CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE PERMANENTE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE COMUNALI
e per l’esecuzione di interventi di manutenzione,
modifica e ampliamento delle reti di competenza

Storo, data

Protocollo N. __/Registro Concessioni Permanenti

IL SINDACO

Visto il decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 capo II recante norme sulla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e l’articolo 63 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446 che autorizza i comuni a sostituire la Tosap con la Cosap mediante adozione di apposito regolamento;

Dato atto che il consiglio comunale con delibera consigliare n. 5 di data 21.01.1999 ha adottato il previsto Regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, di seguito denominato Regolamento Cosap;

Considerato che fin dall’inizio dell’attività la società []., è stata di fatto autorizzata ad occupare prima i soprassuoli e poi i sottosuoli del territorio comunale con tubazioni e condutture per la posa di [];

Ritenuto opportuno regolamentare i rapporti in applicazione del regolamento cosap sotto forma di concessione permanente di suoli pubblici regolamentando nel contempo in via semplificata le procedure per l’esecuzione degli interventi di manutenzione ed ampliamento;

Visto il disciplinare tecnico approvato dal responsabile dell’ufficio tecnico comunale con determina n. 183 del 28.09.2005 ai sensi dell’articolo 11 comma 4 del regolamento cosap;

Ritenuto di concedere l’occupazione permanente della superficie di suolo pubblico richiesto per il periodo massimo consentito di 29 anni come previsto all’articolo 4 comma 2 del citato regolamento;

Visti gli articoli 25, 26, 27 e 28 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m. (Codice della Strada) e gli articoli 65, 66 e 67 del DPR 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione al Codice della Strada),

CONCEDE

alla [] con sede legale in [] – Codice Fiscale, [] Partita IVA [] e iscrizione al registro delle imprese di Milano [], di seguito brevemente denominato concessionario,

L’OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE

del comune amministrativo di Storo in C.C. Storo, C.C. Darzo e C.C. Lodrone per la posa in soprassuolo e in sottosuolo in idonee tubazioni della rete [] per il periodo di anni 29 dalla data della presente concessione, con obbligo per il concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

Articolo 1
Stato attuale

Il presente atto di concessione riconosce legittimo ed autorizzato lo stato attuale delle occupazioni.

Articolo 2
Interventi di manutenzione, allacciamento, modifiche ed ampliamento

Il presente atto di concessione autorizza il concessionario ad eseguire interventi di manutenzione, modifica o di ampliamento della rete alle seguenti condizioni:

  1. Ogni nuovo intervento di qualsiasi tipo che comporti scavi e reinterri è soggetto a denuncia di inizio attività (DIA) con effetto dal giorno successivo alla presentazione al protocollo, come previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 83, comma 1 lettera c), e 91bis, comma 2 lettera c), della legge urbanistica provinciale 5 settembre 1991 n. 22.

  2. Come disposto con il presente atto di concessione ed in virtù dei criteri di semplicità ed economicità dell’attività amministrativa prevista dalla legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 articolo 2, la denuncia di inizio attività presentata agli effetti edilizi vale anche ai sensi della autorizzazione all’occupazione temporanea e permanente dei suoli pubblici, ai sensi della specifica normativa al codice della strada e relativo regolamento citati in premessa e anche quale richiesta, ove occorra, di emissione dell’ordinanza sindacale di limitazioni al traffico.

  3. Gli interventi di manomissione dei suoli stradali e del territorio dovranno essere eseguiti nel rispetto del disciplinare tecnico di cui al successivo articolo.

  4. Per facilitare quanto previsto ai punti precedenti del presente articolo potrà essere utilizzato un modulo predisposto dal comune ove riportato quanto occorre per il rispetto delle condizione qui previste e comprendente anche l’eventuale richiesta ed il testo dell’ordinanza del sindaco di limitazione al traffico e la dichiarazione che i lavori potranno essere effettivamente iniziati solo dopo la sottoscrizione dell’ordinanza da parte del sindaco, la prestazione di eventuale cauzione, quando la giunta comunale ne fisserà i criteri per la sua determinazione, e all’avverarsi di eventuali altri condizioni.

Articolo 3
Disciplinare

È fatto obbligo al concessionario di attenersi nell’esecuzione degli interventi al rispetto del disciplinare tecnico allegato al presente atto di concessione, approvato come indicato in premessa con determina del responsabile dell’ufficio tecnico comunale.

Articolo 4
Obblighi del concessionario

Oltre al rispetto del disciplinare è fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare come disposto dall’articolo 14 del Regolamento Cosap.

Il concessionario è inoltre tenuto ad utilizzare in modo corretto l’area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l’esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi ovvero ai beni ed alle strutture esistenti.

Il concessionario è obbligato ad esibire a richiesta del personale incaricato dall’amministrazione l’atto comprovante la legittimità dell’occupazione, anche temporanea, come nei casi di intervento di cui all’articolo 2. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del predetto atto il concessionario deve darne immediata comunicazione all’amministrazione.

Se richiesto il concessionario è tenuto a prestare cauzione come disposto al successivo articolo 12.

Articolo 5
Costi e canoni annuali

Ai sensi dell’articolo 63 del citato D.Lgs 446/1997 è dovuto al comune un canone, fissato dalla legge e rivalutato annualmente, per ogni utenza risultante al 31 dicembre dell’anno precedente, da versare in un’unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 6
Revoca

L’amministrazione può revocare, sospendere o modificare con atto motivato, in qualsiasi momento il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l’occupazione.

La revoca, la sospensione e la modificazione danno diritto alla sola restituzione senza interessi della quota proporzionale del canone, qualora fosse già stata versata.

Articolo 7
Rinuncia

La rinuncia all’occupazione regolarmente concessa, prima della sua effettuazione, deve essere comunicata dal titolare della concessione, o nel caso di impossibilità sopravvenuta da persone dallo stesso delegate o legittimate ad agire per esse, prima dell’inizio dell’occupazione.

Tale rinuncia libera il comune da qualunque vincolo di indisponibilità dell’area per la quale era stata rilasciata la concessione mentre contestualmente lo obbliga alla restituzione di quanto riscosso anticipatamente a titolo di canone.

In assenza della comunicazione nei termini previsti, il canone è dovuto per tutto il periodo per il quale è stata richiesta e rilasciata la concessione.

Articolo 8
ed estinzione della concessione

La decadenza della concessione si verifica nei seguenti casi:

  1. violazione delle disposizioni concernenti l’utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);

  2. violazione degli obblighi previsti dall’atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni, ecc.);

  3. danni alle proprietà comunali;

  4. violazione del disposto di cui all’articolo 11, comma 6, del Regolamento Cosap, relativo al divieto di sub-concessione ed alle modalità di subingresso nell’uso del bene concesso;

  5. mancato versamento del canone.

La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera dal pagamento di quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione. È dichiarata dal sindaco con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

La concessione si estingue per scadenza del termine previsto ove non sia rinnovata o per rinuncia del concessionario nei modi stabiliti dal Regolamento Cosap.

Articolo 9
Subentro nella concessione

Chi intende subentrare, a qualunque titolo, al concessionario deve farne preventiva richiesta al comune, il quale, in caso di accoglimento, autorizzerà il subentro nell’atto, lasciando invariati gli altri elementi costitutivi dello stesso.

Nella domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione.

La mancata presentazione della richiesta di subentro ha come conseguenza il carattere abusivo dell’occupazione, l’obbligazione in solido per il pagamento del canone e non dà diritto ad alcun rimborso.

Articolo 10
Rinnovo e proroga

Il titolare della concessione può chiedere il rinnovo o la proroga dell’atto indicando la durata e giustificandone i motivi.

La domanda di rinnovo o proroga deve essere rivolta all’amministrazione almeno trenta giorni prima della scadenza annuale; nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare e/o prorogare.

Articolo 11
Utilizzo delle tubazioni da parte di terzi

Previa specifica autorizzazione del responsabile dell’ufficio tecnico comunale, il concessionario può autorizzare soggetti terzi, già concessionari di altre reti sul territorio comunale, ad utilizzare le proprie tubazioni, pozzetti ed altre opere d’arte.

Articolo 12
Cauzione

Ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento Cosap possono essere richieste cauzioni in occasioni di particolari interventi nella misura stabilita dall’ufficio tecnico in applicazione di eventuali criteri determinati dalla giunta comunale.

Articolo 13
Applicazione di norme

Si applicano alla presente concessione le disposizioni previste dalle leggi e regolamenti vigenti, relative alla natura e destinazione dell’area oggetto della stessa.

IL SINDACO
p.i. Settimo Scaglia

IL CONCESSIONARIO