Descrizione
Nell'esercizio delle attività di somministrazione temporanea è vietato, salvo espressa e motivata deroga del sindaco, la somministrazione di bevande superalcoliche. Per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol, mentre per bevanda superalcolica si intende ogni prodotto con gradazione superiore al 21% di alcol in volume (art. 1, comma 2 della L. 125/2001). Ai sensi degli articoli 689 e 691 del Codice Penale la somministrazione di bevande deve essere negata:
a soggetti minori di anni diciotto (L.P. 3 agosto 2010 n. 19)
a persona che appaia affetta da malattia di mente
a persona che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità
a persona in manifesto stato di ubriachezza
a quei clienti che palesemente disturbano la quiete e l'ordine dell'esercizio.
Con la Legge 2 ottobre 2007 n. 160, di conversione del Decreto Legge 3 agosto 2007 n. 117, è stato introdotto l'obbligo di interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3.00 alle ore 6.00. Tale divieto non si applica alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto. In materia di inquinamento acustico vige l'apposito regolamento comunale che stabilisce i limiti di rumorosità e gli orari in cui le varie attività di carattere temporaneo possono svolgersi. In particolare manifestazioni, concerti, sagre sono ammesse dalle ore 15.00 alle ore 24.00. Fuori da questi limiti deve essere fatta istanza di deroga al Sindaco.