La richiesta di accesso generalizzato non necessita di motivazione e deve indicare:
- i dati identificativi del richiedente;
- i documenti ai quali si riferisce, o gli elementi necessari per la loro identificazione.
La richiesta può essere presentata, consultando l'elenco dei recapiti delle strutture comunali, con le seguenti modalità:
Il responsabile del servizio comunale competente a detenere i documenti oggetto della richiesta si pronuncia sulla stessa con provvedimento espresso e motivato, comunicato al richiedente ed agli eventuali controinteressati.
Si applicano le esclusioni previste dalla legge, incluse quelle di cui all'art. 24, comma 1, della legge n. 241/1990 (nell'ordinamento locale si applicano le corrispondenti disposizioni dell'art. 32 bis, commi 1 e 2, della legge provinciale n. 23/1992). Si applicano altresì i limiti derivanti dalla tutela di determinati interessi pubblici e privati, elencati nell'art. 5 bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 33/2013.
In caso di accoglimento dell'istanza nonostante l'opposizione dei controinteressati, i documenti richiesti sono trasmessi al richiedente non prima che siano decorsi quindici giorni dalla ricezione della comunicazione stessa da parte dei controinteressati.