdedotto con le argomentazioni esposte nella citata relazione parte integrante e sostanziale della variante, dando atto che per le osservazioni condivise o comunque recepite sono state apportate le conseguenti modifiche ai piani;
VISTO che ai sensi dell’art. 137 comma 2° della L.P. 22/91 non essendo stato adottato il piano comprensoriale di coordinamento, nella formazione, adozione e approvazione del PRG si prescinde dagli adempimenti connessi con quel piano;
ATTESO che entro il periodo di deposito sono pervenute n. 119 osservazioni più altre pervenute fuori termine nel pubblico interesse come previsto dal 3° comma dell’art. 40 della L.P. 05.09.1991 n. 22 che sono state esaminate in sede tecnica anche dal professionista incaricato alla redazione della variante e del piano di recupero degli edifici tradizionali e sparsi di montagna;
LETTE E CONDIVISE le argomentazioni e le motivazioni di dettaglio formulate sulle singole osservazioni raccolte, che vengono fatte proprie e approvate con la presente deliberazione alla quale vengono allegate per costituire parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che il territorio comunale è interessato ai SIC IT 3120127 monte Tremalzo e Tombea, SIC IT 3120120 Bassa valle del Chiese SIC e ZPS IT 3120094 Alpe di Storo e Bondone, e acquisito su richiesta del sottoscritto commissario di data 5 luglio 2007 prot. n. 5694 il parere positivo del dirigente del servizio conservazione della natura e valorizzazione ambientale espresso in data 16 agosto 2007 prot. n. 9646/10-G-5-S240-07-PF con lettera qui pervenuta il 21 agosto 2007 prot. n. 7123, sullo studio di valutazione di incidenza effettuato dal tecnico Fabrizio Pizzini, incaricato allo scopo con determina n. 279 del 27 dicembre 2006, con documento qui consegnato il 3 luglio 2007 prot. n. 5684. che costituisce parte integrante e sostanziale della variante al PRG e del presente provvedimento di approvazione, dando atto che spetta al sottoscritto commissario con il presente atto di approvazione della variante effettuare anche la valutazione di incidenza a termini dell’articolo 9 comma 8 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10;
RITENUTO con l’occasione di riscrivere le norme di attuazione (NTA) nel rispetto delle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi contenute nella circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2001 n. 1.1.26/10888/9.92 (G.U. 2;4.4.2001 N. 97) riprese nella guida applicativa del 2 maggio 2001 (G.U. n. 101 SO 1 del 3 maggio 2001), numerando articoli e commi e spostando in allegate tabelle e schemi;
VISTA esaminata e condivisa la stesura definitiva del piano regolatore generale e del piano di recupero del patrimonio edilizio tradizionale e non tradizionale, sparso sul territorio, nel quale sono state coerentemente apportate le modifiche conseguenti all’accoglimento delle osservazioni su esposte e del parere della CUP;
ACCERTATO e constatato che il piano regolatore generale e il piano di recupero degli edifici di montagna è composto da tre fascicoli contenenti documenti firmati dal tecnico e dal sottoscritto commissario di cui:
il primo relativo al sistema ambientale e al sistema insediativo produttivo e infrastrutturale (con esclusione del centro storico) completo di relazione, pronunciamento sulle osservazioni, criteri paesaggistici ambientali, norme di attuazione parte prima e seconda e tre tavole del sistema ambientale in scala 1: 10.000, n. 3 tavole del sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale in scala 1: 10.000 e altre 10 tavole dello stesso ultimo sistema in scala 1:2.000 oltre alla legenda su tavola a parte;
il secondo relativo al piano dei quattro centri storici composto da quattro tavole in scala 1:1.000 relativo a progetto delle unità minime d’intervento e progetto aree libere, dalle descrizioni progettuali relative agli abitati di Storo, Darzo, Lodrone e Riccomassimo;
e il progetto di censimento del patrimonio edilizio montano esistente e dei manufatti esistenti non riconducibili dal punto di vista topologico formale agli edifici tradizionali di montagna con indirizzi e criteri per la disciplina degli interventi di recupero composto da una fase di analisi, fase di progetto, schede di catalogazione degli edifici a reale A, B, C, tipologia tradizionale e schede di catalogazione edifici a reale A, B, C a tipologia non tradizionale;
DATO ATTO che in istruttoria esistono anche due documenti attestanti le revisioni delle norme di cui uno relativo ai contenuti e l’altro alla forma, come sopra riferito, che possono essere utili a titolo documentativo e motivazionale assieme ad una tavola sinottica in scala 1: 5.000 ma che non ne costituiscono, parte integrante e sostanziale e non sono firmate dal sottoscritto;
RITENUTO di pronunciarsi sulle osservazioni e contestualmente di adottare definitivamente il P.R.G. del Comune di Storo con la presente deliberazione che una volta divenuta esecutiva sarà trasmessa al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio provinciale unitamente a tutti gli allegati costituenti il piano e alle osservazioni, per il proseguo dell’iter fino all’approvazione da parte della Giunta Provinciale e all’entrata in vigore come previsto dall’art. 41 della L.P. 22/91;
RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per consentirne subito l’invio al servizio provinciale all’urbanistica per l’istruttoria e la definitiva approvazione da parte della Giunta provinciale e pubblicazione sul bollettino ufficiale come disposto dall’art. 41 della L.P. 22/1991, vista l’urgenza di recuperare il lungo tempo trascorso dalla precedente adozione, senza ulteriori indugi;
ACQUISITI i pareri positivi di regolarità tecnica amministrativa espresso dal responsabile dell’istruttoria e di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, come prescritto dall’art. 81 del TUOC, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L
VISTO il TUOC approvato con DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L
delibera
di pronunciarsi sulle osservazioni di pubblico interesse pervenute nel periodo e nei termini di legge stabilito nell’art. 40 della L.P. 22/91, con le motivazioni e argomentazioni e decisioni risultanti nell’apposito fascicolo della variante che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
di effettuare la valutazione complessiva di incidenza della presente variante sui SIC e ZPS meglio elencati in premessa narrativa in conformità al parere positivo espresso dal Servizio provinciale competente nei termini di cui all’allegato documento di n. 76 pagine e n. 4 allegati a firma del tecnico incaricato dott. Fabrizio Pizzini;
di adottare definitivamente la variante al piano regolatore generale del Comune di Storo e il piano di recupero degli edifici tradizionali di montagna e altri edifici sparsi in montagna non riconducibili dal punto di vista tipologico formale agli edifici tradizionali di montagna, modificati rispetto alla prima adozione in conseguenza dell’accoglimento delle osservazioni pervenute, dando atto che gli stessi sono composti da tutti i documenti distintamente elencati nella tabella allegato n. 1 che fascicolati, numerati e firmati come detto in premessa narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma, art. 79 del TUOC approvato con DPReg 1° febbraio 2005 n. 3/L e di disporne la trasmissione con tutti gli allegati che costituiscono i piani e le osservazioni al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio provinciale per il proseguo dell’iter e per gli adempimenti previsti dall’art. 41 della L.P. 22/91.